TAR Firenze, sez. I, sentenza 2015-10-26, n. 201501430

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2015-10-26, n. 201501430
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201501430
Data del deposito : 26 ottobre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01758/2014 REG.RIC.

N. 01430/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01758/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1758 del 2014, proposto da:
S.C.M. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati D C D M e M G P, con domicilio eletto presso l’avv. Benedetta Melozzi in Firenze, piazza B. Tanucci n. 25;

contro

Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Direzione Provinciale di Livorno, rappresentato e difeso dagli avvocati I M, M F, S I e V S, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’I.N.P.S. in Firenze, viale Belfiore n. 28/A;

per l'annullamento

- della nota avente ad oggetto la reiezione della domanda di integrazione salariale emessa il 18.06.2014 e notificata, a mezzo servizio postale, in data 22 luglio 2014;

- di tutti gli atti connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Direzione Provinciale di Livorno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2015 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

S.C.M. s.r.l., nel febbraio 2012, ha stipulato un contratto di appalto con Azimut Benetti s.p.a., avente ad oggetto le lavorazioni concernenti l’imbarcazione FB265, in costruzione presso il cantiere di via Edda Fagni n. 87, situato a Livorno.

Il giorno 15.2.2013 si è verificato un incendio su detta imbarcazione.

Di conseguenza, il cantiere Azimut Benetti è stato costretto a sospendere per 45 giorni le lavorazioni sul natante (riprese a decorrere dal 2.4.2013), onde recuperarlo e porlo in sicurezza (documento n. 3 allegato all’impugnativa).

Stante l’impossibilità di impiegare i propri dipendenti la ricorrente, in data 23.4.2013, ha presentato all’INPS, Direzione provinciale di Livorno, domanda di integrazione salariale ordinaria per un periodo di 4 settimane (dal 4 al 30 marzo 2013).

Dalla relazione dei Vigili del Fuoco risulta che al momento dell’incendio operavano sul posto due ditte: la Legno Line e la Mec Carpensalda, e che in prossimità dell’apertura per il passaggio di condotte era appoggiato un apparecchio per operazioni di taglio a fiamma libera collegato e alimentato all’esterno della nave (documento n. 3 prodotto dall’Ente previdenziale).

In data 22.7.2014 l’INPS ha notificato a S.C.M. s.r.l. il provvedimento di reiezione dell’istanza datato 18.6.2014, la cui motivazione era: “dalla documentazione fornita a questi uffici si evince che la causa dell’incendio non è imputabile a un evento fortuito e inevitabile”.

Avverso il suddetto diniego la società istante è insorta deducendo:

1) Violazione degli artt. 1 e seguenti della legge n. 148/1975 (rectius: n. 164/1975);
eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

Le argomentazioni addotte nell’atto impugnato sono estranee alla normativa di riferimento, la quale indica come presupposto dell’integrazione salariale ordinaria “situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o agli operai”, e non l’evento inevitabile o riconducibile a caso fortuito.

2) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990;
eccesso di potere per manifesta illogicità, incongruità e irragionevolezza.

L’Ente avrebbe dovuto spiegare perché riteneva insussistenti le condizioni di cui all’art. 1, comma 1 lett. a, della legge n. 148/1975 (rectius: n. 164/1975);
nessuna norma indica il caso fortuito quale presupposto del beneficio in questione.

Si è costituito in giudizio l’INPS.

All’udienza del 7 ottobre 2015 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Con la prima censura la società istante deduce che l’INPS ha rigettato la domanda di integrazione salariale sulla base di argomentazioni estranee alla normativa di riferimento;
lamenta altresì l’erronea valutazione dei fatti e la violazione dell’art. 1 della legge n. 164/1975.

La doglianza è fondata.

La relazione dei Vigili del Fuoco attesta la presenza in loco, al momento dell’incendio, di ditte diverse dalla ricorrente. Inoltre, dai documenti depositati in giudizio non emerge alcun nesso causale tra la condotta lavorativa – organizzativa della deducente e l’incendio che ha portato alla sospensione delle lavorazioni nel cantiere. In particolare, il Direttore esecutivo del cantiere Benetti ha attestato che nel giorno e nel luogo dell’incendio non erano previste attività in carico alla ditta ricorrente e non era presente personale della stessa (documento n. 9 depositato in giudizio contestualmente all’impugnativa).

Non può essere esclusa pertanto la sussistenza di una situazione aziendale dovuta a eventi transitori e non imputabile all’impresa richiedente o alla sua organizzazione o sfera di influenza o controllo, situazione costituente il presupposto appropriato della concessione del beneficio oggetto dell’istanza della società S.C.M..

L’impugnato provvedimento collide quindi con l’art. 1, n. 1, lett. a, della legge n. 164/1975, secondo cui “Agli operai dipendenti da imprese industriali che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è dovuta l'integrazione salariale nei seguenti casi: 1) integrazione salariale ordinaria per contrazione o sospensione dell'attività produttiva: a) per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o agli operai”.

Per effetto di tale norma, rileva l’imputabilità o meno della situazione di crisi all’imprenditore o agli operai dell’impresa richiedente l’integrazione salariale ovvero alla sua sfera di controllo, mentre resta di per sé irrilevante, ai fini della negazione del beneficio, la riconducibilità dell’evento ad una impresa terza. La suddetta disposizione non fa infatti riferimento alla necessità di assumere a presupposto soltanto una situazione di assoluto caso fortuito, essendo sufficiente che si tratti di evento sottratto alla sfera di influenza dell’impresa richiedente, anche se esso dipenda dal fatto di un terzo.

La prima parte della seconda censura si incentra sul difetto di motivazione.

Il rilievo è condivisibile.

Il gravato provvedimento non indica in alcun modo quale sia l’iter logico che ha condotto al diniego: sotto un primo profilo non è dato comprendere quale sia la documentazione (richiamata genericamente nell’atto impugnato) su cui l’Ente ha basato il proprio convincimento, sotto altro profilo non è dato comprendere quale sia l’argomentazione che avrebbe indotto a ritenere insussistente il caso fortuito e sotto un terzo profilo sono del tutto incomprensibili le ragioni e le circostanze fattuali in base alle quali dall’esclusione del caso fortuito si faccia dipendere il diniego di integrazione salariale.

Sono quindi palesi la carenza di motivazione e la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, difettando una chiara indicazione dei presupposti di fatto e mancando qualsiasi richiamo ai presupposti di diritto del provvedimento de quo.

La seconda parte della seconda censura è incentrata sull’incongruenza del riferimento, espresso nella gravata determinazione, alla non imputabilità dell’incendio all’evento fortuito.

La doglianza è fondata.

Come visto, il fatto che si tratti di evento non fortuito non è idoneo, di per sé, ad escludere la sussistenza dei presupposti della concessione del beneficio economico richiesto, stante il disposto dell’art. 1 della legge n. 164/1975.

In conclusione, il ricorso va accolto. Per l’effetto, deve essere annullato il gravato provvedimento ai fini del riesame, che deve essere effettuato nel rispetto dei principi e delle considerazioni sopra espresse dal Collegio.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

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