TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-06-09, n. 201700479
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Pubblicato il 09/06/2017
N. 00479/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00979/2000 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 979 del 2000, proposto da:
B L, rappresentato e difeso dagli avvocati A L e A L, con domicilio eletto presso il loro studio in Ancona, corso Mazzini, 156;
contro
Ministero della Difesa e Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Ancona, piazza Cavour, 29;
per la declaratoria
del diritto alla corresponsione dell'incremento della retribuzione individuale di anzianità;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2017 la dott.ssa Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che all’udienza pubblica il difensore della parte ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse ad una decisione nel merito del ricorso in esame;
Ritenuto, di conseguenza, che al Collegio null’altro resta che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto altresì, valutate le circostanze connotanti la presente controversia, che sussistono i presupposti di legge per dichiarare l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio;