TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 2023-02-09, n. 202300070

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 2023-02-09, n. 202300070
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300070
Data del deposito : 9 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2023

N. 00054/2023 REG.RIC.

N. 00070/2023 REG.PROV.CAU.

N. 00054/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 54 del 2023, proposto da


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ministero dell'Interno, Prefettura di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'accertamento

previa adozione di misure cautelari provvisorie,

dell’illegittimità del silenzio - inadempimento maturato dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di -OMISSIS- - Ufficio territoriale del Governo sull'istanza di erogazione delle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale ai sensi del d.lgs. 142/2015, nonché della declaratoria dell'obbligo di provvedere.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa A F ;


Considerato che, stante la peculiarità della vicenda e tenuto, comunque, conto del rito conseguente all’attivazione di un ricorso avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a., sussistano i presupposti per disporre le misure cautelari chieste dal ricorrente;

ritenuto, pertanto, che allo stato, sulla base della situazione rappresentata dalla difesa istante, con particolare riferimento allo stato di indigenza, vada assicurata la tutela provvisoria, con affidamento temporaneo del ricorrente ad una struttura di accoglienza, fino alla definizione del merito del giudizio instaurato avverso il silenzio;

compensate le spese della presente fase cautelare:

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