TAR Firenze, sez. I, sentenza 2018-06-07, n. 201800823

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2018-06-07, n. 201800823
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201800823
Data del deposito : 7 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/06/2018

N. 00823/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00095/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 95 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
L G, rappresentato e difeso dagli avvocati V M, P L G e G C, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale;



contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliata ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;



nei confronti

Antonio C, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Coco, con domicilio eletto presso la Segreteria di questo Tribunale;
Fabio Bonaretti non costituito in giudizio;



per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Capo del Corpo Forestale dello Stato, n. 81271 del 31.10.2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato il 07.11.2016;

della nota n. 58/38 del 23/12/2016 (prot. ingresso n. 98571 del 23/12/2016) del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

del decreto prot. n. 3198 del 28/12/2016 del Direttore Centrale del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per le risorse umane;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14 novembre 2017 :

del decreto del 21 luglio 2017, nr. 3310 del Direttore Centrale per le risorse umane del Ministero degli Interni - dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile -, nella parte in cui, ritenendo dover parzialmente rettificare il precedente decreto ministeriale nr. 3198 del 28 dicembre 2016, si è nuovamente decretata la collocazione del Signor L G, nel ruolo di ispettore AIB del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Difesa, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Sig. Antonio C;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2018 il Consigliere Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il presente ricorso il sig. G, in quanto dipendente del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dal 10 dicembre 1996, Corpo Forestale dello Stato, con la qualifica di Ispettore e in servizio presso il Comando Stazione di Pisa, ha impugnato i decreti, emanati in attuazione dell’art. 12, c. 2 del D.lgs. 177/2016 e così come sopra citati, con i quali è stata disposta l'assegnazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il Sig. G ha evidenziato essere stato sempre impiegato in attività di polizia giudiziaria e di indagine, seguendo numerosi corsi di formazione e di aggiornamento in tale campo, circostanza quest’ultima che avrebbe dovuto determinare l’Amministrazione a disporre l’inquadramento nell’ambito dell’Arma dei Carabinieri.

Nell’impugnare i sopra citati provvedimenti si è sostenuto in particolare l’esistenza dei seguenti vizi:

1. la violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 21 nonies L. n. 241/1990, oltre al venire di un eccesso di potere, in quanto l’Amministrazione non avrebbe potuto procedere alla collocazione del personale, già utilmente in servizio, senza una preventiva ed espressa adesione dei singoli dipendenti;

2. la violazione degli artt. 3 e 21 octies della L. 241/90, omessa istruttoria, difetto di motivazione, e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, in considerazione del fatto che l’Amministrazione non avrebbe considerato la specifica professionalità del ricorrente in fase di assegnazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

3. la violazione dell’art. 97 Cost. e l’illogicità del provvedimento e del neminem laedere , in quanto l’assegnazione al Corpo dei Vigili del Fuoco sarebbe stata posta in essere in violazione delle regole di razionalizzazione del personale e dei servizi a cui la riforma è tesa;

4. la violazione dell’art. 97 Cost. e l’eccesso di potere per irragionevolezza e dei principi di buon andamento ed efficienza della Pubblica Amministrazione; in quanto il criterio adottato dall’Amministrazione (l’anzianità della partecipazione al corso per DOS), non sarebbe stato disciplinato dal Legislatore, risultando peraltro suscettibile di determinare una disparità di trattamento;

5. la violazione dei criteri e principi illustrati nella legge delega n. 124/2015 ad opera dell’art. 12 D.lgs. n. 177/2016, disposizione quest’ultima che contrariamente alla legge delega non consentirebbe il transito nelle altre Forze di Polizia;

6. la necessità di procedere alla disapplicazione degli atti ora impugnati a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 11 legge n. 124/2015 ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016, in quanto detti provvedimenti sarebbero stati adottati sulla base di una legge dichiarata lesiva delle ragioni di leale collaborazione tra gli enti territoriali.

Con ordinanza n. 95 del 9 febbraio 2017 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare, ordinando di procedere al riesame dei provvedimenti impugnati, in considerazione del fatto che “.. non pare che l’intimata Amministrazione abbia tenuto adeguatamente conto della pregressa esperienza e formazione professionale dell’interessato ”, provvedimento quest’ultimo confermato in sede di appello dal Consiglio di Stato (ordinanza 2374 del 9 giugno 2017).

Stante la mancata esecuzione della sopra citata ordinanza, previa istanza del ricorrente, questo Tribunale ha assegnato un ulteriore termine all’Amministrazione, nominando il Commissario ad acta nell’ipotesi di una successiva e eventuale inottemperanza (ordinanza n. 621/2017 del 25 ottobre 2017).

Con i successivi motivi aggiunti, depositati il 14 novembre 2017, il ricorrente ha impugnato, altresì, il decreto nr. 3310 del 21 luglio 2017 del Ministero degli Interni con il quale si è confermata la collocazione del Signor L G, unitamente a tutti gli altri colleghi ivi indicati, nel ruolo di ispettore AIB del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Avverso detto provvedimento si sono reiterate le censure già proposte con il ricorso principale.

Si è costituita

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi