TAR Cagliari, sez. I, ordinanza cautelare 2011-07-06, n. 201100286
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N. 00286/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00521/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 521 del 2011, proposto da:
AIMEF Associazione Italiana Mediatori Familiari E SUSANNA MURRU (laureata in giurisprudenza e mediatore familiare, iscritta alla medesima Associazione), rappresentati e difesi dagli avv. R P, S S, con domicilio eletto presso S S in Cagliari, via Sonnino N.84;
contro
REGIONE SARDEGNA - Assessorato Igiene Sanità, rappresentato e difeso dagli avv. S S, F I, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento N.69;
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Tribunale Ordinario di Cagliari, Tribunale Ordinario di Oristano -, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N. 23;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della delibera n.16/8 del 29.3.2011 emessa dalla G.R. della Sardegna avente ad oggetto il programma sperimentale sulla tutela ai minori nei procedimenti di separazione e divorzio dei genitori;
- del bando per individuare gli operatori del servizio;
- della convenzione del protocollo operativo tra la Regione Sarda ed i Tribunali Ordinari di Cagliari e Oristano;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sardegna e di Ministero della Giustizia e di Tribunale Ordinario di Cagliari e di Tribunale Ordinario di Oristano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 il dott. G F e uditi per le parti i difensori avv.ti Patta, Segneri, Sau e avv. dello Stato Caput;
Considerato che la decisione di ritenere idoneo esclusivamente il titolo di laurea di “psicologo, psicoterapeuta e assistente sociale” quale titolo sottostante rispetto alla specializzazione del “mediatore familiare” (congiunta all’ esperienza triennale) sembra incongrua ed oggettivamente limitante l’operatività di tale (più ampia) peculiare figura;
rilevato che la funzione del servizio in “programma sperimentale” è la “conclusione della mediazione”…… “lo stilare un <accordo di mediazione>firmato anche dall’operatore che ha seguito la coppia” (cfr. pag. 5 sub “compiti”);
ritenuto che la scelta di concentrare la professionalità dell’ “equipe” (1 psicologo o 1 psicotereapeuta e 1 Assistente sociale) in termini esclusivamente sanitari-assistenziali non si allinea con il servizio di “mediazione familiare” previsto dalla L. 54/2006 –e art. 155 sexies del c.c.-, di cui la delibera impugnata costituisce attuazione, per agevolare la soluzione dei conflitti dei minori e della coppia coinvolta dalla problematica degli affidi e della gestione dei figli;
rilevato che l’accesso ai Master per mediatore familiare sono aperti a laureati sia in discipline psico-sociali che legali;