TAR Bari, sez. II, decreto decisorio 2018-07-19, n. 201800278
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Pubblicato il 19/07/2018
N. 00278/2018 REG.PROV.PRES.
N. 01616/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1616 del 2012, proposto da
V B, rappresentato e difeso dagli avvocati M D S e V A P, con domicilio eletto presso lo studio del secondo difensore in Bari, via Pizzoli, 8;
contro
Università degli Studi di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M L e B M, con domicilio eletto presso l’ufficio legale dell’ente in Bari, p.zza Umberto n.1;
nei confronti
R S e R R S, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota Università degli Studi di Bari “A M”, Dipartimento per gli Studenti e la Formazione post-laurea, prot. n. 66070 del 29.10.2012, recante comunicazione di inammissibilità dell’istanza di trasferimento presso il Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria a.a. 2012/2013;
- dei verbali della Commissione Istruttoria Istanze Trasferimenti, nominata dal Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia e approvata nel Consiglio di Facoltà del 24.9.2012, del 9 e 18 ottobre 2012;della graduatoria degli ammessi, nella parte in cui non ricomprende il ricorrente, e degli eventuali ulteriori atti di approvazione;
- del Regolamento di Ateneo “Richiesta di Nulla Osta al Trasferimento da altra Università della Comunità europea di studenti (comunitari e non comunitari) iscritti ai corsi di laurea a numero programmato della facoltà di medicina e chirurgia per l’iscrizione di anni successivi al primo” nonché della delibera C.d.F. del 3.10.2011 e del 20.6.2011;
- di ogni atto prresupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto;
nonché per l’accertamento
- del diritto del ricorrente ad ottenere il trasferimento al II anno del corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria dell’Università degli Studi di Bari “A M”;
- del diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all’iscrizione opposta;
per la condanna
in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a., dell’Amministrazione intimata all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 23 novembre 2012;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;
Considerato che a norma dell’art. 83 del suddetto Codice, in caso di perenzione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese di giudizio e che, pertanto, non v’è luogo a provvedere sulle spese;