TAR Lecce, sez. II, sentenza 2010-10-15, n. 201002068

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2010-10-15, n. 201002068
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201002068
Data del deposito : 15 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00433/1998 REG.RIC.

N. 02068/2010 REG.SEN.

N. 00433/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 433 del 1998, proposto da:
M R e M M, rappresentate e difese dall'avv. F L, con domicilio eletto presso Piergiorgio Provenzano in Lecce, p.zza L. Ariosto, n. 30;

contro

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e Ministero della Difesa - Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata per legge in Lecce, via F.sco Rubichi, n. 23;

per l'annullamento

del decreto n. 2993 del 18 ottobre 1997 notificato il 27 novembre 1997 con il quale il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri ha respinto la domanda di equo indennizzo avanzata dal dante causa Marzano Giuseppe;

di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale ed in particolare dei pareri del C.P.P.O. e del C.M.L.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero della Difesa - Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 luglio 2010 il dott. Luigi Costantini e uditi per le parti l'avv.to A. Marasco, in sostituzione dell'avv.to F. Licchetta, e l'Avvocato dello Stato F. Musio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con verbale n. 1013 dell’8/11/1983 la Commissione medica presso l’Ospedale militare di Bari, nel riconoscere il sig. Marzano Giuseppe, appuntato dell’Arma dei carabinieri, affetto da “esiti d’infarto antero-settale e diffusa ischemia ventricolare sx”, giudicava tale infermità dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla 5° categ. mis. max.

Il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, tuttavia, chiamato a pronunciarsi sulla conseguente domanda di equo indennizzo esprimeva parere sfavorevole (2/15/89).

L’Amministrazione militare quindi, dopo aver acquisito l’ulteriore parere, anch’esso sfavorevole, del Collegio medico legale, rigettava la domanda di equo indennizzo avanzata dal militare.

Avverso il provvedimento di diniego, nonché avverso ogni altro atto indicato in epigrafe, insorgono con il ricorso in esame M R e M M, in qualità di eredi, e ne deducono l’illegittimità sulla base dei seguenti motivi:

- eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;
violazione del giusto procedimento;
violazione di legge;

- eccesso di potere per errata presupposizione.

Si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso le Amministrazioni intimate e all’udienza pubblica del 29/7/2010, sulle conclusioni dei difensori delle parti, la causa è stata ritenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Le ricorrenti innanzitutto sostengono che l’accertamento dell’infermità a distanza di tempo (dopo cinque anni dalla cessazione dal servizio), non dovrebbe essere d’ostacolo (contrariamente ai rilievi formulati dal C.P.P.O.) per una verifica del nesso eziologico tra infermità e servizio svolto;
inoltre, a loro avviso, i pareri espressi dal C.P.P.O. e dal C.M.L. non avrebbero tenuto conto della natura del servizio svolto dal proprio congiunto, utilizzato dall’Arma “come motociclista e con impieghi in altre gravose mansioni”.

Tale assunto non può essere condiviso.

Ritiene il collegio di dover innanzitutto ribadire che i giudizi medico-legali espressi dagli organi tecnico consultivi, ai fini dell’accertamento della dipendenza di una infermità del pubblico dipendente da causa di servizio, sono “giudizi connotati da discrezionalità tecnica la cui valutazione è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, salvo i poteri di questi di valutarne ab externo la irragionevolezza,la incongruità e soprattutto l’eventuale carenza di esaustività” (Cons. St. IV sez. 18/2/03 n. 877).

Nel caso di specie, evidentemente, simile spazio per un controllo giurisdizionale non sembra potersi rinvenire, posto che, muovendo da puntuali considerazioni medico-scientifiche, soprattutto il C.M.L. ha potuto trarre delle conclusioni sicuramente non illogiche ed incomprensibili, individuando l’insorgenza della malattia (una volta considerati i diversi fattori di rischio relativi alla “cardiopatia ischemica” e la circostanza del suo manifestarsi nel caso di specie nove anni dopo la cessazione del servizio) nell’età avanzata del soggetto, “rapportabile da un punto di vista epidemiologico, ai limiti statistici del rischio generico legato a processi parafisiologici dell’invecchiamento”.

Risulta peraltro che nel caso in esame sia stata comunque considerata la rilevanza eziologia dei fatti di servizio, posto che l’Organo consultivo ha ritenuto di non poter ravvisare nell’attività lavorativa specifica del militare il grande momento di stress che “scatena tutta una serie di processi neuroumorali capaci di costituire una causa diretta nell’insorgenza e nel mantenimento dello spasmo coronario”.

D’altro canto vale la pena ribadire che “nel concetto di causa efficiente e determinante di servizio, da considerare come fattore degenerativo di una malattia, si devono far rientrare fatti ed eventi specificatamente individuabili di servizio, con esclusione di circostanze o condizioni del tutto generiche connaturate a qualsiasi attività lavorativa” (T.A.R. Puglia - Lecce I sez. 7/5/03 n. 2941).

I provvedimenti impugnati pertanto si rivelano immuni dai vizi denunciati e conseguentemente il ricorso deve essere respinto.

Ricorrono tuttavia valide ragioni per ritenere integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.

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