TAR Cagliari, sez. I, ordinanza cautelare 2011-07-06, n. 201100286

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, ordinanza cautelare 2011-07-06, n. 201100286
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201100286
Data del deposito : 6 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00521/2011 REG.RIC.

N. 00286/2011 REG.PROV.CAU.

N. 00521/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 521 del 2011, proposto da:



AIMEF

Associazione Italiana Mediatori Familiari E SUSANNA MURRU (laureata in giurisprudenza e mediatore familiare, iscritta alla medesima Associazione), rappresentati e difesi dagli avv. R P, S S, con domicilio eletto presso S S in Cagliari, via Sonnino N.84;

contro

REGIONE SARDEGNA - Assessorato Igiene Sanità, rappresentato e difeso dagli avv. S S, F I, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento N.69;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Tribunale Ordinario di Cagliari, Tribunale Ordinario di Oristano -, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N. 23;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della delibera n.16/8 del 29.3.2011 emessa dalla G.R. della Sardegna avente ad oggetto il programma sperimentale sulla tutela ai minori nei procedimenti di separazione e divorzio dei genitori;

- del bando per individuare gli operatori del servizio;

- della convenzione del protocollo operativo tra la Regione Sarda ed i Tribunali Ordinari di Cagliari e Oristano;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sardegna e di Ministero della Giustizia e di Tribunale Ordinario di Cagliari e di Tribunale Ordinario di Oristano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2011 il dott. G F e uditi per le parti i difensori avv.ti Patta, Segneri, Sau e avv. dello Stato Caput;

Considerato che la decisione di ritenere idoneo esclusivamente il titolo di laurea di “psicologo, psicoterapeuta e assistente sociale” quale titolo sottostante rispetto alla specializzazione del “mediatore familiare” (congiunta all’ esperienza triennale) sembra incongrua ed oggettivamente limitante l’operatività di tale (più ampia) peculiare figura;

rilevato che la funzione del servizio in “programma sperimentale” è la “conclusione della mediazione”…… “lo stilare un <accordo di mediazione>
firmato anche dall’operatore che ha seguito la coppia” (cfr. pag. 5 sub “compiti”);

ritenuto che la scelta di concentrare la professionalità dell’ “equipe” (1 psicologo o 1 psicotereapeuta e 1 Assistente sociale) in termini esclusivamente sanitari-assistenziali non si allinea con il servizio di “mediazione familiare” previsto dalla L. 54/2006 –e art. 155 sexies del c.c.-, di cui la delibera impugnata costituisce attuazione, per agevolare la soluzione dei conflitti dei minori e della coppia coinvolta dalla problematica degli affidi e della gestione dei figli;

rilevato che l’accesso ai Master per mediatore familiare sono aperti a laureati sia in discipline psico-sociali che legali;

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