TAR Salerno, sez. I, sentenza 2015-06-05, n. 201501285

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2015-06-05, n. 201501285
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201501285
Data del deposito : 5 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00907/2014 REG.RIC.

N. 01285/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00907/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 907 del 2014, proposto da:
Andra S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. P R, M M e D A, con domicilio eletto in Salerno, Via G.Amendola,36 c/o Ricciardi;

contro

Azienda Sanitaria Locale Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall’avv. V C, con domicilio eletto in Salerno, Via Nizza N.146;

per l'esecuzione

del decreto ingiuntivo n.2000/12 reso dal Tribunale di Salerno


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Salerno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


VISTO il decreto ingiuntivo meglio distinto in epigrafe, passato in cosa giudicata per difetto di opposizione e munito di formula esecutiva;


VISTO il ricorso, notificato nelle forme e nei tempi di rito, con il quale la ricorrente - lamentando il perdurante inadempimento da parte dell’Azienda Sanitaria - instaurava dinanzi a questo Tribunale giudizio di ottemperanza per ottenere la completa esecuzione del predetto titoli esecutivo, oltre interessi e spese di lite;


CONSIDERATO che l’intimata Azienda sanitaria, con articolata memoria, eccepisce l’inammissibilità e infondatezza della domanda, sulla considerazione che anche a seguito della sentenza n. 186/2013 della Corte Costituzionale, resterebbe fermo l'impianto della impignorabilità dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini della erogazione dei servizi sanitari, assicurata dalle precedenti leggi finanziarie emanate dal 2010 in poi e necessaria per le Regioni impegnate nei piani di rientro sanitario;
e che le procedure legali finalizzate alla complessiva estinzione dei debiti vantati dal complesso dei creditori nei suoi confronti sono state ritualmente e puntualmente attivate e sono in corso di svolgimento;


RITENUTO che, come affermato dal Consiglio di Stato, sezione III, con sentenza n. 578/2014 (che conferma la sentenza n. 2131/2013 di questa sezione), per effetto della suindicata sentenza n. 186/2013 della Corte Costituzionale:

- “sono venute meno le ragioni che non consentivano all’Azienda Sanitaria Provinciale di Salerno di provvedere al pagamento di decreti ingiuntivi, come questa Sezione ha già affermato in numerose decisioni riguardanti fattispecie analoghe (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5892 del 10 dicembre 2013 e n. 6237 del 24 dicembre 2013)”;

- “il pagamento del decreto ingiuntivo non può ritenersi impedito dalla necessità di dover assicurare la continuità dell’erogazione delle funzioni essenziali connesse al servizio sanitario, tenuto conto che, come la stessa Corte Costituzionale ha ricordato nell’indicata decisione, a presidio di tale essenziale esigenza già risulta da tempo essere posta la previsione di cui all’art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio assistenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, in base alla quale è assicurata la impignorabilità dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini della erogazione dei servizi sanitari”;

- “il pagamento del decreto ingiuntivo in questione non può ritenersi impedito nemmeno, dalle disposizioni dettate dall’art. 3 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64, recante disposizioni per il pagamento dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale, in assenza di una specifica norma di carattere derogatorio, né dalle conseguenti determinazioni assunte dalla Azienda Sanitaria Locale Salerno e dal Sub Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro Sanitario, pur apprezzabili perché finalizzate comunque ad assicurare l’ordinato pagamento dei debiti dell’Azienda sanitaria”;


RITENUTO, per tutto quanto sopra, stante l’idoneità dei titoli giudiziali alla esecuzione e perdurando l’inadempimento da parte della A.S.L. intimata, di dover ingiungere, nel termine di novanta giorni decorrenti dalla notifica della presente sentenza, l’esatto ed esaustivo pagamento delle dovute spettanze, a maggiorarsi degli interessi legali fino all’effettivo soddisfo, sin d’ora designando, in caso di perdurante inerzia, quale organo commissariale sostitutivo un Dirigente del Ministero della salute, che sarà designato dal Ministro p.t. su impulso della parte ricorrente;


RITENUTO di dover liquidare le spese della presente fase giusta il canone della soccombenza, nei sensi di cui al dispositivo che segue;

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