TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-12-30, n. 202217946

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-12-30, n. 202217946
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202217946
Data del deposito : 30 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/12/2022

N. 17946/2022 REG.PROV.COLL.

N. 13426/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13426 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NUOVO SINDACATO DI POLIZIA NSP, in persona del legale rappresentante p.t., CIOCARI ROBERTO, MAMELI VITTORIO, FINESTRONE EMILIANO, VALVA GIUSEPPE, LERONNI GIUSEPPE MARCO, ANTICO GIANCARLO, BINARIO ROBERTO, CIRRI MICHELE, MODISTA ANDREA, COMITTI BERE' EMANUEL, LIBRERA PASQUALE, BRUNO GIOVANNI, CESARE ENEA, BUONTEMPO MARCELLO, LOMBARDI ALESSANDRO, DONATI PAOLO MATTEO, PANNACCI ENZO, GRANATIGLIA RAFFAELE, CORBASCIO ORAZIO, DI DIO PERNA CALOGERO FILIPPO, INNOCENZI ALESSANDRO, BARROTTA MARIO, DI MARCO DAMIANO, MARCHETTI MASSIMO, MIGLIONICO ROCCO, MIRISCIOTTI FRANCESCO, NESELLO CHRISTIAN, CATALANO PIETRO, DE ANGELIS MARCO, GIACCO ANTONIO, DI NARDO RAFFAELE, SIMI EMILIO, CARROZZI DANILO, CAPOTOSTO FABRIZIO, GRIMALDI ALESSANDRO, GIUNTA MARGHERITA, LUCE FRANCESCO, IPPOLITO MARCO, PORTO ANTONIO, MILITELLO GIUSEPPE MARIANO, PETRIELLO MARCO, BIZZARRI STEFANO, ARDOLINO SERGIO, MARINELLI ANDREA, CIOTTA GIUSEPPE, ANTICO GIANPAOLO, SABA GIOVARMI, DORE GIUSEPPE, GUERRIERA CANNELO, GIACCO GIOVANNI, DE VITA ALESSANDRO, DE LUCA ANTONIO, ZICARI NICOLA, FORMICHELLA MICHELE, ZANARDI STEFANO, PALMA GIULIO, MAZZEI SERGIO, MILANO ANTONIO, DI STEFANO ALFINO, ROCA DEBORA, MAGNANO LUCA, SPAGNUOLO ANTONIO FELICE, DANIELE VINCENZO, GRANDU GIANLUCA, RICCIO ANTONELLO, IELPO ANTONIO, PIERLEONI ANDREA, RALLO COSTANTINO, PARODI ANNA ROSA, BORRA MAURO, SPROVIERO GIANLUCA, PROVERBIO SILVIA, TROBBIANI VINCENZO, PIERRO ANGELO, CALOGIURI DARIO, DE NINNO SILVIA, BISCONTI PAOLO, POZZI ALESSIA, PONCIA WILLIAM, BRESCIA RICCARDO, MACAJONE GIOVANNI, COSENTINO CARMINE, CARATTINI PIERO, CARRONE ALFREDO VINCENZO, VANTAGGIATO PAOLO, CEOLA GIULIANO, POLLEX VINCENZO, GAGLIARDE ROCCO, LUSANA SIMONE, AVALLONE MASSIMILIANO, BONIFACIO ALFONSO, CONTE ANDREA, CARBONE IGNAZIO, REPETTO SIMONE, FALLONE MASSIMO, MOTZO MARIA GRAZIA, SERAFINI MARCO, CALIANO SABATO, MAZZARELLO BARONI MARCELLO, BURRELLO IVAN, TIRIPICCHIO GIANNI, CRUGLIANO CARMELO, FASCI DANIELA, MIGLIORE GIORGIO, ALTAMORE GABRIELE, CAPITTINI CARLO, CURTO MARCO, COVATO SILVIO, MACCIO' FABRIZIO, RUSSO ANDREA, CACACE FABRIZIO, AGOSTINELLI MICHELA, CITERNESI FABRIZIO, SANTANTONIO VITO, SCIARRA SILVANO, VAROSI GIOVANNI, PALUMBO NICOLÒ, SPISSO GIANLUCA, SPISSO RAFFAELE, MEGA SALVATORE COSIMO, BATTELLOCCHI MARCO, GUERRINI FILIPPO, FASIOLO EMANUELE, CARUSO MASSIMILIANO, LAMACCHIA NICOLA, COPPOLA TONI, NARRA ROBERTO, SOLZA ALBERTO, DORI CARLO, DORI ALBERTO, GRASSO PASQUALE, GENTILI ANTONIO, BRONDA ALFREDO, FALCONI MIRKO, INTOTERO ROBERTO, DI RITO DOMENICO ALESSIO, PERFETTI ELISABETTA, GALILEI GIUSEPPE, D'ANGELO PIERO, LOBERTO DOMENICO, GIUDICE UMBERTO, MOFFA ANTONIO, ARIGONI MARCO, CICOLETTI FEDERICO, PONZETTA TONY, MUSTICH RAFFAELE, VARAMO FRANCESCO, MORACA ITALO, NACARLO BRUNO, INTONTI FRANCESCO, MADERA RAIMONDO, DELL'ANNA DANIELE, RIELLI ANTONIO, GIORDANO ANTONIO, MANEA DAVIDE, LIZZA LUCA, DIPIERRO DANIELE, BRAVACCINO ALBERTO, CEI NICO, MINICOZZI MASSIMO GIUSEPPE, TUZZOLINO FABIO, DILEO FABIO, RANDAZZO MARCO, MANCINO GABRIELE, MASSI CHIARA, ARMENTO DANILO, PETRARCA EMMA, CORRIERI GIOVANNI, TROIANI STEFANO, RAGNO FRANCESCO, LEONESIO DANIELE, PISTRITTO MAURO, CARIOLO FRANCESCO, BOZZANO OMBRETTA, GARRONE BARBARA, FARRIS WALTER, VIGGIANO SALVATORE, RICCIARDI MARIO, LETTIERI MAURO, DI NUNZIO LIVIO, TRAMONTANA BRUNO, FONZEGA MARIA GRAZIA, BARRELLA DAVIDE NICOLA, ESPOSITO MOSCO ALESSANDRA, MOSCATO GIOVANNI, BIGI NATASCIA, LUCARINI LORENZO, DEDA LIVIO, GRASSI WALTER, PIRAINO UMBERTO, BLASI COSIMO, TAGLIERI GIOVANNI IVAN, BOMBOI DEODATA, MANDUZIO ROCCO, SPINELLA FRANCESCO, SORACE RAUL FRANCESCO, MASCIA DANILO, SEMENZATO IVO, CHILLEMI ORAZIO, MIGLIORE GIUSEPPE, GRECO COSIMO DAMIANO, TOMMASI COSIMO ANTONIO, PERRONE COSIMO, TORTI TIZIANA, BASTA GIUSEPPE DIEGO, DE BASTIANI TOM GIULIANO, PECORARO SIMONE, PUTZU JURI, PROCOPIO MARIO, SONNANTE ROBERTO, MARIELLA LUCIA, MIDALI LORENZO, TARIULO ROSARIO, MINO GIANLUCA, NITTILLI GIAMPIERA, DE SARIO MICHELE, BALZANO MARIAROSARIA, FABBRI STEFANO, MADERA LEONARDO DESIDERIO, MALATESTA ANTONIO, GIAMBLANCO SALVATORE, RUBINO COSIMO, VIVA SALVATORE, BOCCI SALVATORE, CRIVELLO SABRINA, LEONARDO ANGELO, FAVARO LUCIANO, CAIAZZA GIOVANNI, GIRAUDO ALESSANDRO, ARCOLEO ANTONIO, SOLITO RAFFAELE, SOMMAVILLA DENIS, GRAZIOLI MARIO, MORELLI MICHELE, BELARDINELLI ANDREA, CARRIERA GIUSEPPE, DI FLUMERI GAETANO, CANGEMI ANGELO, GIANNONE MARCO, LICCARDO GIUSEPPE, PIERINI ARIANNA, DE CATALDO FRANCESCO, DI GIAMBATTISTA FRANCESCO, STAGNO RAFFAELE, BORGONUOVO RENATO, VAGELLI GIANFRANCO, STEFANELLI PIERO, DE VINCENTI DOMENICO, LAUDADIO TIZIANA ANGELA, PODDIGHE ANNA MARIA, DI PACE ANTONIO, GRECO LORENZO, COFFARO CARMELO, MODICA GIACOMO, QUARTA FRANCESCO, DE SIMONE ROBERTO, FERAZZOLI GIOVANNI, VANO LUCA, LAMANNA LUCA MASSIMO, BEVILACQUA FABIO, DI BIASE ROSARIO, MINICHELLA GIUSEPPE, TUMINO EMANUELE, BALSAMO GIOVANNI, RUGGIERO GIUSEPPINA, MURGIA RONALD, IRRERA IVAN, SUCAMELI VINCENZO, ANDREANGELI SILVIO, COVELLA DANIELE, SPINELLI PASQUALE, CASALINO NICOLA, PIPPO FRANCESCO, DE RUOSI ANDREA, BRANCA PIERLUIGI, MOGAVERO QUIRINO, DE CUIO FABRIZIO, CARDONE ALESSANDRO, ROSINA LEONARDO, GUARISO FABIO, LEONE DAVIDE, VENDEMIA FRANCESCO, NICOSCIA DAVIDE, ALBANESE ANDREA, LANDI LUCA, D'ANDREA CARLO, VIGGIANO ROSARIO, MORELLO ANDREA, MENDUNI CHRISTIAN, ARNONE DAVIDE, DE CAPITE ANTONIO, GARGIULO CIRO, CUTRI PASQUALE, SARTOR ROBERTO, PROCOPIO MASSIMILIANO, ROMANO ORAZIO, GIORGINI FRANCESCO, GUGLIELMINOTTI CRISTIAN, SCODALUPI ANTONIO, CALABRESE FRANCO, D'ANGELI MAURIZIO, BERARDINI FRANCESCA, DEL PROPOSTO FILIPPO, GUGLIOTTA CARMELO, IEMMITO NICOLA, BEAN NOGI, FASANI GILBERTO, MASCIA MILO, BERNARDINI VITTORIO, CATAMO ANGELO, DAL MONTE LUCA e IMPAGNATIELLO GIOVANNI con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Luca Agliocchi e Orsola D’Addamio che li rappresentano e difendono nel presente giudizio nonché ALESSANDRO ROSSI e GIANLUCA DI VITTORIO con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli avvocati Luca Agliocchi, Vincenzo Rocco e Francesca Pia Testini che li rappresentano e difendono nel presente giudizio

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12

nei confronti

SILVERIO LUSSU, ULRICO BARDARI, GIACOMO MODICA e ANDREA PASELLI, Giacomo Modica - non costituiti in giudizio

per l'annullamento

dei seguenti atti:


per quanto riguarda il ricorso principale

- decreto n. 333-b12 o.5.13/6066 del 17/07/15 con cui il Ministero dell’interno ha approvato le graduatorie di merito relative al concorso per titoli di servizio e successivo superamento del corso di formazione professionale per 7563 posti di vicesovrintendenti della Polizia di Stato;

- decreto ministeriale del 25/09/15 di rettifica della graduatoria del 17/07/15;

- bando di concorso pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/33 bis del 23/12/13;

- decreto ministeriale n. 144 del 03/12/13 avente ad oggetto il “ Regolamento recante modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato ”;

- circolare ministeriale del 30/05/14 come interpretata dal Ministero;


per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti spedito per la notifica a mezzo posta il 25/01/16 e depositato il 24/02/16

- decreto n. 333-bl2 0.5.1311188 del 24/11/15 con cui il Ministero dell’interno ha rettificato la graduatoria di merito del concorso interno per la nomina alla qualifica di vicesovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, approvata con il decreto del 25/09/15;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore il dott. Michelangelo Francavilla all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2022 tenutasi in modalità da remoto come previsto dall’art. 87 comma 4 bis c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 15/10/15 e depositato il 13/11/15 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno impugnato il decreto n. 333-b12 o.5.13/6066 del 17/07/15, con cui il Ministero dell’interno ha approvato le graduatorie di merito relative al concorso per titoli di servizio e successivo superamento del corso di formazione professionale per 7563 posti di vicesovrintendenti della Polizia di Stato, il decreto ministeriale del 25/09/15 di rettifica della graduatoria del 17/07/15, il bando di concorso pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/33 bis del 23/12/13, il decreto ministeriale n. 144 del 03/12/13, avente ad oggetto il “ Regolamento recante modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato ”, e la circolare ministeriale del 30/05/14.

Il Ministero dell’interno, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 17/12/15, ha concluso per la reiezione del gravame.

Con atto spedito per la notifica a mezzo posta il 25/01/16 e depositato il 24/02/16 i ricorrenti hanno impugnato con motivi aggiunti il decreto n. 333-bl2 0.5.1311188 del 24/11/15, con cui il Ministero dell’interno ha rettificato la graduatoria di merito del concorso interno per la nomina alla qualifica di vicesovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, approvata con il decreto del 25/09/15.

All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 12/12/22 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con il ricorso principale gli esponenti in epigrafe indicati impugnano il decreto n. 333-b12 o.5.13/6066 del 17/07/15, con cui il Ministero dell’interno ha approvato le graduatorie di merito relative al concorso per titoli di servizio e successivo superamento del corso di formazione professionale per 7563 posti di vicesovrintendenti della Polizia di Stato, il decreto ministeriale del 25/09/15 di rettifica della graduatoria del 17/07/15, il bando di concorso pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/33 bis del 23/12/13, il decreto ministeriale n. 144 del 03/12/13, avente ad oggetto il “ Regolamento recante modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato ”, e la circolare ministeriale del 30/05/14.

Con una serie di censure, tra loro connesse, i ricorrenti, tutti idonei non vincitori in precedenti graduatorie, contestano l’indizione e lo svolgimento della procedura concorsuale invocando il diritto allo scorrimento che, secondo l’impostazione presente nel gravame, sarebbe previsto dall’art. 35 d. lgs. n. 165/01 e sarebbe individuato dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 4/11 come la modalità preminente di approvvigionamento del personale rispetto al concorso, anche perché nella fattispecie sussisterebbero ragioni di opportunità che militerebbero per lo scorrimento.

In proposito, i ricorrenti, a favore dello scorrimento e contro il nuovo concorso, prospettano:

- l’applicabilità della sentenza n. 4/11 dell’Adunanza Plenaria e dell’art. 4 comma 3 lettera b) l. n. 125/13 (prima doglianza);

- l’eccesso di potere nell’indizione del nuovo concorso (seconda doglianza);

- l’illegittimità costituzionale del d. lgs. n. 53/01 nella parte in cui assegna il 100% dei posti al personale interno dell’amministrazione e istituisce, a regime, il concorso per titoli per il passaggio di ruolo (terza doglianza);

- l’illegittimità derivata dai vizi degli atti inditivi della procedura, impugnati davanti al TAR, come si evincerebbe dal fatto che i concorsi, attraverso i punteggi ivi previsti, sarebbero strutturati per garantire i posti agli assistenti capo con un’anzianità di servizio dai 25 ai 35 anni.

I motivi sono infondati.

Le censure enunciate in questo giudizio sono identiche, anche perché in questa sede formulate sub specie d’invalidità derivata, a quelle articolate nei ricorsi proposti avverso gli atti d’indizione della procedura concorsuale e definiti con sentenza di rigetto del TAR Lazio n. 3957/15 confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1120/16 dalle quali si evince che:

Il motivo relativo all’obbligo di motivazione per la indizione del nuovo concorso in luogo dello scorrimento delle graduatorie deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.

