TAR Salerno, sez. II, sentenza 2022-10-06, n. 202202567

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2022-10-06, n. 202202567
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202202567
Data del deposito : 6 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/10/2022

N. 02567/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00447/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 447 del 2020, proposto da:
A B, A B, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi D'Andrea e N F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Battipaglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della disposizione prot. n. 101295 del 30.12.2019, con la quale il Comune di Battipaglia ha comunicato l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un manufatto e della relativa area di sedime;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Battipaglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2022 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti in epigrafe subentravano, in veste di eredi di Gerardo Borrelli, nella titolarità dominicale di un fondo, catastalmente identificato al foglio n. 10, p.lle 402, 247 e 243.

Il Comune, dapprima, con ordinanza di ripristino n. 52421/18, intimava la rimozione demolitoria di un piccolo manufatto, realizzato sulla particella 247;
e con successivo provvedimento, prot. n. 101295 del 30.12.2019, disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un manufatto e della relativa area di sedime di proprietà dei ricorrenti.

Avverso l’atto de quo insorgono i titolari in epigrafe, mediante gravame di annullamento, notificato il 6.03.2020 e depositato il 2.04.2020, assistito da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di gravame e così di seguito sintetizzate:

I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 31, D.P.R. n. 380/2001 E ART. 3 L. 241/1990) – VIOLAZIONE ARTT. 24 e 113 COST. - ECCESSO DI POTERE (TRAVISAMENTO – DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE).

La parte ricorrente lamenta l’illegittimità dell’atto acquisitivo gravato, rimarcando il fatto che la persona dell'obbligato medesimo alla rimozione debba essere stata formalmente destinataria del previo ordine di demolizione ed abbia avuto a sua disposizione il termine per provvedere alla demolizione. Non è stato così, a suo dire, nel caso qui in esame, dove l'ordine di demolizione era stato notificato solo al precedente de cuius, e non anche agli eredi ricorrenti.

II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 31, D.P.R. n. 380/2001 IN RELAZIONE AD ART. 303, CO.II, CPC)- ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI ISTRUTTORIA - DI MOTIVAZIONE – SVIAMENTO) – VIOLAZIONE DELLO SCHEMA TIPICO.

Secondo la prospettazione attorea, l’atto impugnato sarebbe illegittimo, atteso che sarebbe stato notificato dal Comune, in data 14.01.20, agli eredi impersonalmente e collettivamente presso l’ultimo domicilio del de cuius B G, deceduto il 28.01.2019.

III - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 7 L. n. 241/1990) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

I ricorrenti in epigrafe lamentano l’inosservanza dell’art. 7 L. 241/1990.

Resiste in giudizio il Comune di Battipaglia, depositando documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del gravame.

Con ordinanza collegiale del 7.05.2020, n. 301, l’istanza cautelare era rigettata, con la seguente motivazione:

“Ritenuto che il ricorso, ad un sommario esame, tipico della fase cautelare, non appare fornito di adeguato fumus, ove si consideri che: - il procedimento sanzionatorio avviato dal Comune riguarda una fattispecie di lottizzazione abusiva, ex art.30 Dpr n.380/2001, e non già ex art.31 Dpr cit., come invece argomentato erroneamente nei motivi di ricorso;
sembrano quindi inconferenti i richiami alla non imputabilità soggettiva degli illeciti ai ricorrenti stessi, e alla mancata possibilità di ottemperanza all’ordine di demolizione, posto che, in forza dell’art.30 cit., l’acquisizione al patrimonio pubblico si verifica ope legis, decorsi 90 giorni senza che sia stata adottata la revoca del provvedimento sanzionatorio;
- gli odierni ricorrenti, come dagli stessi dimostrato, sono divenuti eredi in data 29.1.2019, ossia successivamente all’avvenuta acquisizione del cespite in capo alla p.a. procedente per effetto dell’ordinanza del 25.6.2018, adottata ex art.30 Dpr n.380/2001, e della già compiuta decorrenza, al momento dell’apertura della successione, del termine di 90 giorni previsto dall’art.30 Dpr n.380/2001;
Anche sotto il profilo del periculum, le argomentazioni dei ricorrenti non appaiono condivisibili, oltre che in forza delle predette valutazioni sul fumus, anche in considerazione del fatto che: a) il provvedimento ex art.30 Dpr n.380/2001 è stato gravato dal de cuius (rg 1602/18) senza proposizione di istanza cautelare;
b) il Comune ha già provveduto a trascrivere, nei registri immobiliari, il provvedimento acquisitivo ex art.30 Dpr n.380/2001, talchè appare inconfigurabile, in questa sede, alcun pregiudizio irreparabile in capo ai ricorrenti”.

Nell’udienza pubblica del 5 ottobre 2022, la causa è introitata per la decisione.

Il gravame è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Il 5.09.2022, la parte ricorrente deposita in atti la nota, nella quale dichiara di rinunciare al ricorso in epigrafe.

Com’è noto, l’art. 84, cpa così recita: “La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.

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