TAR Napoli, sez. II, sentenza 2022-10-28, n. 202206662
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Testo completo
Pubblicato il 28/10/2022
N. 06662/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03204/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3204 del 2018, proposto da
R M, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casoria, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza di demolizione e riduzione in pristino n. 36 del 16 aprile 2018, adottata dal Settore VIII – Pianificazione e Controllo del Territorio del Comune di Casoria (doc. n. 1);
b) della delibera commissariale n. 9, adottata dal Comune di Casoria l'8 ottobre 2015, mai notificata né comunicata al ricorrente;
c) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato, connesso e consequenziale se ed in quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti, in uno e per quanto di ragione della relazione di sopralluogo dell'Ufficio tecnico comunale prot. n. U/2236/PT del 24 novembre 2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 18 ottobre 2022 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio il Sig. Madonna ha impugnato l’ordinanza di demolizione, più specificamente indicata in epigrafe, con la quale il Comune di Casoria ha disposto la rimozione di una serie di opere abusive constatate in occasione di un sopralluogo effettuato presso la relativa proprietà in data 24.11.2014.
Di seguito i motivi di gravame:
1) in primo luogo, si lamenta che l’ordinanza di demolizione n. 36/2018, avendo ad oggetto immobili colpiti da sequestro penale, sarebbe nulla per mancanza di un elemento essenziale, ovvero dell’oggetto, ai sensi dell’art. 21 septies della L. n. 241/90;
2) l’atto sarebbe, inoltre nullo in quanto fondato sul verbale di sopralluogo impugnato con il ricorso recante RGN 1136 /2015 ed annullato da questo TAR con la sentenza n. 119/2016;
3) il provvedimento impugnato sarebbe, ancora, affetto da carenza di adeguata motivazione: in particolare, l’Amministrazione avrebbe omesso di accertare la consistenza di ciascuno degli abusi riscontrati e di esplicitare perché gli abusi non sarebbero sanabili; non sarebbe nemmeno stato indicato l’interesse pubblico a sostegno della determinazione assunta;
4) quanto alla sanzione pecuniaria irrogata, si contesta che essa non avrebbe potuto essere applicata nella misura massima, per la ragione che l’area e gli immobili oggetto dell’ordinanza di demolizione non sono assoggettati ai vincoli di cui al comma 2 dell’art. 27 TU ed., né ad altro vincolo di inedificabilità assoluta prescritto dalla norma;
5) infine, l’Amministrazione avrebbe omesso di allegare la relazione redatta dal tecnico comunale e la delibera commissariale n. 9 adottata dal Comune di Casoria l’8 ottobre 2015, in tal modo impedendo di conoscere le modalità di calcolo della sanzione in oggetto.
Il Comune di Casoria, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
All’udienza straordinaria in data 18 ottobre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il gravame introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato l’ordinanza nr. 36 del 16 aprile 2018 del Comune di Casoria, chiedendone l’annullamento.
Giova premettere che in occasione di un sopralluogo effettuato dall’U.T.C. in data 24.11.2014 presso i luoghi di causa veniva constatata l’esistenza di numerose opere abusive, puntualmente descritte nel provvedimento impugnato, tra le quali: una palazzina in cemento armato di circa mc 342,00; numerosi capannoni adibiti a deposito, con struttura in ferro e di volumetria anche superiore ai mc 800,00; diverse baracche in