TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2023-10-16, n. 202315278
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Pubblicato il 16/10/2023
N. 15278/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07365/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7365 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Centro di Selezione della Marina Militare Maricenselez Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale Militare, non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari e nella parte in cui occorrer possa,
- del provvedimento datato -OMISSIS- del Centro di selezione della Marina Militare di Ancona – Commissione per gli accertamenti Sanitari con il quale la ricorrente veniva giudicata “Inidoneo quale maresciallo del ruolo musicisti della Marina Militare per positività al test del -OMISSIS-. Per analogia -OMISSIS-D.T. DEL 04/06/2014”;
- dei verbali della commissione medica e di ogni atto della stessa, anche non conosciuti, che hanno determinato la non idoneità al servizio di parte ricorrente;
- del bando di concorso, e dei relativi allegati, per il reclutamento di 8 (otto) Orchestrali presso la banda Musicale della Marina Militare nella parte in cui, anche interpretata, ha determinato la non idoneità al servizio militare di parte ricorrente ed in particolare l'articolo 9;
- delle norme tecniche “per lo svolgimento degli accertamenti psico – fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 8(otto) Orchestrali presso la Banda musicale della Marina Militare” nella parte in cui anche interpretata, ha determinato la non idoneità al servizio militare di parte ricorrente;
- della Direttiva tecnica “per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. A norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” nella parte in cui anche interpretata, ha determinato la non idoneità al servizio militare di parte ricorrente;
- del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. A norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, con particolare riferimento all'articolo 582 e nella parte in cui anche interpretata ha determinato la non idoneità al servizio militare di parte ricorrente;
- dei verbali della visita medica generale conosciuti a seguito di riscontro all'accesso agli atti in data 18 gennaio 2023 nella parte in cui, anche interpretati, hanno determinato la non idoneità di parte ricorrente;
- di ogni atto presupposto e consequenziale a quelli sopra indicati anche non conosciuto e nella parte in cui, anche interpretata ha determinato la non idoneità di parte ricorrente nonché la sua non assunzione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Centro di Selezione della Marina Militare Maricenselez Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 il dott. D D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Si premette che:
- la ricorrente ha contestato il provvedimento con cui la Commissione per gli accertamenti sanitari del concorso per il reclutamento di 8 (otto) Orchestrali presso la banda Musicale della Marina Militare l’ha classificata “ Inidoneo quale maresciallo del ruolo musicisti della Marina Militare per positività al test del -OMISSIS-. Per analogia -OMISSIS-D.T. DEL 04/06/2014” ;
-l’esito di positività a tale test, denotava l’esposizione al -OMISSIS- ed induceva l’Amministrazione a considerare la ricorrente, ancorchè non attualmente affettane, come portatrice di -OMISSIS- con rischio di sviluppo successivo della malattia con conseguente contagiosità;
- parte ricorrente contestava la sussistenza dell’inidoneità, ammettendo il contatto -OMISSIS- con un soggetto affetto da -OMISSIS- senza però che mai si fosse sviluppata la malattia grazie alla tempestiva profilassi intervenuta e sostenendo comunque l’attuale assenza di ogni relativa affezione;
- il Collegio all’udienza 7.6.2023 disponeva apposita verificazione, investendo all’uopo la Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica militare, per accertare la sussistenza della causa d inidoneità evidenziata dall’Amministrazione e, in particolare, di un'infezione “latente" con rischio che l'indebolimento del sistema immunitario potesse comportare inizio o ripresa della malattia attiva con la relativa contagiosità;
- in data 14.7.2023 l’Organo incaricato rimetteva le risultanze della verificazione dalle quali emergeva che la ricorrente “è certamente affetta da una -OMISSIS- che potenzialmente può riattivarsi nel tempo;(...) la ricorrente è portatrice di un’-OMISSIS- con rischio che l’indebolimento del sistema immunitario possa comportare una riattivazione della tubercolosi attiva con la relativa contagiosità ”;
- parte ricorrente depositava memoria contestando gli esiti della verificazione;
- nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2023, fatto avviso a verbale della riserva di sentenza ex art. 60 CPA, la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio in assenza di richieste ostative e nel concorso degli altri presupposti di legge, ritiene di decidere la causa ex art. 60 CPA.
Gli elementi acquisiti e le risultanze della verificazione hanno confermato la valutazione eseguita dalla competente Commissione medica concorsuale, evidenziando la sussistenza di un’-OMISSIS- con rischio di riattivazione e relativa contagiosità.
L’Organo verificatore in particolare ha confermato la peculiare natura dell’infezione -OMISSIS- il cui bacillo, una volta entrato in contatto con l'ospite, si deposita a livello polmonare innescando una reazione immunitaria che lo “confina” ma non lo elimina, sicchè, anche quando non si sviluppa la malattia, il bacillo resta vivo e la diffusione dell'infezione è scongiurata dall'equilibrio tra la virulenza del batterio e la risposta immunitaria dell'ospite, che diviene così portatore, come nel caso di specie, di un'-OMISSIS-, potenzialmente a rischio di attivazione in caso di calo della capacità immunitaria.
Non rilevano quindi il mancato pregresso sviluppo della malattia, né la condizione attuale di buona salute della persona, quanto la potenziale pericolosità infettiva per sé e gli altri, considerato che il batterio non viene rimosso ma rimane localizzato nel corpo di chi è venuto a contatto con esso, restando in una condizione di “contenimento” da parte del sistema immunitario che potrebbe però venire meno in prosieguo di tempo a seguito di possibili stress o eventi immunodepressivi.
Tali deduzioni confermano l’operato della Commissione concorsuale le cui valutazioni, espressione di discrezionalità tecnica, hanno resistito anche al più penetrante sindacato giudiziario compiutosi attraverso l’Organo verificatore.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese di lite e quelle dell’attività di verificazione seguono la soccombenza e sono quantificate in euro 2000,00 oltre accessori di legge le prime, in euro 500,00 le seconde come da apposita richiesta dell’Organismo incaricato.