TAR Venezia, sez. II, sentenza 2021-03-11, n. 202100329

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2021-03-11, n. 202100329
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202100329
Data del deposito : 11 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/03/2021

N. 00329/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01353/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1353 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Trifoglio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;



contro

Comune di Ponte San Nicolò, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via San Marco n. 11/C;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, con sede in Venezia, piazza S. Marco, n. 63;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del parere del Soprintendente del 19.9.2019, reso ex art. 146, comma 8 del Dlgs 42/04, recante comunicazione di diniego dell’autorizzazione paesaggistica (prot. 0024997), relativo “ai lavori di Ristrutturazione fabbricato e costruzione di nuovi fabbricati all’interno del Piano di Recupero “Corte Mulino" ;

del provvedimento del responsabile comunale del 3° Settore Uso ed Assetto del Territorio di diniego di autorizzazione paesaggistica del 30.09.2019 (pratica n. AUTP2019/006) avente ad oggetto: “Lavori di Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica ristrutturazione fabbricato e costruzione di nuovi fabbricati Piano di Recupero “Corte Mulino” ;

nonché di ogni atto connesso o presupposto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Trifoglio s.r.l. il 12\7\2020:

- del provvedimento di diniego del rilascio del permesso di costruire del 25.03.2020 adottato dal dirigente del III settore del Comune di Ponte San Nicolò, sulla domanda presentata dalla società Trifoglio SRL per lavori di “ Nuova costruzione di due immobili residenziali e la ristrutturazione del fabbricato esistente nel PUA Corte Mulino” - Convenzione del Piano Rep. 49931 Racc. 28207”.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ponte San Nicolò e di Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2020 la dottoressa M A e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

La ricorrente ha presentato un progetto di Piano di Recupero, denominato “Corte Mulino” , in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 142 lett. c) D.Lgs 42/04 per la presenza del fiume Bacchiglione ed a vincolo idraulico ai sensi dell’articolo 96, comma 1, lett. f) R.D. n. 523/1904.

Il piano prevede il recupero a fini residenziali di un edificio storico esistente (denominato edificio “ A ”), la realizzazione di due nuovi edifici (“ B ” e “ C ”), la sistemazione dell’ambito mediante la realizzazione di un parcheggio, di una pista ciclopedonale e di aree a verde.

Il piano è stato approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 53 del 14.06.2017.

Prima dell’adozione del piano la ricorrente aveva chiesto ed ottenuto l’autorizzazione idraulica del Genio Civile, rilasciata con Decreto n. 77 del 23 marzo 2016, a condizione che fosse prevista “la demolizione del fabbricato “A” fino al limite del vincolo idraulico di inedificabilità assoluta ”.

La ricorrente afferma che il medesimo progetto è stato sottoposto più volte sottoposto al vaglio della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le provincie di Belluno, Padova e Treviso: una prima volta nell’ambito del procedimento di valutazione ambientale strategica del piano di recupero, nel corso del quale l’autorità tutoria è rimasta silente. Il parere della Soprintendenza è stato nuovamente richiesto nel corso del procedimento di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, al quale è stato allegato l’intero progetto del piano e l’autorizzazione idraulica. Anche su tale istanza la Soprintendenza non si è espressa ed il Comune ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica.

Realizzate le opere di urbanizzazione, stipulata la convenzione urbanistica, la ricorrente ha presentato l’istanza di permesso di costruire per la realizzazione dei fabbricati di nuova costruzione e per la ristrutturazione dell’edificio esistente. La Soprintendenza ha espresso parere negativo, ritenendo incompatibile con i valori paesaggistici oggetto di tutela sia la demolizione del corpo di fabbrica dell’edificio esistente - ritenuto di particolare pregio e idoneo a qualificare l’ambito paesaggistico di intervento - sia la costruzione nell’area dei due ulteriori edifici, oltre alle modalità costruttive delle opere di urbanizzazione e dell’edificio da ristrutturare.

La ricorrente ha impugnato il parere della Soprintendenza articolando i seguenti motivi:

1. violazione e falsa applicazione dell’art. 146, commi 3, 8. Violazione e falsa applicazione dell’art. 96 lett. f) del R.D. 523/1904. Difetto si istruttoria. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell’illogicità e irragionevolezza della motivazione, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Contraddittorietà intrinseca con precedenti provvedimenti. Sviamento di potere. Violazione del principio del ne bis in idem. Violazione dell’art. 21 – nonies della L.241/90. Falsa applicazione dell’art. 17 – bis, commi 2 e 3 della L. 241/90. Violazione dell’art. 1, comma 2 della L. 241/90. Contraddizione intrinseca della motivazione.

2. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, efficienza e proporzionalità dell’azione amministrativo. Violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale sia nella fase di stipula della convenzione che nella fase di esecuzione della stessa. Violazione del principio di affidamento del destinatario del provvedimento amministrativo.

3. Eccesso di potere nella figura sintomatica dell’irragionevolezza ed arbitrarietà delle valutazioni espresse. Violazione dell’art. 3 della L.241/90 e dell’art. 1, comma 2, della L. 241/90. Violazione del D.M. 5 luglio del 1975 e dell’art. 8 del D. Lgs. 192/05. Sviamento di potere.

4. Sotto altro profilo, eccesso di potere per contraddizione intrinseca ed illogicità della motivazione. Sviamento e abuso di potere, con contestuale violazione del principio di affidamento e buona fede.

5. Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dei principi di buona fede e affidamento. Violazione del principio di buon andamento della PA.

6. In via

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