TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-04-05, n. 202406610

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-04-05, n. 202406610
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202406610
Data del deposito : 5 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/04/2024

N. 06610/2024 REG.PROV.COLL.

N. 10758/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10758 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

-del provvedimento datato 14 giugno 2019, reso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Centro Psicotecnico nell''ambito del << Concorso per l'assunzione di 1.851 Allievi Agenti della Polizia di Stato >>
e consegnato in pari data, mediante il quale l''odierno ricorrente è stato dichiarato non idoneo per il citato concorso poiché << ha conseguito una media globale inferiore a 12/20 >>;

- di ogni altro atto ad esso presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente ivi incluse le << Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali >>
pubblicate in data 7 maggio 2019 sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente, nonché, per quanto di interesse, dell''art. 8 del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 e, se e per quanto occorra, della tabella II del D.M. n. 198/2003 e

per l’adozione delle misure cautelari, anche monocratiche

volte a consentire all'odierno ricorrente di essere ammesso al prosieguo dell''iter selettivo, anche previa rinnovazione degli accertamenti attitudinali in itinere e programmati fino al 13 agosto 2019, data di definizione della procedura di reclutamento ai sensi dell'art. 7 del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.

3.19 del 6 giugno 2019, e/o di ogni altra opportuna misura che consenta la partecipazione del ricorrente alla procedura concorsuale in questione con inserimento nella graduatoria definitiva e nel corso di formazione il cui inizio è previsto per << la seconda metà del mese di agosto >>, come da nota prot. 0019016 del 24 luglio 2019 emessa dal Ministero dell'interno - Direzione centrale per gli istituti di istruzione nonché

per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a.

al risarcimento del danno in forma specifica ordinando all'Amministrazione di rinnovare gli accertamenti attitudinali per il ricorrente nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, di provvedere al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 12\10\2019:

per l’annullamento

- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922, pubblicato in G.U.R.I. del 13.08.2019, n. 64, per l'avvio al corso di formazione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall''art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019 e, specificamente, dell''elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l''assunzione nonché dell''elenco degli aspiranti da avviare al corso di formazione nella parte in cui non contemplano il nominativo dell'odierno ricorrente;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se ignoto, che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi del ricorrente e

per la condanna ex art. 30 c.p.a.

al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione del ricorrente alla prosecuzione dell' iter selettivo nonché, ove occorra e in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance , con interessi e rivalutazione, come per legge.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 marzo 2024 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso principale tempestivamente proposto, il sig. -OMISSIS- impugnava il provvedimento con cui il Centro Psicotecnico della Polizia di Stato dichiarava la sua inidoneità alle prove attitudinali del concorso in oggetto avendo egli conseguito in punteggio pari a -OMISSIS- punti, inferiore a quello minimo prescritto di 12.

Esponeva egli di essere stato ammesso con riserva a partecipare alle prove del concorso per cui è causa per effetto del provvedimento cautelare di questo Tribunale n. -OMISSIS- e che, convocato per lo svolgimento dei test psicoattitudinali, riceveva un esito sfavorevole condensato nel punteggio finale medio di -OMISSIS- punti, insufficiente per riconoscerlo idoneo alle prove in questione e, quindi, comportando esso l’esclusione del medesimo dalle successive fasi concorsuali.

Contro tale determinazione proponeva gravame il sig. -OMISSIS-, sostenendo la stessa essere affetta da difetto di istruttoria e motivazione, nonché eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza.

Sosteneva egli che la Commissione esaminatrice avrebbe assunto il provvedimento impugnato senza rendere pienamente intellegibili le ragioni a sostegno della decisione assunta non essendo possibile ricavare né la durata del colloquio collegiale e dell’intervista attitudinale cui è stato sottoposto il Sig. -OMISSIS-, né le domande che sono state poste allo stesso né, infine, le ragioni per le quali la Commissione è pervenuta al giudizio di inidoneità.

Ancora, a parere del ricorrente, le (non meglio precisate) note di -OMISSIS- non avrebbero potuto automaticamente condurre ad un giudizio di inidoneità del medesimo rendendo necessaria, piuttosto, una puntuale individuazione delle note di -OMISSIS- prese in considerazione ed un approfondimento da parte degli organi valutatori i quali, invece, si sarebbero limitati a riprodurre formule di giudizio stereotipate non individualizzate ed astrattamente riferibili a qualsiasi partecipante della procedura concorsuale.

Si concludeva il gravame con l’articolazione della richiesta di tutela cautelare, anche inaudita altera parte , nonché con la formulazione di una richiesta istruttoria affinché l’amministrazione venisse onerata di depositare una dettagliata relazione sul proprio operato comprensiva di atti e documentati chiarimenti in proposito.

Con decreto n. -OMISSIS-, veniva respinta l’istanza di sospensione cautelare avanzata ai sensi dell’art. 56 c.p.a.

Si costituiva in giudizio, con atto di mero stile, il Ministero dell’interno.

Con ordinanza n. -OMISSIS-, veniva respinta anche la domanda di sospensione cautelare ex art. 55 c.p.a.

Con atto di gravame accessorio notificato all’amministrazione resistente e depositato il 12.10.2019, il sig. -OMISSIS- impugnava anche il decreto del Capo della Polizia del 12.8.20219 – pubblicato nella G.U.R.I. il giorno successivo – con il quale venivano avviati al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato gli aspiranti in possesso dei requisiti per l’assunzione, nella parte in cui detto atto, ed i relativi allegati, non contemplavano il proprio nominativo.

In via di fatto, il ricorrente esponeva come il provvedimento avversato con atto di motivi aggiunti costituisse atto consequenziale a quello impugnato con il ricorso principale deducendone pertanto, in diritto, l’illegittimità derivata dai medesimi vizi che affliggono, a suo dire, anche l’atto presupposto nonché, sempre in via derivata, i vizi concernenti il decreto del Capo della polizia del 15.3.2019 con il quale veniva dato avvio al procedimento finalizzato all’assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26.05.2017, n. 40 – e successivi atti conseguenti – nella parte in cui prevedono, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età, vizi questi ultimi già dedotti con autonomo ricorso incardinato presso questo Tribunale con RG n. 5159/2019.

Con ordinanza presidenziale n. -OMISSIS-, l’amministrazione dell’interno veniva onerata della produzione “ di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio ”, adempimento cui essa ottemperava in data 18.10.2023 e a cui faceva seguito il deposito, entro i termini di cui all’art. 73 c.p.a., di una memoria conclusionale.

Infine, all’udienza straordinaria di smaltimento del 15.3.2024, la causa passava in decisione, previo avviso di improcedibilità del gravame accessorio per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del medesimo.

Preliminarmente, si ritiene opportuno riepilogare sinteticamente il quadro normativo all’interno del quale si svolge la vicenda sottoposta all’attenzione dell’odierno Giudicante e concernente la verifica della legittimità degli accertamenti dei requisiti attitudinali richiesti al personale che esplica servizio di polizia e concretamente svolti nei confronti del ricorrente.

L'articolo 25, comma 2, della L. 1 aprile 1981, n. 121 dispone che " i requisiti psico-fisici ed attitudinali, di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che esplicano funzioni di polizia, sono stabiliti con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno ", mentre il successivo articolo 46 prevede, al comma 1, che " gli accertamenti per l'idoneità fisica ed attitudinale dei candidati ai concorsi per il personale che esplica funzioni di polizia sono svolti dai medici e da un centro psico-tecnico specializzato nella selezione del personale, appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza ".

L'articolo 29 del D.P.R. n. 903 del 1983 assegna lo svolgimento delle prove attitudinali ad " una commissione composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti selettori del centro psico-tecnico che la presiede e da quattro direttori tecnici selettori ".

In particolare, poi, i requisiti attitudinali necessari per la partecipazione alle selezioni per l'accesso al ruolo degli agenti e degli assistenti sono analiticamente indicati nella tabella 2 allegata al D.M. n. 198 del 2003 (" Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di stato e gli appartenenti ai predetti ruoli "), successivamente integrato dal D.M. n. 129 del 2005.

