TAR Torino, sez. II, sentenza 2015-01-16, n. 201500075
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N. 00075/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00287/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 287 del 2009, proposto da:
Societa' Cinelandia S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. G C, con domicilio eletto presso Ezio Moro in Torino, Via Alfieri, 19;
contro
Comune di Casale Monferrato, rappresentato e difeso dagli avv. P M, G R, G G, con domicilio eletto presso Antonio Fiore in Torino, corso Alcide De Gasperi, 21;
per l'annullamento
- dell'ordinanza di chiusura esercizio abusivo di vendita al dettaglio N. 897/42704 emessa in data 22.12.2008 dalla Città di Casale Monferrato - Settore Sviluppo Economico - Ufficio Commercio, a firma del dirigente Dr. Daniele Martinotti, e notificata il 23.12.2008, con la quale veniva ordinato alla Società Cinelandia S.p.A., titolare della multisala la "Cittadella" l'immediata cessazione dell'attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e non alimentari nei locali ubicati presso il Polo Fieristico La Cittadella con contestuale rimozione degli oggetti posti in commercio e ripristino dello stato dei luoghi;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Casale Monferrato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 la dott.ssa R R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe indicato la Cinelandia s.p.a., premettendo di essere titolare e di gestire in Casale Monferrato una sala per proiezioni cinematografiche, ed ammettendo di esercitare senza autorizzazione specifica, all’interno dei locali sede di detta attività, la vendita di dolciumi e gadgets a favore dei soli avventori, ha impugnato il provvedimento del Comune di Casale Monferrato che, ai sensi dell’art. 7 D. L.vo 114/98, ha ordinato alla ricorrente l’immediata cessazione di tale attività di vendita.
2. A sostegno del ricorso ha dedotto, con unico ed articolato motivo, la inapplicabilità al caso di specie degli artt. 7 e 22 del D. L.vo 114/98, dovendosi ritenere consentita a favore degli avventori di una sala di proiezione cinematografica la vendita diretta al dettaglio di prodotti come dolciumi, bevande e oggetti funzionali alla promozione del film, e ciò anche in mancanza della specifica autorizzazione comunale di vendita al dettaglio: in particolare la ricorrente ha invocato il Decreto Ministeriale n. 386 del 30/10/1996, che appunto consentirebbe la vendita di tali prodotti senza autorizzazione durante lo svolgimento dello spettacolo cinematografico, nonché la Circolare del Ministero per le Attività Produttive n. 509512 del 25/07/2002, a mente del quale sarebbe ribadita la specificità della disciplina della vendita al dettaglio di prodotti all’interno delle sale cinematografiche.
3. Il Comune si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 15/04/2009 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare.
5. Il ricorso è stato infine introitato a decisione alla pubblica udienza del 17/12/2014.
6. Ai fini del decidere occorre rammentare che la vendita al dettaglio all’interno dei cinema era già regolata dall’art. 53 del D.M. 375/88, la quale norma, al comma 7, assimilava i locali dei cinema ai locali “non aperti al pubblico” limitatamente alla vendita di stampe, libri e riproduzioni audiovisive: per effetto di tale equiparazione la vendita dei citati prodotti poteva avvenire, all’interno dei cinema, senza il preventivo rilascio di una autorizzazione di vendita al dettaglio. Il D.M. 375/88 era stato emanato in attuazione della legge generale sul commercio n. 426/71, e dunque si inquadrava in una normativa riguardante, in generale, il commercio.
7. Con D.L. n. 26 del 14/01/94, convertito nella legge n. 153 del 1° marzo 1994, venivano approvate modifiche urgenti a favore del cinema, e ciò introducendo innovazioni nel corpo della legge n. 1231 del 4/11/1965, che disciplinava in via generale l’ordinamento dei cinema. Più precisamente, l’art. 9 del D.L. 26/94 sostituiva l’art. 31 della L. 1231/65 andando a stabilire, tra l’altro, che “ L’autorizzazione per l’attività di esercizio cinematografico costituisce titolo per il rilascio dell’autorizzazione alla vendita di beni e alla prestazione di servizi stabiliti con decreto da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, dal Ministero dell’industria, commercio ed artigianato, di concerto con l’autorità competente in materia di spettacolo, ed è comprensiva dell’autorizzazione ad effettuare spettacoli di arte varia su pedana ”.
