TAR Torino, sez. II, sentenza 2024-06-07, n. 202400620
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Pubblicato il 07/06/2024
N. 00620/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00539/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 539 del 2023, proposto da S C L, rappresentato e difeso dagli avvocati P S e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Corte D'Appello 16;
nei confronti
L S, non costituito in giudizio
per l’annullamento:
- dell’ordinanza 20.4.2023 n. 117, notificata in data 2.5.2023, con la quale il Dirigente del Servizio Vigilanza Edilizia e Agibilità del Comune di Torino ha intimato al dott. S C L la rimessione in pristino di opere asseritamente abusive eseguite presso l’immobile di sua proprietà sito in Torino, Via Claudio Beaumont n. 22;
- del provvedimento 2022-4-7418, notificato in data 30.6.2023, con il quale è stata respinta l’istanza del dott. L di annullamento d’ufficio della suddetta ordinanza;
- di tutti gli atti preordinati, consequenziali o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2024 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’esponente è proprietario di un’unità immobiliare sita in un condominio alla Via Beaumont n. 22 di Torino.
2. L’edificio è stato realizzato nel 1910 sulla base di titolo abilitativo rilasciato dal Comune (pratica n. 745: cfr. doc. 2 di parte ricorrente), non più reperibile, tuttavia, negli archivi dell’amministrazione.
3. Con nota del 24.3.2022 (doc. 5 di parte ricorrente), un condomino ha denunciato l’esecuzione, senza titolo, di un’apertura nel muro perimetrale dello stabile, in corrispondenza del locale bagno nell’immobile di proprietà del ricorrente.
4. Per l’effetto, il Comune ha avviato la procedura di accertamento del presunto abuso edilizio.
A seguito di sopralluogo sul sito è stato redatto il relativo referto tecnico (doc. 8 di parte resistente). Tramite richiamo a pratiche edilizie del 1982, 1990 e 1997 -nelle quali la finestra non è raffigurata- esso qualificava l’intervento come “ non […] contemplato tra [quelli] annoverati nell’Allegato A NUEA ” e, perciò, in contrasto con le seguenti norme urbanistico-edilizie: - “Allegato A delle NUEA del PRGC”; - “Tavola normativa n. 2 delle NUEA del PRGC”;- “Art. 9 comma 2 del D.M. 1444/68”;- “c.c. Art. 901” (doc. 8 cit., pag. 5).
5. Con ordinanza n. 117 del 20.4.2023, notificata il 2.5.2023 (doc. 9 di parte ricorrente), l’amministrazione comunale, tramite espresso rinvio al referto, ha, quindi, ingiunto la demolizione del manufatto e il ripristino dello stato dei luoghi.
6. Con atto del 15.6.2023 (doc. 10 di parte ricorrente), l’esponente ha presentato istanza di annullamento d’ufficio. A suffragio della domanda ha prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa da una ex inquilina dello stabile (la Sig.ra R L S), attestante la presenza di aperture sul frontespizio laterale dell’edificio sin dal 1965. Alla dichiarazione era allegata, altresì, una fotografia del prospetto interessato (cfr. allegati al citato doc. 10).
7. L’autotutela è stata denegata con provvedimento comunicato il 30.6.2023 (doc. 11 di parte ricorrente). In sintesi, dato atto dell’irreperibilità del titolo originario dell’edificio, il Comune ha confermato la demolizione sulla scorta delle pratiche edilizie richiamate nel referto tecnico poiché attinenti agli ultimi interventi eseguiti sull’immobile. Con specifico riguardo alla dichiarazione sostitutiva di notorietà, ha rilevato che questa “ permette di affermare che le aperture fossero presenti in facciata già nel 1965, ma non che le stesse fossero state legittimate. Inoltre, la documentazione fotografica allegata a dimostrazione di quanto dichiarato dalla sig.ra L S è risalente a tempi recenti, cosa deducibile dalla presenza dell’autovettura parcheggiata di fronte all’immobile ”. Infine, a fronte della richiesta subordinata di applicare la sanzione di cui all’art. 37 D.P.R. 380/2001 (sull’assunto della sufficienza della s.c.i.a. per il manufatto in oggetto), l’amministrazione ha, del pari, confermato le conclusioni del referto tecnico circa il contrasto dell’intervento con le vigenti prescrizioni urbanistiche.
8. Avverso i superiori provvedimenti è insorto l’esponente, con ricorso notificato il 30.6.2023 e depositato il 3.7.2023, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per i motivi appresso rubricati:
- I. Violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 21 nonies l. 7.8.1990 n. 241, 9 bis, 27 e 31 d.p.r. 6.6.2001 n. 380 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta, erronea valutazione dei presupposti in fatto ed in diritto – Gli elementi posti dal comune alla base della contestazione dell’abuso edilizio sono insufficienti a provarlo, sussiste pertanto l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione che ne avrebbe giustificato l’annullamento d’ufficio.
- II. Violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 21 nonies l.