TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-01-13, n. 202300048
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Testo completo
Pubblicato il 13/01/2023
N. 00048/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01640/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1640 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
V-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato E B, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, p.zza Abramo Lincoln 19;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A R con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, viale R. Sanzio, 6;
nei confronti
-OMISSIS-s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Trieste 36;
per l'esecuzione
a) con ricorso introduttivo :
- della sentenza n. -OMISSIS-, con la quale questa Sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 1640-2013 RG proposto dai ricorrenti, ha accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-dello stesso Tar Sicilia Catania sezione I;
b) con il primo incidente di esecuzione :
per l’annullamento e/o la declaratoria di nullità
- della nota n.-OMISSIS-, notificata ai ricorrenti in data 07.11.2017, con la quale il Responsabile del II Settore Ufficio Tecnico della intimata Amministrazione ha, in violazione e/o elusione della predetta sentenza e del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-dello stesso Tar Sicilia Catania confermata dal CGARS, avviato il procedimento per l’applicazione dell’art. 38 DPR n. 380-2001, al fine di dare asserita esecuzione alla sentenza in questione;
c) con il secondo incidente di esecuzione :
per l’annullamento e/o la declaratoria di nullità
- della determinazione n.-OMISSIS-, notificata ai ricorrenti in data 06-11-2019, con la quale il Responsabile del Settore II – Tecnico del Comune di -OMISSIS-, in asserita esecuzione della sentenza n.-OMISSIS-dell’adito TAR Sicilia Catania, confermata dal CGARS con sentenza n.553-2013, ed in asserita esecuzione della sentenza n.-OMISSIS- dell’adito TAR Sicilia Catania, ha applicato alla contro interessata-OMISSIS- SRL, in luogo dell’ordinanza di demolizione delle opere edilizie realizzate e dichiarate illegittime con le sentenze n.-OMISSIS-e-OMISSIS-, la sanzione pecuniaria di € 8.000,00 ai sensi dell’art.38 del DPR n.380-2001;
- del provvedimento n.-OMISSIS-, notificato ai ricorrenti in data 06-11-2019, con il quale il predetto Responsabile del Settore Tecnico del Comune di -OMISSIS-, preso atto del pagamento da parte della-OMISSIS- SRL della suddetta somma di € 8.000,00 (parzialmente conguagliata con quella di € 3.941,44 asseritamente dovuta dal Comune alla-OMISSIS- SRL stessa), ha rilasciato a questa ultima provvedimento ex art.38 DPR n.380-2001 aventi i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all’art.36 del DPR n.380-2001, ed ha altresì rilasciato ex art.36 DPR n.380-2001 provvedimento di concessione in sanatoria per abusi realizzati al piano seminterrato estesi mq 6 e mc.17,40;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, sconosciuto e pregiudizievole per i ricorrenti;
d) con motivi aggiunti
per l’annullamento
- della determinazione n.-OMISSIS-, mai notificata e/o comunicata agli odierni ricorrenti, e di cui gli stessi sono venuti a conoscenza tramite lo scrivente difensore solo perché visionata nel fascicolo telematico in data successiva al 04-02-2022, con la quale il Responsabile del Settore II Tecnico del resistente Comune, nel confermare le risultanze della Relazione Tecnica di Verifica redatta sempre in data-OMISSIS- (anche essa cautelativamente impugnata con il presente ricorso) e con la quale viene dedotto che si desume l’impossibilità di procedere alla restituzione in pristino, e l’unica alternativa percorribile e l’irrogazione della sanzione pecuniaria, ha validato e confermato i seguenti atti impugnati con i precedenti motivi aggiunti interposti dai ricorrenti.
Visti il ricorso, gli incidenti di esecuzione, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e di -OMISSIS-S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 la dott.ssa Giuseppina A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. -OMISSIS-, questo Tribunale ha accolto il ricorso proposto dai ricorrenti per l’esecuzione della sentenza n.-OMISSIS-dello stesso T.A.R. che ha annullato la concessione edilizia rilasciata alla controinteressata, sulla base della quale era stata costruita una villetta.
In particolare, la sentenza ha ritenuto di condividere “ l’orientamento secondo cui l’annullamento giurisdizionale del permesso di costruire provoca la qualificazione di abusività delle opere edilizie realizzate in base a esso, per cui il Comune, stante l'efficacia conformativa, oltre che costitutiva e ripristinatoria, della sentenza del giudice amministrativo, è obbligato a dare esecuzione al giudicato, adottando i provvedimenti consequenziali; questi, peraltro, non devono necessariamente avere ad oggetto la demolizione delle opere realizzate, perché il citato art. 38 [del d.P.R. n. 380 del 2001] prevede una gamma articolata di possibili soluzioni, della valutazione delle quali l'atto conclusivo del nuovo procedimento dovrà ovviamente dare conto (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 15/06/2016 n. 2631) ”.
La sentenza in questione ha aggiunto che “ A tal fine, e nonostante tale valutazione sia, almeno formalmente, rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, è però da ricordare che la sentenza di questa Sezione ha molto chiaramente affermato “la fondatezza della censura che assume essere stata esaurita la volumetria, in concreto realizzabile sul lotto, già con l’edificazione del piano seminterrato e dei piani primo e secondo”, nonché della censura relativa al “non sanato innalzamento di altezza di trenta centimetri rilevato dai tecnici comunali nel medesimo piano seminterrato ”.
E pertanto, in applicazione del citato art. 38, il competente dirigente, nell’effettuare, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, la descritta valutazione, dovrà tenere conto di tali stringenti parametri .”
Detta sentenza ha, quindi, dichiarato l’obbligo del Comune di eseguire nei termini assegnati il giudicato, nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
2. Con incidente di esecuzione depositato il 18 gennaio 2018, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento e/o la declaratoria di nullità della nota n. -OMISSIS-, con la quale il Responsabile del II Settore Ufficio Tecnico della intimata Amministrazione ha, in violazione e/o elusione della predetta sentenza, e del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-dello stesso Tar Sicilia Catania (confermata dal CGARS), avviato il procedimento per l’applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, al fine di dare asserita esecuzione alla sentenza in questione.
Rappresenta parte ricorrente che tale provvedimento, omettendo di considerare la molteplicità delle difformità urbanistiche riscontrate e accertate sia dal Giudice di prime cure, che da quello di seconde cure, avvalorate da specifica verificazione tecnica (in cui, tra l’altro, non veniva dedotta alcuna incompleta sistemazione del lotto), in palese violazione e/o elusione del giudicato, ha concluso rappresentando che, decorso il termine di giorni novanta senza che fosse intervenuta alcuna sistemazione esterna del lotto, si sarebbe riservata la facoltà di adottare la prescritta sanzione pecuniaria determinata dall’Agenzia del Territorio.
2.1. Si è costituito il Comune di -OMISSIS-, depositando la determinazione che, a conclusione dell’avviato procedimento ex art. 38 cit., ha applicato alla società controinteressata la sanzione pecuniaria di € 8.000,00, relativamente ai volumi eccedenti realizzati nell’edificio sito nel Comune di -OMISSIS-, chiedendo il rigetto dell’incidente di esecuzione.
Il Comune ha evidenziato, in particolare, che, preso atto delle statuizioni di questo Tribunale e del Consiglio di Giustizia Amministrativa, l’ente ha ritenuto che fosse impossibile procedere alla demolizione, anche solo parziale, dell’edificio e, precisamente, del piano seminterrato e del piano sottotetto; ciò per evidenti ragioni di stabilità dell'immobile, laddove gli interventi avrebbero comportato, di fatto, la demolizione dell'intero fabbricato.
Assume, inoltre, l’Amministrazione che i ricorrenti non avrebbero indicato attraverso quali modalità tecniche si sarebbe potuta ipotizzare la demolizione di parti fondamentali dell'edificio senza incidere sulla parte non viziata da alcuna illegittimità. Le rilevate e incontrovertibili criticità strutturali (e i correlati problemi di sicurezza), quindi, avrebbero indotto l'Amministrazione ad applicare la sanzione pecuniaria ex