TAR Roma, sez. II, sentenza 2011-01-05, n. 201100027

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2011-01-05, n. 201100027
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201100027
Data del deposito : 5 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11217/2001 REG.RIC.

N. 00027/2011 REG.SEN.

N. 11217/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11217 del 2001, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A R R, rappresentato e difeso dall’avv. A F T, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, Viale Medaglie d’Oro n. 266;

contro

il MINISTERO DELLE FINANZE-COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge;

per l'annullamento, anche in virtù di motivi aggiunti

- della determinazione dirigenziale n. 143 del 23 aprile 2001 del Ministero dell’economia e delle finanze-Comando generale della Guardia di finanza nonché il verbale Mod. ML/B n. 700 del 10 aprile 2000 del Centro militare di Medicina legale di Bologna/Commissione medico ospedaliera ed avente ad oggetto l’accertamento ed il riconoscimento del diritto all’equo indennizzo;

- del provvedimento recante prot. n. 84754/posiz. Atti n. 2922/05 neg. con il quale il Comando generale della Guardia di finanza ha riconosciuto come non dipendente da causa di servizio l’infermità “Turbe depressive ansiose persistenti”;

- del parere di merito n. 16557/2004 del 22 giugno 2005 con cui il Comitato di verifica per le cause di servizio non ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio in ordine alla infermità accusata dal ricorrente.


Visti il ricorso principale e quello recante motivi aggiunti con i relativi allegati;

Visti la costituzione in giudizio dell’Amministrazione finanziaria intimata e i documenti prodotti;

Esaminate le ulteriori memorie prodotte;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2010 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Premette il Signor Raul Rodolfo A di essere un ufficiale superiore della Guardia di finanza presso la quale ha prestato servizio fino al 29 marzo 2000, data in cui è stato collocato in congedo in quanto giudicato “non idoneo al servizio militare in modo assoluto” dalla competente Commissione medica, per infermità dipendenti da causa di servizio ed in particolare per “Turbe repressivo-ansiose resistenti”.

Riferisce il ricorrente che la predetta infermità insorse fin dal 1996 a causa dei continui trasferimenti di sede e delle conseguenti variazioni dei carichi lavorativi che hanno comportato notevole stress che lo hanno condotto ad un tracollo psicofisico.

Soggiunge ancora il ricorrente che, riconosciutagli la derivazione da causa di servizio della malattia invalidante sopra descritta, egli ebbe a presentare nei termini di legge domanda per il riconoscimento dell’equo indennizzo e che fu sottoposto a visita medica presso il Centro militare di Medicina legale di Bologna, Prima Commissione medico ospedaliera. Precisa il Signor A che in quell’occasione furono dal collegio medico riscontrate due infermità, “Turbe repressivo-ansiose resistenti” e “Artrosi cervicale discopatica”, che venivano complessivamente ascritte, ai fini della pensione privilegiata alla 7^ categoria della Tabella A;
veniva in quel contesto specificato che, ai fini dell’equo indennizzo, non si era operata alcuna classificazione a causa della non stabilizzazione dell’infermità “Turbe repressivo-ansiose resistenti”, confermandosi la classificazione nella Tabella B misura massima della infermità “Artrosi cervicale discopatica”.

Lamenta il ricorrente che, all’esito delle verifiche medico legali il cui contenuto si è sopra sintetizzato, il Comando generale della Guardia di finanza respingeva, con determinazione dirigenziale n. 143 del 23 aprile 2001, l’istanza presentata al fine di ottenere il riconoscimento dell’equo indennizzo.

2. - Con il ricorso principale qui in esame il Signor A ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 143 del 23 aprile 2001 chiedendone il giudiziale annullamento.

Successivamente il Comitato di verifica per le cause di servizio emanava il parere di merito n. 16557/2004 del 22 giugno 2005 con cui non ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio in ordine alla infermità accusata dal ricorrente e quindi il parere di merito n. 34961/2008 del 30 marzo 2009 reiterando siffatta valutazione sfavorevole al ricorrente.

Infine con il provvedimento recante prot. n. 84754/posiz. Atti n. 2922/05 neg. il Comando generale della Guardia di finanza decretava come non dipendente da causa di servizio l’infermità “Turbe depressive ansiose persistenti”.

Dolendosi per l’illegittimità di tutti gli atti sopra descritti, successivamente adottati dall’Amministrazione intimata, il Signor A proponeva ricorso recante motivi aggiunti al fine di ottenerne il giudiziale annullamento con contestuale accertamento e riconoscimento in suo favore del diritto all’equo indennizzo per l’infermità più volte citata.

3. – Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata contestando le avverse prospettazioni e chiedendo la reiezione del gravame.

4. – Lo scrutinio del contenzioso posto all’esame del Collegio ed articolato sui due ricorsi proposti dal Signor A deve muovere dal sintetico riassunto dei principi fatti propri dalla giurisprudenza in materia di riconoscimento dell’equo indennizzo riferiti alle caratteristiche dei provvedimenti che escludono tale riconoscimento onde tracciare le coordinate per descrivere la tipologia di provvedimento che, seppur sfavorevole all’interessato, nello stesso tempo sia stato legittimamente adottato dagli organismi competenti.

Va premesso che il giudizio medico-legale, reso dalla Commissione medico-ospedaliera (C.m.o.) nel corso del procedimento preordinato all'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta o della lesione subita da un pubblico dipendente, si basa su nozioni scientifiche e su dati dell'esperienza propri della disciplina applicata che, per il loro carattere squisitamente tecnico, non hanno bisogno di essere dimostrati, pur se riportati sinteticamente, e sono anche insindacabili se coerenti con le circostanze emerse nel corso del procedimento, con la conseguenza che detto giudizio medico-legale è censurabile in sede giudiziaria per eccesso di potere solo quando la valutazione dei fatti effettuata dall'organo tecnico risulti manifestamente irrazionale o non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere negativamente sulla valutazione medica finale. Ciò esclude, in assenza di elementi di abnormità/erroneità del prescritto parere, conosciuti dall'Amministrazione, che possano trovare accoglimento le censure di difetto di motivazione e di istruttoria, posto che ben può l'Amministrazione richiamarsi puntualmente e semplicemente alle risultanze contenute nel predetto parere senza dovere esplicare le ragioni per cui non ha inteso discostarsene (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18 agosto 2009 n. 4955).

Posto quanto sopra va qui ribadito che il Comitato di verifica per le cause di servizio è l'unico organo competente, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio), ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio. Tale giudizio ha carattere di discrezionalità tecnica, in quanto tale non sindacabile nel merito e censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva. (cfr. Cons. Stato, sez. III, 18 dicembre 2009 n. 2164).

Costituisce infatti principio ormai consolidato che in sede di procedimento per la concessione dell'equo indennizzo e di liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato, il parere del Comitato di verifica sulla causa di servizio può discostarsi dal giudizio espresso dalla Commissione medica ospedaliera e si impone all'Amministrazione, in quanto momento di sintesi e di superiore valutazione che, pertanto, può essere assunto come motivazione unica della motivazione finale. In sostanza, il parere del Comitato di verifica può essere indagato in sede di legittimità soltanto per irragionevolezza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 1 dicembre 2009 n. 7516 e 31 marzo 2009 n. 1889).

5. - Orbene, come può rilevarsi dagli atti di causa, il diniego del riconoscimento dell'infermità rimonta al parere di merito n. 16557/2004 del 22 giugno 2005 (poi confermato con il parere di merito n. 34961/2008 del 30 marzo 2009), adeguatamente motivato, con cui Comitato di verifica ha escluso qualsiasi efficienza causale nel servizio in ordine alla infermità accusata dal ricorrente. A tale parere l'Amministrazione intimata è tenuta in ogni caso a conformarsi, data la sua natura vincolante, alla stregua dell'art. 14 del D.P.R. n. 461 del 2001 e non può dunque discostarsi dalle valutazioni tecniche rese dal Comitato di verifica in ordine alla dipendenza o meno da causa di servizio della infermità sottoposta al suo esame. Infatti, nell'attuale sistema delineato dall'art. 10 del D.P.R. n. 461 del 2001, in cui tale compito è stato riconosciuto nei confronti del Comitato di verifica, gli accertamenti svolti rientrano nella discrezionalità tecnica del detto organo consultivo, le cui valutazioni conclusive sono assunte sulla base delle cognizioni della scienza medica e specialistica, sicché il sindacato di merito sulle stesse resta precluso al giudice amministrativo, mentre quello di legittimità è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di evidenti e macroscopici vizi logici, desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, ipotesi queste che comunque non sussistono nel caso in esame. Con la nuova disciplina delineata dal D.P.R. n. 461/2001 va rilevato peraltro che la procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata sostanzialmente riformata, in quanto la Commissione medico ospedaliera deve pronunciarsi solo sull'esistenza dell'infermità, mentre il Comitato di verifica deve esprimere un parere sulla dipendenza da cause di servizio e, a sua volta, l'Amministrazione è tenuta a conformarsi al detto parere.

