TAR Firenze, sez. III, sentenza 2010-07-01, n. 201002257
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N. 02257/2010 REG.SEN.
N. 00999/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 999 del 2009, proposto da M P, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, U V e P S, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Firenze, via Giuseppe Richa, n.56;
contro
Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A M e C V, ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura comunale in Firenze, Palazzo Vecchio, piazza Signoria;
nei confronti di
Sa.Bel. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
per l'annullamento
- dell'ordinanza dirigenziale n. 250/2009 emessa dal Comune di Firenze il 30.3.2009, con la quale si ingiunge di rimettere in conformità, rispetto alle prescrizioni del regolamento edilizio, lo stato dei luoghi, per l'immobile di proprietà posto in via Ghibellina, n. 95, ed è irrogata, in solido con la società SA.BEL s.r.l., la sanzione pecuniaria di euro 1.016,00, per la realizzazione di parete divisoria con struttura portante in alluminio e tamponatura in pannelli di legno e parte superiore vetrata, nonchè per cambio di destinazione d'uso dell'immobile in contrasto con l'art. 171.3 del regolamento edilizio del Comune di Firenze;
- del rapporto del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Firenze di cui al verbale prot. n. 29229/01/2007/N9 del 5.6.2007, oltre alle risultanze acquisite in esito al sopralluogo del 22.5.2007, con i quali è stata asserita una non conformità dell'uso dell'immobile;
- di tutti gli atti del procedimento che hanno portato ai provvedimenti impugnati, connessi e/o conseguenti, ivi compresa la comunicazione del Comune di Firenze prot. n. G.P. 1451/08/cat.03 del 9.1.2008 di avvio del procedimento amministrativo per l'irrogazione delle sanzioni connesse ad asserita illegittimità dei lavori eseguiti sull'immobile di proprietà, oltre a tutte le risultanze ed agli atti istruttori emanati in conseguenza degli atti impugnati, ancorchè incogniti;
nonché sui motivi aggiunti, depositati in giudizio in data 6 ottobre 2009, proposti per l'annullamento:
- del provvedimento con cui il Comune di Firenze, in data 5/7/2005, ha respinto l’istanza per il cambio di destinazione d'uso dell’immobile di via Ghibellina n. 95;
- della decisione n. 660 resa nella seduta del 9/6/2005 dalla commissione edilizia;
- degli atti connessi, comprendenti, in quanto occorrer possa, il rapporto redatto dalla Direzione Urbanistica del Comune di Firenze prot. n° 35365/09/36 del 20/6/2009 nonché il regolamento edilizio del Comune di Firenze, segnatamente gli articoli 170, 171.3 e 171.4 nella parte in cui sono stati letti ed interpretati nel senso di non ritenere ammissibile il cambio di destinazione d'uso da civile abitazione a studio medico.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Vista la memoria difensiva di quest’ultimo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2010 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, proprietario, dal gennaio 1996, di una unità immobiliare posta in Firenze, via Ghibellina n.95, situata nel centro storico di Firenze, ha comunicato in data 9/5/2005 al Comune la volontà di cambiare la destinazione dell’appartamento, senza opere, da abitazione a studio medico;successivamente egli ha stipulato con la società Sabel un contratto di locazione ad uso ufficio.
A seguito di accertamenti svolti dalla polizia municipale nel maggio 2007, l’amministrazione, con provvedimento del 30/3/2009, ha irrogato la sanzione pecuniaria e ordinato il ripristino dell’originario stato dei luoghi, sull’assunto che il mutamento di destinazione d’uso realizzato dal ricorrente contrasta con il regolamento edilizio, non essendo stata ottenuta la concessione della deroga prevista dall’art.171 del regolamento stesso.
Avverso tale provvedimento il ricorrente è insorto deducendo varie censure.
Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze.
A seguito del deposito in giudizio, da parte del Comune resistente, di atti riguardanti la vicenda in questione, l’istante ha proposto motivi aggiunti di ricorso.
All’udienza del 13 maggio 2010 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il Comune di Firenze, ad esito della domanda di sanatoria edilizia presentata dal ricorrente in data 3/6/2009, con ordinanza n.121 del 25/3/2010 ha revocato l’impugnato provvedimento ed ha contestualmente applicato la sanzione pecuniaria di euro 5.164, propedeutica al rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art.140 della L.R. n.1/2005.
In riferimento alla sopravvenuta determinazione dell’Ente, l’istante ha chiesto, con memoria depositata in giudizio il 22/4/2010, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Al riguardo il Collegio osserva che la suddetta revoca non costituisce frutto di autonomo ripensamento dell’Ente e consegue a procedimento diverso dalla procedura inerente la determinazione oggetto di gravame, avviato ad esito della domanda di accertamento di conformità dell’interessato ex art.140 della L.R.n.1/2005;ciò posto, e in considerazione del fatto che il sopraggiunto atto, pur finalizzato al rilascio di sanatoria edilizia, comporta la comminazione di sanzione pecuniaria e non è quindi completamente satisfattivo della pretesa azionata, va dichiarata non la cessata materia del contendere, ma l’improcedibilità del ricorso e dei relativi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, compresi gli onorari difensivi.