Secondo la giurisprudenza prevalente del Consiglio di Stato le disposizioni dell’ art. 4, commi 3 e 4, del d.l. n. 101, del 2013, convertito nella legge n. 125 del 2013 e le conformi indicazioni interpretative delle norme preesistenti già stabilite dalla citata sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 2011 si applicano solo alle procedure concorsuali previste all’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, le quali si riferiscono esclusivamente alla “assunzione” nelle pubbliche amministrazioni e prevedono procedure concorsuali che devono garantire in misura adeguata l'accesso dall'esterno oltre alle altre condizioni previste dal comma 3 dello stesso art. 35 in conformità ai principi del pubblico concorso.

E’ quindi evidente che le proroghe delle graduatorie vigenti e i principi di diritto e le successive disposizioni legislative che prevedono la preferenza per lo scorrimento delle graduatorie vigenti in luogo della indizione del concorso, salvo esplicita motivazione, non sono automaticamente applicabili alle selezioni per le progressioni di carriera all’interno delle pubbliche amministrazioni, ancorché esse siano organizzate in forma concorsuale.

In aggiunta può osservarsi che, anche volendo sostenere il diverso orientamento che ritiene applicabile in termini di principio la preferenza per lo scorrimento delle graduatorie oltre i limiti delle procedure concorsuali di cui al richiamato art. 35 relativo ai pubblici concorsi per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni, la esclusione della applicabilità dei suddetti principi in tema di scorrimento delle graduatorie sarebbe confermata anche in questo caso sulla base dei chiari criteri fissati dalla Adunanza Plenaria nella richiamata sentenza n. 14.

Questa sentenza stabilisce che la previsione legislativa della necessaria periodicità delle procedure concorsuali esclude l’applicabilità del principio di preferenza per lo scorrimento delle graduatorie.

La necessaria periodicità del concorso in questione è intrinseca alla logica stessa di una procedura selettiva applicata alle progressioni di carriera su basi di merito, le quali devono (per la logica e la ratio che le ispira e per rispetto del principio di parità di trattamento) restare aperte alla platea dei potenziali candidati mano a mano che maturino le anzianità secondo una periodicità regolare.

Proprio in base alla sua necessaria periodicità il concorso è sottratto anche all’obbligo di specifica autorizzazione ai sensi dell’art. 35, comma 4.

Si può aggiungere che anche questo aspetto esclude l’applicabilità dei principi di diritto di cui si discute ed in particolare delle disposizioni dell’art 4, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 101/2013 convertito nella legge n. 125/2013, che si riferiscono esclusivamente a nuove procedure concorsuali che richiedono l’autorizzazione ai sensi del medesimo articolo 35, comma 4.

Alle stesse conclusioni conduce, peraltro, anche l’esame puntuale e letterale della normativa che disciplina a regime le modalità di svolgimento del concorso prevista dall’articolo 2 del d.lgs. n. 53 del 28 febbraio 2001 che, al comma 1, prevede la ripartizione dei posti mediante percentuali volte ad equilibrare e contemperare la valutazione dell’anzianità con quella del merito e al comma 5 prevede la possibilità di scorrimento delle graduatorie solo per compensare le vacanze tra le due quote fino alla data di inizio del corso di formazione.

Infatti all’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 53 già citato, le lettere a) e b) prescrivono che la provvista dei posti disponibili da ciascuna lettera considerata sia calcolata e ripartita “ogni anno”. E’ chiaro che il computo e la ripartizione annuale dei posti sconta almeno la previsione che lo svolgimento del concorso sia almeno di norma annuale e comunque periodico. Sulla base della richiamata sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 14 il carattere periodico del concorso esclude o quanto meno riduce al minimo l’obbligo di motivazione per la indizione del concorso. La stessa sentenza precisa, infatti, che la motivazione in tali casi può essere limitata al richiamo delle norme che prescrivono la periodicità, potendosi considerare ridondante una ulteriore motivazione, fa applicazione di questo principio allo stesso caso al suo esame.

Il comma 5 del citato art. 2 prevede, inoltre, una specifica e ben delimitata modalità di scorrimento delle graduatorie degli idonei in relazione alla necessità di compensare le vacanze tra le due quote previste dal comma 1, lettere a) e b), che è possibile solo fino all’inizio del corso di formazione. Anche questo elemento testuale e il limite temporale che esso fissa tende ad escludere altre forme di scorrimento delle medesime graduatorie (Cons. Stato n. 1120/16 punto 10.1 della motivazione”).

Con riferimento specifico, poi, alla questione di legittimità costituzionale prospettata dai ricorrenti, va richiamato quanto, sul punto, esplicitamente dedotto dal TAR Lazio il quale con la sentenza n. 3957/15, in relazione alla medesima questione formulata in sede d’impugnazione degli atti inditivi della procedura oggetto del presente giudizio, ha evidenziato che:

a giudizio del Collegio non sussistono neppure i presupposti per rimettere alla Corte Costituzionale la disamina della legittimità costituzionale degli artt. 2 e 12 del D.Lgs. 53/01 e dell’art. 2, comma 5 lett. b) del D.L. 28/12/2012 n. 227, convertito in L. 12/2013 in quanto l’interesse che muove i ricorrenti non attiene alle modalità di svolgimento del concorso e di copertura dei posti, bensì all’annullamento di tutti gli atti che hanno comportato l’indizione del concorso, volendo essi perseguire il fine dello scorrimento della graduatoria.

Ne consegue che dall’eventuale annullamento della previsione sulla riserva dei posti per gli assistenti capo, prevista nell’art. 24 quater del D.P.R. 335/82, nel testo novellato dall’art. 2 del D.Lgs. 53/01, non deriverebbe ai ricorrenti l’utilità perseguita, rimanendo comunque l’obbligo per l’Amministrazione di indire il concorso interno.

Lo stesso deve ritenersi con riferimento alla previsione contenuta nell’art. 2 comma 5 lett. b) del D.L. 227/12, convertito in L. 12/2013, che ha consentito al Ministero dell’Interno di attivare procedure e modalità semplificate per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, in quanto l’eventuale caducazione della norma comporterebbe l’indizione del concorso secondo le modalità ordinarie, e non certamente lo scorrimento delle graduatorie” .

Tali condivisibili argomentazioni inducono a ritenere inammissibile, per difetto di rilevanza, anche la questione di legittimità costituzionale formulata nel presente giudizio.

Va, da ultimo, esaminata la censura con cui i ricorrenti lamentano l’illegittimità dei punteggi previsti in sede concorsuale che, secondo la loro prospettazione, sarebbero strutturati per garantire i posti agli assistenti capo con un’anzianità di servizio dai 25 ai 35 anni.

Il motivo è inammissibile per carenza d’interesse in quanto dall’esposizione, in fatto, della doglianza non si evince il concreto pregiudizio che un tale sistema di attribuzione dei punteggi arrecherebbe specificamente a ciascuno dei numerosi (oltre trecento) ricorrenti i quali, per altro, mirano con le ulteriori censure alla demolizione dell’intera procedura concorsuale mentre la presente doglianza è contraddittoriamente finalizzata al miglioramento delle modalità di svolgimento della procedura stessa.

Con atto spedito per la notifica a mezzo posta il 25/01/16 e depositato il 24/02/16 i ricorrenti impugnano con motivi aggiunti il decreto n. 333-bl2 0.5.1311188 del 24/11/15, con cui il Ministero dell’interno ha rettificato la graduatoria di merito del concorso interno per la nomina alla qualifica di vicesovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, approvata con il decreto del 25/09/15.

Con il ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti si limitano a riproporre le censure già articolate nei precedenti giudizi e nel ricorso principale.

Ne consegue l’infondatezza del ricorso per motivi aggiunti sulla base delle medesime considerazioni in precedenza esplicitate.

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