TAR Salerno, sez. II, sentenza 2020-10-16, n. 202001447
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Pubblicato il 16/10/2020
N. 01447/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02588/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 2588 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Consorzio di Bonifica Paestum Sinistra Sele, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. A C, con domicilio eletto, in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, 58, presso l’Avv. Marcello Murolo;
contro
Comune di Capaccio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. E G, con domicilio eletto, in Salerno, alla piazza Sant’Agostino, 29, presso l’Avv. Paolino;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
(atto introduttivo del giudizio)
A) del silenzio – rifiuto formatosi sull’invito – diffida, prot. n. 34762 del 23.09.2014, a sottoscrivere la convenzione tipo di cui all’art. 13, comma 4, della l. r. C. n. 4/03, e per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere;
B) d’ogni altro atto anteriore, successivo, preordinato, connesso e consequenziale, che comunque possa ledere gli interessi del ricorrente;
(atto di motivi aggiunti)
A) della nota protocollo 45990 del 21.11.2014, notificata a mezzo p. e. c. in pari data, a firma del Responsabile Area VIII – Avvocatura del Comune di Capaccio;
B) nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’inadempimento del Comune di Capaccio a procedere alla sottoscrizione della convenzione tipo di cui all’art. 13, comma 4, l. r. C. n. 4/2003 e s. m. i., e per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere;
C) d’ogni altro atto anteriore, successivo, preordinato, connesso e consequenziale, che comunque possa ledere gli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Capaccio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2020, il dott. P S;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
Con l’atto introduttivo del giudizio, il Consorzio ricorrente impugnava il rifiuto del Comune resistente a sottoscrivere la convenzione – tipo specificata in epigrafe, a fronte di un debito, nei confronti del Consorzio ricorrente, pari a €. 1.861.030,38 nonché il rifiuto del Comune di procedere al pagamento di detto importo di €. 1.861.030.38, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per gli anni dal 2008 al 2014, a far data dalla notifica dei rispettivi ruoli, a titolo “di contribuzione, ai sensi dell’art. 27 l. n. 36/94, alle spese consortili per l’utilizzo di canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi anche se di acque meteoriche o depurate, provenienti da insediamenti tenuti all’obbligo di versamento della tariffa, riferita al servizio di pubblica fognatura”, che l’art. 13, comma 4, della l. r. C. n. 4/2003, come modificato dall’art. 23, comma 2, della l. r. C. n. 1/2008, ha posto, con decorrenza del 2008, a carico dei Comuni, previa stipula della citata convenzione.
Resisteva il Comune intimato, con memoria in cui eccepiva l’improcedibilità del ricorso, per avere il Responsabile dell’Area VIII, con nota del 21.11.2014, riscontrato la diffida del Consorzio, nonché l’inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione, concernendo lo stesso un atto di natura privatistica.
Con l’atto di motivi aggiunti, il Consorzio ricorrente impugnava allora la predetta nota del Comune resistente, prot. n. 45990 del 21.11.2014, emessa in riferimento alla nota, prot. n. 40552 del 15.10.2014, avente ad oggetto la relazione resa al Sindaco ed agli altri Uffici comunali, in ordine all’atto di diffida del Consorzio ricorrente, pervenuto il 23.09.2014.
Resisteva ulteriormente il Comune intimato, ribadendo l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti, per difetto di giurisdizione, “laddove – a loro volta – sollecitano l’annullamento di atti che non sono affatto esplicazione di potestà amministrativa ma solo il riscontro alla richiesta del Consorzio ricorrente di imporre al Comune di sottoscrivere la convenzione (leggi contratto) ed alle conseguenti pretese economiche da essa convenzione scaturenti”.
Alla pubblica udienza del 14.10.2020, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Rileva il Tribunale che il ricorso e i motivi aggiunti sono inammissibili, per difetto di giurisdizione:
- con riferimento all’impugnativa, da parte del Consorzio ricorrente, del rifiuto del Comune al pagamento dei contributi di bonifica, come cristallizzati nei relativi ruoli, previa stipula della relativa convenzione, trattandosi di materia, devoluta al giudice tributario;
- con riferimento all’impugnativa del silenzio – rifiuto, circa la diffida del Consorzio ricorrente, rivolta al Comune di Capaccio, a stipulare la predetta convenzione – tipo, ex art. art. 13, comma 4, della l. r. C. n. 4/03 (atto introduttivo del giudizio), nonché all’impugnativa della nota di risposta del Comune di Capaccio alla predetta diffida (atto di motivi aggiunti), altresì trattandosi di materia devoluta al giudice ordinario (ovvero al giudice tributario, in via incidentale), stante la natura di ente pubblico economico del Consorzio di Bonifica e, comunque, vertendosi in materia di diritti soggettivi, sottratti come tali alla giurisdizione del G. A.
Tanto, in disparte la considerazione che l’atto introduttivo del giudizio – proprio per effetto della citata risposta del Comune di Capaccio alla diffida del Consorzio – sarebbe stato comunque improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse, concentrandosi la controversia sui motivi aggiunti e sulle conseguenti pretese economiche del Consorzio, di natura privatistico – tributaria.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra tutte le parti, stante la natura formale della decisione;con espressa declaratoria d’irripetibilità dei contributi unificati versati.