TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-04-24, n. 202307026

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-04-24, n. 202307026
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202307026
Data del deposito : 24 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2023

N. 07026/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10605/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10605 del 2016, proposto da
Gator S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G C e A B C, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via dei Due Macelli, 66;



contro

Gse S.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F P e M A F, con domicilio eletto presso lo studio legale Paparo in Roma, via Lazio, 9;



per l'annullamento

1. del provvedimento prot. GSEWEB/P20160072599 del 17/6/2016, nella parte in cui ha riconosciuto all'impianto idroelettrico della ricorrente (con potenza pari a 0,389 MW, FER001431) la tariffa base spettante ad impianti con potenza pari a 0,780 MW anziché con potenza pari a 0,389 MW ai sensi del DM 6 luglio 2012, ed ha erroneamente applicato a detta tariffa una riduzione per il ritardo sui termini di entrata in esercizio previsti dall'art. 11 del DM pari al 2, anziché all'1,5 % (corrispondenti a 3 mesi di ritardo);

2. nonché di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale o comunque connesso, ivi inclusa: la Convenzione sottoscritta con il GSE prot. GSEWEB/P20160081772 del 18/7/2016, limitatamente alla parte in cui prevede una tariffa incentivante pari a 151,900 Euro/MWh, in luogo di quella dovuta, pari a 0,2157 Euro/MWh.; le Procedure Applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le procedure d’asta e per le procedure di iscrizione ai registri nella parte in cui stabiliscono che, nel caso di riduzione della potenza dichiarata in fase di iscrizione a registro, "l’energia prodotta sarà comunque incentivata considerando la tariffa base corrispondente alla potenza dichiarata nella richiesta di iscrizione ai Registri, alle Aste o ai Registri per i rifacimenti" (paragrafo 4.2 e paragrafo 2.2.9);

nonché per l’accertamento del diritto della Società ad ottenere il riconoscimento di una tariffa incentivante pari a 0,2157 Euro/MWh.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gse S.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2023 la dott.ssa P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La società Gator presentava richiesta di iscrizione al Registro IDRO_RG2013 per l’impianto idroelettrico di nuova costruzione, dichiarando a tal fine la potenza autorizzata di 780,56 kW (giusta autorizzazione unica della Provincia di Verbano Cusio Ossola con d.d. 1/2009), risultando poi ammessa all’87° posto utile nella graduatoria degli impianti.

1.1. Nel corso dei lavori di costruzione e realizzazione dell’impianto, la società introduceva poi una variante, approvata dalla Provincia con d.d. 2482 del 14 novembre 2014, consistente nella riduzione della potenza nominale di concessione a 0,3884 kW.

1.2. L’impianto entrava quindi in esercizio in data 26 febbraio 2016, a distanza di 31 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, e il successivo 21 marzo 2016, la società richiedeva al GSE il riconoscimento degli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012, segnalando la diminuzione di potenza e la data di entrata in esercizio.

1.3. Con provvedimento del 17 giugno 2016 (prot. GSEWEB/P20160072599), il Gestore accoglieva la domanda, riconoscendo come tariffa quella corrispondente alla potenza dichiarata nella richiesta di iscrizione al Registro, pari a 0,780 kW, e applicando una decurtazione del 2%, pari a 0,50% per ogni mese di ritardo rispetto ai termini per l’entrata in esercizio, corrispondenti quindi a 4 mesi di ritardo.

2. Ritenendo illegittimo detto provvedimento e la conseguente convenzione stipulata con il GSE, sottoscritta dalla società senza alcuna acquiescenza al solo fine di non subire il pregiudizio più grave del blocco totale di ogni remunerazione dell’energia prodotta, Gator s.r.l. ha dunque adito questo TAR per ottenerne l’annullamento nella parte relativa al mancato riconoscimento della maggiore tariffa, corrispondente alla potenza ridotta, e all’applicazione della decurtazione calcolata su quattro mesi di ritardo, anziché tre.

2.1. Deduce in diritto:

« Illegittimità in via derivata - Illegittimità dei paragrafi 4.2. e 2.2.9. delle regole applicative – Difetto assoluto di potere – Violazione del principio di legalità – Violazione di legge – Violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 28/2011 e del DM 6 luglio 2012 – Violazione degli artt. 3, 41, 87 e 117 Cost. – Violazione del principio di buon andamento dell’azione amministrativa – Disparità di trattamento – Eccesso di potere per sviamento – Arbitrarietà e illogicità ».

Ad avviso della società, la quantificazione della tariffa sulla base della potenza dichiarata in sede di iscrizione al

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