TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-02-07, n. 202201367
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Pubblicato il 07/02/2022
N. 01367/2022 REG.PROV.COLL.
N. 11510/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11510 del 2018, proposto da
L Z, S M, G P, P Z, U D G, A T, M U, S L, S P, C B, C V, D C, R A, R D M, G M, G M, R M, R S, M P, A C, A M, A R, A B, A F, S D, G F, G S, E C, G C, R S, F B, L G, Barbara D'Urso, D C, M M, F R, A D P, A R L, D P, M G, F F, Giulio Moro, Massimo Ranieri, Antonio Alessandri, Virginia Passacantanno, Davide Tabelli, Simona Bellomori, Franca Tomassi, Giacomo Orlando, Giovanna Iabichino, Giacomo Retina, Franco Giordano, Patrizia Masoni, Carlo Ottaviani, rappresentati e difesi dall'avvocato Sergio Galleano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Germanico 172;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della Circolare prot. 35672 del 6 luglio 2018 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, limitatamente alla parte in cui ammette ai corsi di qualificazione iniziale per esaminatori di cui all’art. 121 del Codice della Strada il personale dipendente del Ministero non appartenente al Dipartimento dei trasporti;
di ogni atto connesso, precedente e successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 il dott. R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti, dipendenti del Ministero convenuto, Dipartimento trasporti, inquadrati nella seconda area posizione economica F2 e superiori e addetti agli uffici della Motorizzazione hanno impugnato la Circolare prot. 35672 del 6 luglio 2018 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, nella parte in cui ammette ai corsi di qualificazione iniziale per esaminatori di cui all’art. 121 del Codice della Strada, il personale dipendente del Ministero non appartenente al Dipartimento dei trasporti.
Espongono, in particolare, di essere tutti abilitati a svolgere gli esami per il conferimento dell’abilitazione alla patente di guida ai sensi dell’art. 121 del D.lgs 285/1992, il cui comma 3°, nella vecchia formulazione disponeva che “Gli esami per la patente di guida, per i certificati professionali di cui all’art. 116 e per l’idoneità degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole di cui all’art. 123 sono effettuati da dipendenti della Direzione generale MCTC”.
Tale norma, a seguito dell’aggiornamento intervenuto con le modifiche apportate, da ultimo, dalla L. 11 gennaio 2018, n. 2, dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205 e dalla L. 4 agosto 2017, n. 124 al comma 3° oggi recita (…) “Gli esami per la patente di guida, per le abilitazioni professionali di cui all’articolo 116 e del certificato di idoneità professionale di cui all’art. 118, sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell’esercizio della funzione di esaminatore è subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis.
Nel regolamento sono determinati i profili professionali dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici che danno titolo all’effettuazione degli esami di cui al comma 3.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti sono determinate le norme e modalità di effettuazione dei corsi di qualificazione iniziale, di formazione periodica e degli esami per l’abilitazione del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di controllo delle cognizioni.”
In attuazione della predetta disciplina, il Regolamento di attuazione del Codice della Strada, stabilisce, all’art. 332, che: “Ferme restando le autorizzazioni ad effettuare esami di guida rilasciate in conformità alla normativa dell'Unione europea anteriormente al 19 gennaio 2013 e le autorizzazioni ad effettuare esami di guida di cui all'Allegato IV, paragrafo 2-bis, punti 2-bis.1, 2-bis.2 e 2-bis.3, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall'articolo 11 della legge 29 luglio 2015, n. 115, gli esami di idoneità di cui agli articoli 118, 121, 128 e 168 del codice, nonché le prove per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB e della carta di qualificazione del conducente sono effettuati dai dipendenti in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo il quadro di riferimento di cui alla tabella IV.1, che fa parte integrante del presente regolamento.
Nell'eventualità che i profili professionali elencati nella tabella succitata siano sostituiti da nuovi profili professionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, stabilisce l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e quelli sostitutivi.
Nell'eventualità di innovazioni nell'ordinamento giuridico del personale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede a stabilire l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e le figure professionali del nuovo ordinamento.”
La richiamata tabella IV.1 –allegata al DPR n. 141 del 25/07/2017– ha, infine, individuato i requisiti culturali e professionali, oltre alla qualifica funzionale e il profilo professionale dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale abilitati agli esami di idoneità.
I ricorrenti, infine, evidenziano che l’art. 4 del