TAR Salerno, sez. I, sentenza 2019-01-18, n. 201900117

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2019-01-18, n. 201900117
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201900117
Data del deposito : 18 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2019

N. 00117/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01626/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1626 del 2013, proposto dalla dottoressa I F, rappresentata e difesa dagli avvocati M A e S V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A in Salerno, piazza Sant'Agostino, 29;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Salerno, corso Vittorio Emanuele n.58;

per l'annullamento

dell’elenco degli ammessi alle prove orali degli esami di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato sessione 2012, redatto dalla Commissione per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Salerno;
del verbale n.54 del 28.02.2013, della

IV

Sottocommissione per gli esami di avvocato istituita presso la Corte di Appello di Lecce, nella parte in cui ha valutato negativamente le prove scritte della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dl Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2018 la dott.ssa A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Espone la ricorrente di avere partecipato agli esami per l’abilitazione alla professione di avvocato nella sessione 2012 presso la Corte d’Appello di Salerno.

A seguito della pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, egli ha appreso di non essere incluso tra essi, avendo ottenuto una votazione non sufficiente.

Dal verbale allegato dal ricorrente, si evinceva come la Quarta Sottocommissione per gli esami di avvocato, riunita nella sede della Corte d’Appello di Lecce il 28 febbraio 2013, effettuata la lettura di tutti e tre gli elaborati, assegnava alle prove il seguente punteggio: “parere di diritto civile: 25;
parere di diritto penale 25;
atto giudiziario 25”.

La ricorrente assume che il provvedimento di non ammissione alla prova orale sia viziato per vizi di violazione di legge ed eccesso di potere riferibili alla assegnazione del punteggio meramente numerico;
alla violazione dei criteri di valutazione fissati dalla Commissione;
alla erronea valutazione del contenuto degli elaborati stessi.

L’amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle domande invocando la reiezione dell’impugnativa.

2. Con memoria depositata agli atti in data 6 novembre 2018 parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse all’ulteriore prosecuzione del giudizio.

Di quanto sopra preso atto, rileva conclusivamente il Collegio la presenza di giusti motivi per compensare fra le parti le spese del presente giudizio.

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