8. Successivamente interveniva il Decreto Ministeriale n. 683 del 30/10/1996, il quale, nel suo articolo unico, stabiliva che “ A parziale modifica di quanto stabilito nell’articolo 53 comma 7 del decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375, nelle sale cinematografiche possono essere venduti o somministrati, durante lo svolgimento dello spettacolo, i seguenti prodotti: a) stampe, libri ed altre pubblicazioni realizzate con procedimenti tipografici o di altro genere, audiovisivi compresi, concernenti opere cinematografiche ed il cinema in genere;b) articoli di vestiario, giocattoli ed altri oggetti promozionali strettamente attinenti al film proiettato o a film di recente o prossima proiezione e posti in vendita per promuoverne la visione;c) dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria;frutta secca;cereali soffiati;prodotti derivati da sfarinati diversi dal pane e dalle paste alimentari pastigliaggi;d) bevande. La vendita di prodotti e la somministrazione di alimenti e bevande possono essere effettuate esclusivamente in favore degli spettatori .”.
9. Il ricordato D.M. 683/1996, dunque, contrariamente a quanto affermato dal Comune ed a quanto si legge nella Circolare Ministeriale n. 509512 del 25/07/2002, non sembra essere stato emanato in attuazione dell’art. 31 L. 1213/65, come modificato dall’art. 9 del D.L. 26/94, che non richiama in alcun modo;bisogna inoltre ammettere che, per il fatto di richiamare espressamente solo l’art. 53 comma 7 del D.M. 375/88, il D.M. 683/96 sembra doversi intendere nel senso indicato da parte ricorrente, e cioè come previsione che, sul presupposto che i cinema non dovessero considerarsi locali aperti al pubblico, esonerava i relativi gestori dall’obbligo di chiedere l’autorizzazione di vendita al dettaglio per tutta la gamma dei prodotti ivi specificamente indicati, più numerosi di quelli indicati dall’art. 53 comma 7 del D.M. 375/88. Il D.M. 683/96 sembra quindi aver inciso nell’ordinamento previgente solo nel senso di ampliare la gamma di prodotti già vendibile senza autorizzazione di vendita al dettaglio – in base al D.M. 375/88 - all’interno dei cinema, e tutto ciò nell’ambito di una normativa afferente il solo settore del commercio.
10. Ciò, tuttavia, non consente di pervenire all’accoglimento del ricorso. L’art. 9 del D.L. 26/94, del quale sopra si è riportato il contenuto, lasciava infatti intendere chiaramente che l’autorizzazione all’esercizio della attività di proiezione cinematografica non legittimava di per sé la vendita al dettaglio di prodotti, ma costituiva titolo per ottenere una tale autorizzazione, evidentemente previa richiesta nei dovuti modi. E’ quindi evidente che, quantomeno a far tempo dalla entrata in vigore del D.L. 26/94 la vendita al dettaglio di prodotti all’interno dei cinema non poteva più ritenersi esonerata, sia pure limitatamente ad alcune categorie merceologiche, dal preventivo rilascio della autorizzazione di vendita. Ed il D.M. 683/96, in quanto posteriore alla entrata in vigore del D.L. 26/94, giammai avrebbe potuto essere interpretato ed applicato nel senso di legittimare, all’interno dei cinema ed a favore degli spettatori, la vendita al dettaglio dei prodotti ivi contemplati senza il preventivo rilascio di autorizzazione, posto che una circolare ministeriale non può, in generale, derogare ad una norma di legge statale ed essendo la suddetta circolare ministeriale attuativa di una normativa generale – quella sul commercio – e non di una normativa a carattere più settoriale, come avrebbe potuto essere quella sui cinema: si vuol dire, cioè, che il complesso normativo costituito dalla L. 426/71, dall’art. 53 comma 7 del D.M. 375/88 e dal D.M. 683/96, in quanto afferente ad una normativa generale non avrebbe potuto avere efficacia derogatoria della normativa, più specifica, rinveniente dalla L. 1231/65 e successive modifiche. Essendosi questa ultima, con l’art. 9 del D.L. 26/94, chiaramente orientata nel senso del preventivo rilascio della autorizzazione di vendita al dettaglio anche all’interno dei cinema, a tutto voler concedere con il D.M. 683/96 si poteva ritenere concessa, all’interno dei cinema ed a favore dei soli avventori, la vendita al dettaglio di tutti i generi indicati nel D.M. 683/96, comunque previo rilascio di autorizzazione di vendita al dettaglio, per il quale rilascio l’autorizzazione alla attività di proiezione cinematografica costituiva titolo legittimante.