Essi vengono così indicati: a) un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità con riferimento alla capacità di elaborare le proprie esperienze di vita, alla fiducia in sé, alla capacità sia critica che autocritica, all'assunzione di responsabilità ed alle doti di volontà, connotato, inoltre, sia da abilità comunicativa che da determinazione operativa;
b) un controllo emotivo, contraddistinto dalla capacità di contenere le proprie reazioni comportamentali dinanzi a stimoli emotigeni imprevisti od inusuali, situazioni di stress, da una rapida stabilizzazione dell'umore nonché da una sicurezza in sè in linea con i compiti operativi che gli sono propri;
c) una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni problematiche pratiche, proprie del ruolo, con soluzioni appropriate basate su processi logici e su un pensiero adeguato quanto a contenuti e capacità deduttiva, sostenuto in ciò da adeguate capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione;
d) una socialità caratterizzata da una adeguata disinvoltura nei rapporti interpersonali, dalla capacità di integrarsi costruttivamente nel gruppo, dalla disposizione a far fronte alle peculiari difficoltà operative del ruolo con opportuna decisione e dinamicità, nonché dalla capacità di adattarsi, in contesti di lavoro formalmente organizzati, sulla base della motivazione e del senso del dovere.

Con riferimento alle modalità di accertamento del possesso dei predetti requisiti attitudinali, l'articolo 5 del D.M. n. 129 del 2005 (" Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori e dei periti tecnici della Polizia di Stato ") dispone, al comma 4, che " I candidati che superano le prove psico-fisiche sono sottoposti alle prove attitudinali da parte di una commissione di selettori, nominata con decreto del Capo della polizia- Direttore generale della pubblica sicurezza, e composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi, che la presiede, e da quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale ";
il comma 5 prevede che " Le prove consistono in una serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della commissione. Su richiesta del selettore la commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio, questo è ripetuto in sede collegiale. L'esito delle prove viene valutato dalla commissione cui compete il giudizio di idoneità ";
il comma 6 prevede che " I test, aggiornati anche in relazione alle esperienze di istituti specializzati pubblici o privati, sono predisposti dalla commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, tenuto conto delle funzioni e dei compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira, e sono approvati- di volta in volta- con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza su proposta del Direttore centrale per le risorse umane ".

Infine, l'articolo 15 del bando di concorso riproduce sostanzialmente i contenuti delle prefate disposizioni normative, con riferimento alla composizione della commissione, ai contenuti delle prove attitudinali, alle modalità di svolgimento ed alla loro valutazione e, dunque, regolamenta lo svolgimento della procedura, per la parte di interesse, in piena conformità con le fonti di grado superiore.

Per quanto riguarda, poi, le coordinate ermeneutiche elaborate in sede pretoria e concernenti la natura tecnico-discrezionale dell’accertamento rimesso alla potestà delle commissioni valutatrici dei requisiti attitudinali normativamente prescritti per il servizio di polizia, esse sono sinteticamente rintracciabili nelle seguenti prese di posizione del giudice amministrativo di appello, secondo le quali “ In tema di accertamenti psico-fisici volti a verificare il possesso dell'idoneità ai servizi d'istituto nella Polizia di Stato il giudizio attitudinale il giudizio sull'idoneità psichica investe la capacità complessiva del soggetto di far fronte allo svolgimento dei compiti caratterizzati da particolare impegno ed elevato grado di rischio per cui i diversi test utilizzati sono tutti diretti a verificare che possibili difficoltà afferenti alla sfera psichica, che sono generalmente irrilevanti nella normale vita sociale e di relazione, rendano il soggetto oggettivamente inidoneo allo svolgimento dei compiti della qualifica da conferire in esito al concorso ” (così Cons. St., sez. II, n. 4121 del 24.5.2022);
ed ancora, “ L'accertamento dei requisiti psico-attitudinali ai fini del reclutamento costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica (che attiene al merito dell'azione amministrativa), con la conseguenza che esso sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia inficiato da un macroscopico travisamento o da un'evidente illogicità per la insussistenza dei fatti assunti ad oggetto della valutazione ovvero per illogicità di quest'ultima e la incongruenza delle relative conclusioni, fermo restando che, sotto il profilo della motivazione, la discrezionalità tecnica deve essere esercitata in modo che gli interessati possano comprendere in base a quali elementi siano state operate le valutazioni e le scelte ” (Cons. St, sez. II, n. 3056 del 22.4.2022).

A fronte di una cornice normativo-interpretativa così delineata, l’attività amministrativa concretamente compiuta, e sottoposta all’attenzione di questo Collegio, non autorizza le conclusioni cui perviene il ricorrente.

Invero, nel caso di specie costui, all’esito del colloquio individualmente svolto con il selettore ai sensi dell’art. 5, comma 5, del DM da ultimo cit., riportava i seguenti giudizi:

a) livello evolutivo: “ -OMISSIS- ”;

b) controllo emotivo: “ -OMISSIS- ”;

c) capacità intellettiva: “ -OMISSIS- ”;

d) socialità: “ -OMISSIS- ”.

Di analogo tenore le osservazioni formulate dal selettore in esito alla c.d. “ immagine speculare ”, in base alla quale il ricorrente è stato ritenuto “ -OMISSIS- ” di fronte al compito assegnatogli, “ -OMISSIS- ” nel decorso dell’esecuzione del medesimo, pur portando a termine il tracciato con movimenti continui.

Sottoposto, quindi, alla ripetizione del colloquio in sede collegiale, il medesimo dava il seguente esito sfavorevole al ricorrente: quanto al livello evolutivo, egli veniva ritenuto “ -OMISSIS- ”;
circa il controllo emotivo, “ -OMISSIS- ”;
in ordine alla capacità intellettiva, “ -OMISSIS- ”;
infine, relativamente alla socialità, “ -OMISSIS-, ma -OMISSIS- in situazioni che richiedono -OMISSIS- ”.

All’esito di tali giudizi, la Commissione attribuiva i seguenti punteggi: -OMISSIS- per il livello evolutivo;-OMISSIS- per il controllo emotivo;-OMISSIS- per la capacità intellettiva e -OMISSIS- per la socialità, per una media complessiva di -OMISSIS- inferiore al punteggio minimo prescritto dal bando di concorso di-OMISSIS-, con conseguente esclusione dal prosieguo della procedura selettiva.

Orbene, ad avviso del Collegio i giudizi espressi dapprima dal selettore e poi dalla Commissione prevista dal D.M. n. 129/2005, lungi dall’appiattirsi su formule stereotipate prive della necessaria personalizzazione, descrivano coerentemente il quadro di un soggetto condizionato da aspetti di -OMISSIS- incompatibili con lo svolgimento del servizio di Polizia;
giudizi che, costituendo espressione di discrezionalità tecnica, questo Collegio può sindacare entro i limiti della non manifesta irragionevolezza, illogicità ed incongruenza.

Vizi che, a parere di questo Giudice, non sussistono nel caso di specie, in cui il giudizio degli organi tecnico-valutativi a tal fine preposti è apparso assolutamente univoco e coerente, conducendo ad un esito di certo insoddisfacente per il ricorrente ma privo di quei tratti di incertezza ed illogicità che soli potrebbero giustificare un giudizio di illegittimità dell’operato dell’amministrazione.

Inoltre, quanto alla lamentata mancata indicazione delle domande che sarebbero state poste al ricorrente, il Collegio ritiene di condividere l’orientamento pretorio secondo il quale “ nessuna norma prevede la verbalizzazione o la registrazione della prova attitudinale che è volta a valutare aspetti nei quali concorrono anche atteggiamenti del corpo e, comunque, in genere, elementi non verbali;
proprio perché il colloquio ha lo scopo di valutare la personalità dell'interessato sotto i quattro profili rilevanti di cui sopra si è detto (a. livello evolutivo;
b. controllo emotivo;
c capacità intellettiva;
d. socialità), non può essere equiparato a una prova di esame della quale si debbano verbalizzare o registrare gli argomenti e le relative risposte (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 20 marzo 2017, n. 1255), essendo la valutazione del candidato affidata alla valutazione e percezione della commissione di esperti nella dinamica del momento colloquiale
” (così, da ultimo, T.A.R. Lazio – Roma, sez. I quater, nn. 2935 del 13.2.2024 e 2981 del 14.2.2024).

In definitiva, quindi, il gravame introduttivo è infondato.

L’acclarata legittimità dell’azione amministrativa fatta oggetto di giudizio di impugnazione determina un giudizio di non spettanza del bene della vita che esclude, in radice, la sussistenza di un illecito dell’amministrazione e, quindi, di un pregiudizio giuridicamente tutelabile alle ragioni di parte ricorrente ristorabile per equivalente, con conseguente infondatezza anche della domanda risarcitoria proposta a corredo di quella impugnatoria.

Infine, l’infondatezza del gravame principale comporta l’improcedibilità, per carenza di interesse, del gravame accessorio, con il quale viene contestata la mancata inclusione del ricorrente tra i candidati ammessi al corso di formazione per allievi agenti di P.S.

Il regime delle spese segue la soccombenza ed esse si liquidano, in favore del Ministero dell’interno, nella misura indicata in dispositivo.

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