TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-04-26, n. 202302524

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-04-26, n. 202302524
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202302524
Data del deposito : 26 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2023

N. 02524/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00248/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 248 del 2023, proposto da
N C, F D D, O M D D, G D D, rappresentati e difesi dall'avvocato F D D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

- del decreto n. 6/2021 della Corte di appello di Napoli R.G n. 2221/2020.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe gli odierni ricorrenti agiscono per l’esecuzione del decreto decisorio n. 06/2021 di cronol. nel giudizio 2221/2020 R.G., con cui la Corte d’Appello di Napoli ha condannato il Ministero intimato, al pagamento in proprio favore di €. 2.000,00, oltre interessi e spese come indicato nel decreto medesimo, quale equa riparazione ex artt. 2 e 3 l. n. 89/2001 (cd. legge Pinto), per l’irragionevole durata di un processo a cui avevano partecipato.

Il titolo esecutivo è stato notificato all’ente debitore in data 2 marzo 2021 ed è passato in giudicato come da attestazione in atti.

In data 7 giugno 2021 è stata presentata l’autodichiarazione di cui all’art.

5-sexies della legge n. 89/2001.

Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio del 19 aprile 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La parte ricorrente chiede al Tribunale:

-) di disporre l’esecuzione del decreto suindicato;

-) di nominare a tal fine un commissario ad acta che provveda al pagamento, nel caso in cui persista l’inottemperanza dell’ente, a cura e spese dell’Amministrazione intimata;

-) di condannare l’ente intimato al pagamento di una somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a. per ogni ulteriore ritardo;

-) di condannare l’ente intimato al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente.

Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di quanto indicato in motivazione.

Preliminarmente, quanto alla legittimazione del Ministero della Giustizia, il Collegio ne ritiene la sussistenza avuto riguardo al contenuto del disposto di cui agli artt. 3, comma 2, L. 89/2001 e 114 c.p.a. (cfr, ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 14/04/2014, n. 1804;
Consiglio di Stato, sez. IV, 28/11/2012, n. 6021;
T.A.R. Campania, sez. IV, n.4840/2014;
T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 06/11/2012, n. 650).

Quanto alla pretesa sostanziale il Collegio rileva che, come risulta dagli atti, sono ampiamente elassi:

-) il termine dilatorio di cui all’art. 14 co. 1 del D.L. 31-12-1996 n. 669 («Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto»);

-) l’ulteriore termine dilatorio di cui all’art. 5 sexies della L. 89/2001 (come introdotto dalla legge n. 208/2015, cd. legge di stabilità 2016: “al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3”);

Considerato che il Ministero intimato non ha provato, come sarebbe stato suo onere, l’avvenuto adempimento (cfr. in tema di prova dell’adempimento per tutte Cass. S.U. sent. n. 12533/01);

Quanto all’applicazione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114 co. 4 c.p.a., ritiene il Collegio che:

-) la domanda di applicazione della cd. astreinte, ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a., inizialmente ritenuta dalla giurisprudenza prevalente inapplicabile alle somme di denaro, deve ritenersi accoglibile alla luce dei principi affermati dall’Ad. Plen. Cons. Stato, n. 15/2014;

-) la misura della sanzione vada ora individuata, in presenza di una specifica disposizione sul punto da parte del codice del processo amministrativo, nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta (v. art. 114 co. 4 secondo periodo, lett. e, cit.);

-) la sanzione vada erogata assumendo, quale dies a quo, il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, in mancanza dell’adempimento, quello dell’insediamento del Commissario ad acta investito dei poteri finalizzati all’esecuzione del giudicato medesimo.

Quanto alle spese del presente giudizio, occorre rilevare che:

-) per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III Sent., 28/10/2009, n. 1798;
T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094);

-) in particolare, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al giudicato sono dovute solo in relazione alla pubblicazione della sentenza, all'esame ed alla notifica della medesima, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese e i diritti di procuratore relativi all'atto di diffida, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale (v. Sent. T.A.R. Campania, sez. IV n. 01103/2016);

-) non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive (ivi comprese quelle relativa all’eventuale notifica di uno o più atti di precetto), poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699;
T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348;
Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ;
T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03;
C.d.S. sez. IV n. 2490/01;
C.d.S. sez. IV n. 175/87).

Ritiene, pertanto, il Collegio che le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato siano dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, debbano essere liquidate, in modo omnicomprensivo, come indicato in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite

Dato atto che la liquidazione delle spese è effettuata alla stregua dei parametri di cui al D.M. 10/03/2014, n. 55 in rapporto al valore e alla serialità della lite e ritenuto, infine, che non si debbano riconoscere le maggiorazioni di cui all’art. 4, comma 8, D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in quanto la causa è sostanzialmente seriale e di complessità oggettivamente modesta, nonché quelle “di regola” corrisposte ai sensi dell’art. 4, comma 1 bis, dello stesso D.M., poiché ragionevolmente connesse alla difficoltà del deposito di una mole di atti rilevante, elemento che certamente non si è verificato nel caso di specie (Tar Lazio, sez. II ter, Sent. 25/5/2021 n. 2363;
T.A.R. Campania, sez. VIII, Sent. n. 3121 dell’11.05.2021).

Quanto alla nomina del commissario ad acta, il Collegio dispone che debba essere individuato un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria da designarsi a cura del Capo dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi presso il Ministero della Giustizia, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente;

Precisato che nessun compenso dovrà essere liquidato per tale attività ai sensi del comma 8 dell’art. 5 sexies L.89/2001 come introdotto dalla citata, L. n.208/2015 («qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti»);

Ritenuto, pertanto, che:

-) la domanda di esecuzione debba essere accolta nei termini sopra precisati;

-) l’Amministrazione debba effettuare il calcolo delle somme dovute, secondo i criteri stabiliti dal giudice nel titolo qui azionato, comprendendovi, quindi, gli interessi come indicato nel titolo portato a esecuzione;

-) in mancanza di spontaneo adempimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, possa essere nominato il commissario ad acta secondo quanto sopra precisato;

-) dalle somme dovute, come indicate nel titolo esecutivo, andranno sottratte le somme eventualmente pagate per il medesimo titolo;

-) l’amministrazione sia tenuta al pagamento della penalità di mora ex art. 114 lett. e) c.p.a., nella misura sopra precisata sino al momento in cui si insedierà il commissario ad acta;

-) le spese, come liquidate in dispositivo, debbano essere poste a carico del Ministero della Giustizia.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi