TAR Catania, sez. III, sentenza 2014-10-22, n. 201402783

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2014-10-22, n. 201402783
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201402783
Data del deposito : 22 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03274/2009 REG.RIC.

N. 02783/2014 REG.PROV.COLL.

N. 03274/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3274 del 2009, proposto da:
A B M e O B, rappresentati e difesi dall'avv. A B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni Pappalardo in Catania, v.le Vittorio Veneto, 59;

contro

Comune di Pozzallo, in persona del Sindaco p.t., n.c.;

Assessore della Regione Siciliana al Territorio e all'Ambiente, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

- dell'atto di delimitazione tra Demanio Pubblico Marittimo e Demanio Pubblico Armentizio asseritamente redatto in data 27.11.1997;

- dell'ordinanza dirigenziale n. 12/09 del Dirigente dell'Ufficio Tecnico - Servizio Edilizia Privata - del Comune di Pozzallo emessa in data 11.11.2009, notificata il 19.11.2009;

- di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessore della Regione Siciliana al Territorio e All'Ambiente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 la dott.ssa G G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I coniugi ricorrenti, proprietari dell’immobile sito in Pozzallo nella via S. Maria del Focallo per averlo acquistato da potere Covato Carmela in data 21gennaio 1971, impugnano l’ordinanza dirigenziale n. 12/09 con la quale si ordina loro la eliminazione delle opere che si assumono illegittimamente realizzate nell’area in questione in asserita assenza di autorizzazione assessoriale, trattandosi di area demaniale.

A sostegno del ricorso vengono addotte le censure di violazione dell’art. 7 della L. n. 241/90, della L.Reg. n. 10/1991 e dell’art. 32 Cod. Nav. , nonché di contraddittorietà e di travisamento dei fatti, in quanto con riferimento alla delimitazione dell’area demaniale, che il Comune assume essere intervenuta in data 27 novembre 1997, ai ricorrenti non ne è stata data comunicazione e comunque il verbale del 27/11/1971, riguarderebbe la delimitazione tra il demanio pubblico marittimo e il demanio pubblico armentizio e non la delimitazione tra suolo privato e suolo demaniale marittimo.

Si deduce, altresì, il vizio di contraddittorietà tra più atti, di irragionevolezza e di ingiustizia manifesta posto che l’occupazione del suolo in questione ha costituito oggetto di autorizzazione n. 684/67 da parte della Capitaneria di Porto di Siracusa e considerato che i ricorrenti hanno chiesto comunque la regolarizzazione della occupazione dell’area, ove la stessa fosse demaniale, con istanza del 30 ottobre 2009 rimasta non esitata.

L’Assessorato regionale intimato si è costituito con memoria di forma.

Di contro, il Comune di Pozzallo, che ha adottato l'impugnata ordinanza n. 12/09 che ordina la rimozione delle opere realizzate nell'area de qua ed il ripristino dello stato dei luoghi, non si è costituito.

Con ordinanza collegiale n. 1/2010 sono stati disposti incombenti istruttori, ai quali il Comune di Pozzallo e la Capitaneia di Porto di Pozzallo hanno adempiuto con depositi effettuati rispettivamente in data 3 marzo 2010 e 17/02/2010.

Dagli atti depositati si ricava che con ordinanza dirigenziale n. 1/2010 resa in data 25 gennaio 2010 è stata disposta la revoca della citata ordinanza dirigenziale n. 12/09 sul presupposto dei riconosciuti vizi procedimentali che inficiano l’istaurato procedimento di delimitazione demaniale.

In considerazione di ciò con ordinanza n. 413/2010 questa Sezione ha rigettatao la domanda cautelare contenuta in ricorso.

Con memoria depositata in data 2 agosto 2014 parte ricorrente, ricostruita in fatto e in diritto l’intera vicenda ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento dell’ordinanza n. 12/2009, già oggetto di annullamento in autotutela, ed ha insistito per la declaratoria della illegittimità del procedimento di delimitazione di cui al verbale del 27/11/1997.

Alla Pubblica Udienza del giorno 8 ottobre 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Tutto ciò premesso in fatto, il Collegio rileva la improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse con riferimento all’impugnata delibera dirigenziale n. 12/2009, in quanto la stessa è stata annullata con il provvedimento di revoca in autotutela del 25 gennaio 2010 prodotto in atti a cura del Comune intimato.

Con riferimento all’atto di delimitazione di cui al verbale redatto in data 27/11/1997 pure impugnato, si rileva che non è dato riscontrare, attraverso la documentazione versata in atti dalle parti intimate anche a seguito dell’OCI n. 1/2010 di questo Tribunale, che il relativo procedimento sia stato portato a compimento come peraltro confermato dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo con la nota del 13 /09/2010 prodotta in atti dai ricorrenti e non contestata ex adverso .

Il verbale impugnato quindi non trasfuso in un formale provvedimento di delimitazione a cura degli organi regionali all’uopo deputati, costituisce atto endoprocedimentale ed in quanto tale non immediatamente lesivo degli interessi azionati dai ricorrenti.

Conclusivamente, non resta al Collegio che dichiarare la improcedibilità del ricorso con riferimento all’impugnata determina dirigenziale n. 12/2009 e la inammissibilità dello stesso nella parte in cui si impugna il verbale del27/11/1997, avente natura di atto endoprocedimentale.

Le spese del giudizio sono poste a carico del Comune, che ha adottato la ricordata ordinanza 12/09 rimossa in autotutela, nella misura che si liquida in dispositivo.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi