TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 2019-09-13, n. 201905976

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, ordinanza cautelare 2019-09-13, n. 201905976
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201905976
Data del deposito : 13 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/09/2019

N. 14701/2018 REG.RIC.

N. 05976/2019 REG.PROV.CAU.

N. 14701/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14701 del 2018, proposto da


Marco Machi', rappresentato e difeso dagli avvocati M B, S D, con domicilio digitale come da PC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio S D in Roma, via San Tommaso D'Aquino n.47;


contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi Palermo, Universita' degli Studi Magna Graecia - Catanzaro, Universita' degli Studi Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Fabiola Trimarco, Valentina Corrao, Rup Universita di Sassari non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) del D.M. del 26 aprile 2018 n. 337 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 18/19 e dei relativi allegati;

1 bis) del medesimo D.M. n. 326/18 anche nella parte in cui dispone (art. 4) che la prova di ammissione è prodotta dal Ministero “avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia”;

1 ter) del medesimo D.M. n. 337/18 nella parte in cui dispone che “la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti” così distinti “due (2) quesiti di cultura generale;
venti (20) di ragionamento logico;
sedici (16) di biologia;
sedici (16) di chimica;
sei (6) di fisica e matematica”;

1 quater) dell'allegato I (art. 5) al medesimo D.M. n. 337/18 nella parte in cui dispone che “il Presidente di commissione redige altresì il verbale d'aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal MIUR”;

2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 26 aprile 2018 n. 337, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;

3) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università in epigrafe;

4) della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”.

5) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2018/2019 pubblicata sul sito www.universitaly.it, in data 2 ottobre 2018, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente;

6) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

7) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;

8) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;

9) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;

10) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 337/18, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli nn. 11, 20, 26, 27 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti ed in parte motiva;

11) del D.M. 337/2018, con specifico riferimento alla parte in cui non consentono la distribuzione dei posti liberi non occupati dai non comunitari ai comunitari e nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce;

12) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;

13) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;

14) del Decreto Interministeriale 28 giugno 2018 n. 524 nella parte in cui limita a soli 9779 il numero dei posti banditi per Medicina in lingua italiana e del Decreto Interministeriale 28 giugno 2018 n. 523 nella parte in cui limita a soli 1.096 il numero dei posti banditi per Odontoiatria imponendo una riduzione della programmazione dei posti rispetto alle effettive possibilità di ricezione degli Atenei;

15) del decreto ministeriale n. 326/2018 con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;

16) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente

per l'accertamento

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2019 il consigliere A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che l’ammissibilità dell’istanza cautelare – finalizzata ad ottenere l’immatricolazione con riserva presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, per l’anno accademico 2018/2019 – debba essere sottoposta ad attenta rimeditazione, tenuto conto delle seguenti circostanze:

a) intervenuta saturazione per detto anno accademico delle capacità formative, comunicate dagli Atenei a livello nazionale, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 264 del 1999 (limite legislativo non valicabile, a tutela sostanziale del diritto allo studio, implicante rispetto della graduatoria concorsuale di merito, strutture organizzative adeguate per la formazione dei futuri medici e concrete possibilità, per gli stessi, di accedere alla necessaria specializzazione), con ulteriore ridistribuzione dei posti (pure compresi nella capacità formativa dei medesimi Atenei), originariamente destinati a studenti extra-comunitari non residenti e da questi ultimi non occupati;
sul punto occorre considerare che, prima facie, non appare provare il contrario la circostanza –dedotta da parte ricorrente nell’ultima memoria- per cui per l’anno successivo è stato bandito un numero di posti maggiore rispetto all’anno oggetto del presente giudizio, atteso che non è stata fornita prova sufficiente che le condizioni di partenza legate al fabbisogno professionale siano le medesime per entrambi gli anni accademici (e non siano, invece, state modificate, in ipotesi, da previsioni di applicazione di provvedimenti normativi sopravvenuti, quali, a titolo esemplificativo, l’art. 14, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 4/2019 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 28 marzo 2019, n. 26);
il che pare inficiare anche la ricostruzione della prova di resistenza (atteso il punteggio non elevato conseguito) operata da parte ricorrente sulla base del postulato dell’eguale numero di posti che avrebbero potuto essere banditi nei due anni accademici in questione;

b) insussistenza del periculum in mora in termini di mero ritardo dell’immatricolazione, essendo possibili anche in via successiva scorrimenti della graduatoria (come avvenuto per gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018), a fronte del più grave rischio di successivo rigetto del ricorso nel merito, con effetto caducante dell’immatricolazione (al riguardo soggetta a riserva) ed invalidante degli esami sostenuti, senza che possano invocarsi, in senso contrario, precedenti giurisprudenziali di dichiarata cessazione della materia del contendere o improcedibilità, riferiti a vicende contingenti, caratterizzate da “notevole distanza temporale fra la pronuncia cautelare e la definizione del giudizio nel merito” (Cons. Stato, sez. VI, 8 maggio 2018 n. 2741 e ordinanza n. 663 del 13 febbraio 2018;

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