TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2019-05-27, n. 201906511

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2019-05-27, n. 201906511
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201906511
Data del deposito : 27 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/05/2019

N. 06511/2019 REG.PROV.COLL.

N. 09951/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9951 del 2009, proposto da:
Soc Television Broadcasting System Tbs S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati N L, M I, con domicilio eletto presso lo studio Carla Rizzo in Roma, via Anapo, 20;
S.R.L. Tbs (Già S.p.A. Tbs), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Panama n. 77;

contro

Autorita per Le Garanzie Nelle Comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

delibera 385/09/cons del 09.09.09 - violazione art. 1 lett. b d.lgs. 177/05 - (servizi audiotex a contenuto erotico) - irrogazione sanzione pecuniaria - (23 bis)


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita per Le Garanzie Nelle Comunicazioni - Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 maggio 2019 il dott. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione di cui alla delibera n. 385/09/CONS notificata in data 9.9.2009 con cui si ingiungeva alla stessa il pagamento della sanzione amministrativa di euro 50.000,00 e di tutti gli altri atti ad essa connessi e consequenziali, e in particolare la contestazione n. 178/08/DICAM notificata in data 24.12.2008.

Si costituiva l’amministrazione resistente.

Con l’ordinanza in questione veniva contestata alla ricorrente: "la messa in onda, sugli schermi di Retecapri in data 18 luglio 2008 sulle sole frequenze del canale CH 53/UHF operante in località Maiella (CH) un presunto ''programma promozionale di servizi telefonici recante l'immagine fissa di una ragazza a seno scoperto con scritte pubblicitarie in sovrimpressione aventi contenuto erotico".

La ricorrente impugnava il citato provvedimento per falsità del presupposto, carenza di motivazione, violazione e falsa applicazione di legge e del giusto procedimento, evidenziando in particolare la violazione dei termini procedimentali previsti dalla normativa vigente.

Come da costante orientamento della giurisprudenza amministrativa (cfr. Tar Lazio n. 3948 del 2018) in via preliminare ed assorbente deve essere esaminata, per essere accolta, la censura introdotta con il primo motivo di ricorso, con cui la società ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per tardività della conclusione del procedimento.

E’ noto infatti che la delibera Agcom n. 136/06, recante Regolamento in materia di procedure sanzionatorie (modificato con le delibere n. 173/07/CONS e n. 54/08 /CONS), dispone:

- all’art. 5, comma 2, che “L'atto deve altresì contenere l'indicazione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio decorrenti dalla notifica dell'atto di contestazione. L'atto di contestazione deve essere notificato al trasgressore, entro novanta giorni dal completo accertamento del fatto ai sensi dell'art. 4, comma 6, con le modalità di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”;

- all’art. 6 che: “il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 150 giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione di cui all'articolo 5” (comma 1);
“Entro il termine di 120 giorni il responsabile del procedimento conclude l'attività istruttoria relativa ai fatti oggetto di contestazione e trasmette gli atti di cui al successivo art. 10, comma 1, all'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione” (co. 2);
- all’art. 10 che: “Il direttore trasmette all'organo collegiale competente per l'irrogazione della sanzione la proposta di schema di provvedimento unitamente alla dettagliata relazione relativa all'istruttoria redatta dal responsabile del procedimento” (co. 1);
“l'organo collegiale, esaminata la relazione e valutata la proposta di provvedimento, adotta il provvedimento sanzionatorio previsto ovvero dispone l'archiviazione del procedimento” (co. 2);
“Il provvedimento sanzionatorio, adeguatamente motivato, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità giurisdizionale a cui è possibile proporre ricorso e deve essere notificato, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti destinatari con le forme di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689” (co. 4). Dal quadro normativo sin qui esposto si ricava, dunque, in primo luogo che l’atto di contestazione deve essere notificato nel termine di 90 giorni dall’accertamento della violazione, ed in secondo luogo che, entro il termine di 150 giorni dalla notifica della contestazione degli addebiti, va altresì notificato l'atto sanzionatorio eventualmente adottato.

Tali termini – in quanto riferiti allo svolgimento di procedure sanzionatorie – devono considerarsi perentori, posto che, altrimenti, il privato si troverebbe esposto ad un potere sanzionatorio sine die, in contrasto con i principi di buon andamento dell’azione amministrativa e di affidamento.

Nel caso di specie, non risulta rispettato il termine di 150 giorni perché la contestazione risale al 24.12.2008, mentre l’ordinanza ingiunzione risulta emessa il 9.7.2009 e notificata il 9.9.2009, derivandone pertanto la violazione del termine procedimentali previsto dalla legislazione vigente in mancanza di adeguata prova e allegazione dell’esistenza di un provvedimento di proroga.

Conseguentemente, in accoglimento del primo ed assorbente motivo di ricorso, deve essere disposto l’annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d’ufficio come in dispositivo.

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