TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2017-09-28, n. 201709975

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2017-09-28, n. 201709975
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201709975
Data del deposito : 28 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/09/2017

N. 09975/2017 REG.PROV.COLL.

N. 13602/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13602 del 1997, proposto da:
R S, rappresentato e difeso dagli avv.ti F R e A C, presso lo studio dei quali in Roma, via Lutezia, 8, ha eletto domicilio;

contro

Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, Ministero dell’economia e delle finanze (già Ministero del tesoro), Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (già Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali), Ministero del lavoro e delle politiche sociali (già Ministero del lavoro e della previdenza sociale) e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già Ministero dei trasporti e della marina mercantile), in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;

per l'annullamento

- del d.P.C.M. 15 marzo 1997, di individuazione delle tabelle d’equiparazione in attuazione dell’art. 5 l. 20 dicembre 1996, n. 642;

- del decreto del Dipartimento della funzione pubblica del 30 aprile 1997, relativo alle prove d’idoneità, nonché del decreto della medesima amministrazione, adottato in pari data, relativo alla nomina delle commissioni degli esami di idoneità;

- della prova d’esame nonché del relativo risultato finale, compresa la graduatoria finale adottata;

- dell’eventuale provvedimento d’inquadramento nella qualifica, al momento non conosciuto;

- di tutti gli atti connessi e presupposti, nella parte in cui non hanno riconosciuto all’istante l’adeguato livello di appartenenza in sede di inquadramento dal momento dell’assunzione in ruolo nella p.a. nonché, in sede di definitivo inquadramento, l’anzianità giuridico-economica già maturata nel periodo svolto presso l’ente di appartenenza e il precedente stipendio maturato

nonché

per l’accertamento del diritto al riconoscimento dell’anzianità economico-giuridica già maturata nella qualifica di inquadramento presso l’ente di provenienza e del diritto a percepire il medesimo stipendio;
e per la condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 14 luglio 2017 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato:

- che con ricorso notificato l’11.10.1997 (dep. il 3.11) l’istante in epigrafe, già dipendente di Federconsorzi e poi dell’amministrazione statale in forza di transito ex l. n. 460/92, nel dedurre di aver superato la procedura idoneativa prevista dall’art. 5 d.l. n. 552/96 (conv. con modif. dalla l. n. 642/96), ha impugnato gli atti e formulato le domande di cui all’epigrafe, prospettando i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;

- che si sono costituite in resistenza le intimate amministrazioni (con comparsa di stile);

- che all’odierna udienza, in vista della quale l’istante ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, recante richiesta di pronuncia di “cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese” (11.7.2017), il giudizio è stato trattenuto in decisione;

Considerato:

- che la menzionata dichiarazione di parte ricorrente consente di rilevare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione ex art. 35, co. 1, lett. c) , c.p.a., con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso;

- che le spese di lite possono essere compensate;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi