TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-12-06, n. 202202205
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Testo completo
Pubblicato il 06/12/2022
N. 02205/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00222/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 222 del 2019, proposto da
Comune di Cosenza, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati L C, L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Cosenza, non costituita in giudizio;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Catanzaro Cosenza e Crotone, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, prot. n. MIBAC/DG-ABAP/27/11/2018/0030932-P/34.19.04/583.1/2018, emesso il 27 novembre 2018, avente ad oggetto: “ Annullamento d'ufficio, in autotutela, ai sensi degli articoli 21-octies e 21-nonies della L. n. 241/1990, del parere reso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Catanzaro, Cosenza, e Crotone, ai sensi dell'articolo 146, comma 5 del D.Lgs. n. 42/2004, con nota prot. n. 9749 del 07 agosto 2018 ”;
- di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso a quello impugnato, ivi comprese la comunicazione del MIBAC protocollo n. 8620 del 19.12.2018 e la nota del medesimo Ministero, prot. n. 0000504-P dell'8.01.2019, indirizzata alla Provincia di Cosenza avente ad oggetto “invito-diffida” alla presa d'atto dell'annullamento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Catanzaro Cosenza e Crotone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 4 novembre 2022 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Il Comune di Cosenza aveva avviato un progetto di recupero e valorizzazione del centro storico che prevedeva, tra i vari interventi, quello di riqualificazione dell’area di confluenza dei fiumi Crati e Busento, con successiva realizzazione del Museo di Alarico, in corrispondenza del fabbricato denominato “ex Jolly” (o “Jolly Hotel”), previa demolizione dei primi cinque piani di quest’ultimo.
2. – Trattandosi di un’opera da realizzare su un’area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi degli artt. 136 e 142, D.Lgs. n. 42/2004, nel 2015 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Cosenza, Catanzaro e Crotone, su istanza del Comune di Cosenza, aveva espresso un primo parere favorevole preliminare di compatibilità paesaggistica dell’intervento, specificando che “ la ricostruzione parziale del nuovo edificio, così come la sistemazione delle aree esterne e delle sponde fluviali poste in corrispondenza del manufatto sono da intendersi come provvisoriamente autorizzati, considerata la necessità di aprire una concorde riflessione sulla tipologia dell’edificio e sui valori simbolici ed estetici dello stesso ”.
3. – Successivamente, in data 21 giugno 2018, la Provincia di Cosenza aveva trasmesso alla Soprintendenza la relazione tecnico-illustrativa ai fini del rilascio del parere vincolante ex art. 146, comma 5, D.Lgs. 42/2004, formulando proposta di provvedimento favorevole di compatibilità ambientale dell’intervento progettuale consistente “ nelle seguenti lavorazioni: a) demolizione parziale e controllata del fabbricato esistente denominato “Jolly Hotel”; b) Realizzazione del nuovo involucro ad un solo piano oltre quello interrato ”.
4. – La Soprintendenza, con provvedimento n. 9749 del 7 agosto 2018, aveva rilasciato parere favorevole ai sensi del comma 8, art. 146, D.Lgs. n. 42/2004.
5. – In data 20 agosto 2018, la Provincia di Cosenza, recepito il parere della Soprintendenza, aveva rilasciato l’autorizzazione paesaggistica n. 343/2018, per i lavori di “ Riqualificazione della confluenza dei fiumi Crati e Busento e la realizzazione del Museo di Alarico ”.
L’Autorizzazione precisava che “ Risulta escluso dall’autorizzazione la sistemazione delle sponde fluviali localizzate in corrispondenza del manufatto in quanto non vi è un’adeguata rappresentazione progettuale ”.
6. – Il Comune aveva dato, quindi, avvio ai lavori di abbattimento dei primi cinque piani dell’edificio “Jolly Hotel”.
7. – Successivamente, con provvedimento n. 30932 del 27 novembre 2018 – impugnato nel presente giudizio – il Direttore Generale preposto alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC) ha annullato d’ufficio, in via di autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies, L. 241/90, il parere favorevole reso dalla Soprintendenza con nota n. 9749 del 7 agosto 2018, nel dichiarato esercizio del potere sostitutivo di cui all’art. 16, comma 1, lett. e) e i), D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 2, comma 1, secondo periodo, del D.M. 44/2016.
7.1. – Il provvedimento di annullamento in autotutela è così motivato:
a) il parere reso dalla Soprintendenza è “ privo di motivazione, anche per relationem, perché non dà conto delle ragioni di merito tecnico-discrezionale che hanno indotto la Soprintendenza stessa ad esprimere un parere favorevole, sotto il profilo della compatibilità con il contesto paesaggistico vincolato, rispetto ad un progetto di intervento che solo un mese prima era stato giudicato bisognevole di una valutazione congiunta e, possibilmente condivisa, con gli enti locali (tanto da richiedere la istituzione di un apposito Tavolo tecnico) ;
b) il parere reso è “ contraddittorio ed incoerente rispetto ai presupposti di fatto sui quali è basato (ed in costante presenza dei quali meno di un mese prima lo stesso Ufficio aveva assunto determinazioni – quelle, sì, adeguatamente ed estesamente motivate – di segno opposto ”.
Di conseguenza, il parere reso dalla Soprintendenza è ritenuto “ annullabile ai sensi dell’art. 21 octies della L. 241/1990, sia perché adottato in violazione dell’art.