11. La legge n. 1213/65 è stata successivamente abrogata prima con l’art. 28 del D. L.vo n. 28/2004, con il quale è stato approvato un nuovo corpo di leggi in materia di cinema: quivi la legge n. 1213/65 é stata fatta salva sino alla entrata in vigore delle disposizioni regionali sostitutive;non si rinvengono, inoltre, nel D. L.vo 28/2004 disposizioni analoghe al soppresso art. 31 della L. 1213/65. Questa ultima è stata poi definitivamente abrogata in via generale con l’art. 24 del D. L.vo 112/2008. Anche all’attualità, dunque, la normativa generale sul cinema non contiene norme che consentano la vendita al dettaglio all’interno dei cinema in deroga alle norme generali sul commercio.
12. Il D. L.vo 114/1998, a sua volta, ha abrogato la legge sul commercio n. 426/71 nonché il D.M. 375/88, che era stato emanato in attuazione di quello. Il D.M. 683/96 non viene espressamente menzionato dal D. L.vo 114/98 tra gli atti espressamente abrogati, ma da tale circostanza non può discendere che sia rimasto in vigore anche in epoca successiva, dal momento che esso era stato emanato ad integrazione della normativa dianzi citata espressamente abrogata.
13. Ma anche a voler ritenere che il D.M. 683/86 fosse attuativo dell’art. 9 del D.L. 26/94 (anziché della L. 426/71 e del D.M. 375/88), l’avvenuta abrogazione di questa ultima normativa, e di tutta la legge 1213/65, avrebbe comunque implicato anche il travolgimento del D.M. 683/96, che non avrebbe potuto continuare a “vivere di vita propria”, ossìa indipendentemente dalla legge statale che ne aveva legittimato la emanazione. Tale effetto avrebbe potuto essere conseguito solo ove il D. L.vo 114/98 avesse espressamente fatto salvo il D.M. 683/96, ciò che non è accaduto, coerentemente con il fatto che il D. L.vo 114/98 ha completamente rivisto il settore del commercio senza più prevedere regimi derogativi con riferimento alle situazioni un tempo contemplate dall’art. 53 del D.M. 375/88 (spacci;luoghi non aperti al pubblico;vendita a soci, etc. etc).
14. Si ha pertanto che, da una parte la normativa generale sul commercio a far tempo dal 1998 non prevedeva più regimi speciali, come quello della vendita di prodotti all’interno dei cinema;d’altra parte che la normativa sul cinema a far tempo dal 1994 aveva sicuramente affermato la necessità del preventivo rilascio della autorizzazione di vendita al dettaglio anche all’interno dei cinema, con la sola particolarità che l’autorizzazione all’esercizio della attività di proiezione cinematografica costituiva titolo per il rilascio della autorizzazione alla vendita al dettaglio, che comunque doveva essere richiesta dall’interessato.
15. Le dianzi indicate ragioni inducono ad affermare l’infondatezza dei motivi di ricorso e la legittimità della ordinanza impugnata, che ha applicato una delle sanzioni conseguenti all’esercizio di vendita al dettaglio in difetto della necessaria autorizzazione, sanzioni dalle quali le attività di proiezione cinematografica non risultano esenti.
16. La novità della questione e l’oscuro quadro normativo giustificano, tuttavia, la compensazione delle spese.