Ma ancor più nella specie va detto che, proprio partendo dall'esame del parere di merito n. 16557/2004 del 22 giugno 2005 reso dal Comitato di Verifica, si evince che quest'ultimo non ha tralasciato di esaminare le informazioni relative alle condizioni di servizio del ricorrente;
in relazione all'entità del servizio svolto, infatti, il Comitato ha ritenuto di poter concludere nel senso che nel caso di specie non si rinvengono documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee, per intensità e durata, a favorire lo sviluppo della malattia, che non può ricollegarsi al servizio neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante.

L'esame del nesso eziologico anche sul piano della concausalità esclude, peraltro, che le decisioni medico legali assunte siano illegittime per carenza di istruttoria, anche con riferimento alla parte motiva dell’atto. Il Comitato, infatti, giunge alle proprie conclusioni "dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti".

Né il Collegio rinviene una intrinseca contraddittorietà nella motivazione del parere del Comitato di Verifica;
quest'ultimo, infatti, pur affermando che la forma di nevrosi da cui è affetto il ricorrente "è scatenata spesso da situazioni contingenti", tuttavia non ha individuato, nel caso di specie, "documentate situazioni conflittuali relative al servizio" tali da incidere sullo sviluppo della patologia. Ed invero, anche a voler considerare quanto attestato nell’unica certificazione medica prodotta dal ricorrente, nella stessa si fa un generico riferimento ad una situazione che "è altrettanto attendibilmente da ritenersi reattiva ad un crescente accumulo di tensione creatosi nell’ambiente lavorativo " (cfr. certificato del dott. Giacomo Filippini del 6 febbraio 1998, all. 4 del fascicolo di parte ricorrente), senza specificare la tipologia e l'entità dei disagi patiti dall’odierno ricorrente.

Va dunque ancora rammentato quanto unanimemente sostenuto dalla giurisprudenza, vale a dire che nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, con esclusione quindi delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (cfr., in argomento, T.A.R. Lazio, Sez. I, 23 giugno 2003 n. 5513). Le valutazioni dell'Amministrazione, pertanto, risultano, anche sotto questo aspetto, immuni dai vizi dedotti.

Ne consegue che, ferma restando la natura tecnico-discrezionale del giudizio del Comitato, che è insindacabile nel merito in ordine alle valutazioni di carattere medico in esso contenute, alcuna contraddittorietà, sul piano logico-giuridico, né alcuna omissione, con riferimento ai presupposti di fatto e di diritto, è dato riscontrare nel giudizio medesimo.

Il Collegio ritiene che il parere del Comitato sia altresì immune dal vizio di motivazione lamentato dal ricorrente, in quanto l'Organo consultivo ha puntualmente argomentato in relazione all'insussistenza del nesso eziologico tra i fatti di servizio e le patologie di che trattasi, anche sul piano concausale;
nel parere, infatti, si legge che le stesse "non possono riconoscersi dipendenti da fatti di servizio, in quanto trattasi di forma di nevrosi che si estrinseca con disturbi di somatizzazione attraverso i canali neuro-vegetativi, scatenata spesso da situazioni contingenti che si innescano, di frequente, su personalità predisposta".

Conseguentemente, non possono ritenersi affette dal lamentato vizio di motivazione neppure le determinazioni conclusive assunte dall’Amministrazione e nelle quali sono stati raccolti per relationem gli esiti dell’indagine medico legale svolta dal Comitato di verifica. Si osserva, infatti, che l'art. 14, comma 1, del D.P.R. n. 461 del 2001 stabilisce che "l'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta;
l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato".

6. – In ragione di quanto sopra debbono ritenersi infondate le censure siccome dedotte dal ricorrente sia nel ricorso principale che in quello recante motivi aggiunti, di talché entrambi i gravami debbono essere respinti.

Sussistono, nondimeno, giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti controvertenti.

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