TAR Trento, sez. I, sentenza 2012-02-21, n. 201200057

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2012-02-21, n. 201200057
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 201200057
Data del deposito : 21 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00233/2010 REG.RIC.

N. 00057/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00233/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 233 del 2010, proposto da:
Iniziative Primavera S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti G L e A U, con domicilio eletto presso il loro studio in Trento, via Serafini n. 9



contro

Comune di Zambana, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti M D F e A L, con domicilio eletto presso il loro studio in Trento, via Paradisi n. 15/5;
Provincia autonoma di Trento, non costituita in giudizio



nei confronti di

Fab.Cas. S.r.l., non costituita in giudizio



per l'annullamento

- delle deliberazioni di Giunta provinciale n. 1249 di data 28.5.2010, avente ad oggetto "Comune di Zambana - Variante al P.R.G. - Approvazione con modifiche", e n. 1377 di data 11.6.2010, avente ad oggetto "Modifica della precedente deliberazione n. 1249 del 28.5.2010..", entrambe pubblicate in data 22.6.2010;

- delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Zambana n. 2/2010 del 23.2.2010, avente ad oggetto "3° variante al P.R.G. del Comune di Zambana - Adozione definitiva", n. 14/2009 del 16.7.2009, avente ad oggetto "3° variante al P.R.G. del Comune di Zambana - 2° adozione definitiva - Esame e determinazioni in merito alle osservazioni presentate ed integrazione documenti", n. 9/2009 del 18.6.2009, avente ad oggetto "3° variante al P.R.G. del Comune di Zambana - 2° adozione", n. 14/2008 del 4.8.2008, avente ad oggetto "Esame di approvazione 3° Variante al P.R.G. del Comune di Zambana prima adozione";

- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale quale la Relazione Illustrativa alla variante generale al P.R.G., l'esame delle osservazioni presentate e le valutazioni tecniche del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della P.A.T. di data 7.1.2009 e 7.1.2009.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Zambana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012 il cons. Fiorenzo Tomaselli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società Iniziative Primavera – titolare della p.f. 281 C.C. Zambana - ha impugnato le deliberazioni del Consiglio comunale di Zambana relative all’adozione della 3° variante al Piano regolatore generale, nonché gli atti deliberativi della Giunta provinciale di Trento nn. 1249 e 1377 del 2010, che l’hanno approvata, nella parte in cui, rimodellando l'assetto urbanistico del territorio comunale, vanno ad incidere negativamente sulla suddetta realità.

A sostegno dell’impugnativa sono state formulate le seguenti censure:

1) violazione dell’art. 148, comma 4, L.P. n. 1/2008 - eccesso di potere per difetto dei presupposti – sviamento di potere – violazione del principio del tempus regit actum;

2) eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, per manifesta contraddittorietà e travisamento della realtà - eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, per illogicità manifesta e irrazionalità, omessa e contraddittoria motivazione.

L’Amministrazione provinciale non si è costituita in giudizio.

Il Comune si è costituito in giudizio confutando le tesi sostenute nel ricorso, del quale ha chiesto la reiezione perché infondato nel merito.

In prossimità dell’udienza di discussione, le parti hanno depositato memorie illustrative delle rispettive posizioni.

Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2012 la causa è stata quindi trattenuta per la decisione.



DIRITTO

1. Si premette per una più agevole comprensione della vicenda che la ricorrente società è l’attuale proprietaria di un fondo che, secondo il previgente P.R.G. del 2002, ricadeva nell’ambito delle aree residenziali di nuova espansione con vincolo di lottizzazione e indice edificatorio di 1,5 mc./mq. per una altezza massima di 9 metri. Detto compendio era incluso all'interno di una più vasta zona, sempre soggetta a piano di lottizzazione, attigua a quella ricompresa nel piano di recupero dell’abitato di Zambana vecchia.

Va, a questo punto, introdotto un breve excursus sulla situazione delle predette aree, ricordando come nel 1956 a seguito di un pericoloso movimento franoso la Provincia rese una ordinanza con il divieto di accedere al vecchio nucleo abitato di Zambana che rimase inabitato per decenni fino alla completa messa in sicurezza dell’area a seguito degli interventi di realizzazione di un vallo e di consolidamento della parete sovrastante l'abitato.

Inoltre, la vicinanza del nucleo di Zambiana vecchia con il torrente Noce proprio in prossimità della confluenza con il fiume Adige e la conseguente ulteriore fragilità del territorio hanno comportato l’inclusione, ad opera del primo piano generale di utilizzo delle acque pubbliche del 2006, di buona parte del nucleo di Zambana vecchia, tra cui anche l'area compresa nel perimetro della richiamata lottizzazione, nelle zone qualificate a rischio medio-elevato o elevato (R3).

In tale contesto, l’Amministrazione comunale approvava, con delibera consiliare n. 3 del 29 marzo 2007, un piano guida avente l’obiettivo di consentire una progettazione unitaria del piano di recupero di Zambana Vecchia che facesse riferimento sia alle particelle edificiali ricomprese all'interno del centro storico, sia alle aree edificabili che, pur strettamente collegate agli edifici nel centro storico, erano dal PRG 2002 ricomprese nell'area soggetta a piano di lottizzazione.

Di qui la scelta di procedere alla formazione di un piano guida che segmentava l’unitaria area “A” soggetta a lottizzazione in due distinti ambiti: quello denominato “A1” che ricomprende, tra l’altro, anche la p.f. 281 della ricorrente e quello contraddistinto dalla lettera “A2” di più modesta dimensione rispetto al primo.

Per quest’ultimo, assoggettato ad intervento edilizio diretto, la delibera di approvazione del piano guida prevedeva, in particolare, che "i diritti edificatori relativi all'ambito A2 potranno trovare una diversa espressione urbanistica nel contesto del piano di recupero di Zambana Vecchia con previsioni estese all'intera particella catastale di riferimento" (art. 5, comma 2, delle N.A. del P.G.).

Nel comparto “A1” permaneva in capo al fondo della ricorrente Iniziative Primavera la già riconosciuta potenzialità edificatoria, attuabile mediante piano di lottizzazione esteso all’intero lotto e quindi con l’intervento dei restanti proprietari (nella specie, la ditta Fab.Cas.).

Dopo la formazione del suddetto Piano Guida, l’Amministrazione provinciale e quella comunale stipulavano in data 6.6.2007 un protocollo di intesa finalizzato a realizzare a Zambiana vecchia un insediamento a marcata caratterizzazione ecologica.

Successivamente il Comune di Zambana avviava, con provvedimento n. 153 del 13.12.2007, l'elaborazione di una variante al P.R.G., approvando poi, con deliberazione consiliare n. 14 del 4.8.2008, la prima adozione dello strumento in questione.

Detta variante operava per Zambana Vecchia una ridefinizione dell'area soggetta a piano di recupero e del tracciato della nuova strada di gronda, nonché la trasformazione della zona di espansione residenziale in piano attuativo a fini generali in coerenza al richiamato protocollo intercorso tra Comune e Amministrazione Provinciale.

Si determinava così per la ricorrente una diminuzione della superficie residenziale della p.f. 281, per una parte destinata a viabilità di progetto e per altra parte ricompresa in zona agricola, con inclusione della superficie rimasta "residenziale" all'interno del predetto piano attuativo di iniziativa pubblica.

All’esito del procedimento urbanistico e respinte le osservazioni presentate da Iniziative Primavera,

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