TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-05-16, n. 202206105
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Testo completo
Pubblicato il 16/05/2022
N. 06105/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01553/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA IALIANA
IN NOME DEL POPOLO IALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1553 del 2022, proposto da
A A, M C C, G C, B C, S C, A G D, G F, E G, R G, A G, S E G, F J, M M, G M, V M, G P, M A P, M P, A R, G S, D V, rappresentati e difesi dagli avvocati F T, A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F T in Roma, largo Messico 7;
contro
INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Buzzelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Alberto Scuderi, Fabrizio Ottavi, non costituiti in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità
- del silenzio diniego serbato sull'istanza di accesso agli atti del 6 dicembre 2021, inviata via pec all'Inps, e rimasta senza esito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2022 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITO
1.1. Con ricorso notificato l’1 febbraio 2002 e depositato il successivo 15 febbraio, i ricorrenti – tutti già avvocati interni dell’INPS collocati in quiescenza tra il 2004 e il 2008 – hanno premesso di avere percepito l'indennità di fine servizio anteriormente all’anno 2017, comprensiva anche della c.d. “quota onorari”. E che, tuttavia, nel 2018 hanno ricevuto la comunicazione con la quale l’Inps ha richiesto loro la restituzione di quanto, secondo la prospettazione dell’Istituto, avrebbero indebitamente percepito con l'indennità di fine servizio, proprio a titolo di quota onorari.
Riferiscono poi di essere stati assoggettati, a partire dal mese di ottobre 2019, ad una trattenuta mensile sulla pensione erogata dall’Inps (che per alcuni è stata sospesa nell’ambito dei giudizi nel frattempo proposti dinanzi al G.O.), volta a recuperare progressivamente quanto, secondo l'Inps, sarebbe stato da loro indebitamente percepito.
Espongono, infine, che la maggior parte di loro ha proposto azioni giudiziarie, ad oggi pendenti, nei confronti dell'Ente e volte a contrastare tale trattenuta; mentre altri non avrebbero comunque prestato alcuna acquiescenza nei confronti del provvedimento dell'Amministrazione, riservandosi comunque ogni facoltà di agire giudizialmente nelle sedi competenti.
In tale contesto i ricorrenti espongono che, proprio allo scopo di difendersi giudizialmente, con istanza inviata a mezzo pec il 6 dicembre 2021 hanno chiesto all’Inps di accedere ai seguenti documenti:
a) “ Comunicazioni di liquidazione del trattamento di fine servizio e relativi prospetti inviati a tutti i dirigenti di prima e seconda fascia dell'Inps andati in quiescenza a partire dal 1 gennaio 2009 ad oggi ”;
b) “ Richieste di restituzione inviate dall'Inps di quanto indebitamente corrisposto a tali dirigenti ".
Essendo trascorsi i termini di legge senza alcuna risposta da parte dell’INPS hanno proposto ricorso ex art.116 c.p.a. chiedendo che, previa declaratoria di illegittimità del silenzio-rigetto sull’istanza di accesso, questo Tar ordini all’Amministrazione convenuta l’accesso alla documentazione richiesta, come indicata in atti, e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di mancata ottemperanza all’ordine.
1.2. Il gravame è affidato a un unico motivo di ricorso così rubricato: Violazione di legge. - Violazione artt. 22 e 24 L. 241/1990.
1.3. Si è costituito in giudizio l’INPS depositando memoria di costituzione con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
1.4. In vista dell’udienza camerale i ricorrenti hanno depositato una memoria di replica, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
1.5. Alla camera di consiglio del 22 aprile 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Prima di esaminare il merito del ricorso va opportunamente detto che l’Inps, costituitosi in giudizio per resistere, ha esternato nelle proprie difese le ragioni del diniego, opponendo in sintesi che:
- difetterebbe il presupposto fondante dell’accesso, che l’art. 24 della legge 241/1990 riconduce alla necessità di curare e difendere interessi dei