TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-12-13, n. 202203593

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-12-13, n. 202203593
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202203593
Data del deposito : 13 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/12/2022

N. 03593/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01602/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1602 del 2016, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati R T e C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L S M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento:

- dell’ordinanza Sindacale n. 361 del 23.12.15 con la quale il Sindaco di Palermo ha sospeso, per il periodo indicato nelle singole autorizzazioni all’inumazione, le concessioni private ricadenti nel cimitero comunale di S.M. dei Rotoli per la sola parte dei loculi disponibili e non utilizzati alla data della presente ordinanza;

- della nota prot. n.-OMISSIS-del 14.04.16 del Comune di Palermo, Area della Partecipazione, Servizi al Cittadino e Mobilità “Settore servizi alla collettività” Servizio cimiteri, avente ad oggetto "Comunicazione utilizzo temporaneo di loculi nella sepoltura concessionario Sig. -OMISSIS- cimitero S.M. dei Rotoli -OMISSIS-del 31.12.15 per l’emergenza posti salma per inumazione";

- della nota prot. n. -OMISSIS- del 26.04.16 del Comune di Palermo, Area della Partecipazione, Servizi al Cittadino e Mobilità “Settore servizi alla Collettività” Servizio Cimiteri, avente ad oggetto “Comunicazione utilizzo temporaneo di loculi nella sepoltura concessionario Sig. -OMISSIS- cimitero S.M. dei Rotoli -OMISSIS-del 31.12.15 per l'emergenza posti salma per inumazione”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;

Visto il decreto di interruzione n.-OMISSIS-;

Visto l’atto di riassunzione del giudizio;

Viste le memorie difensive delle parti;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che:

- con ricorso notificato all’amministrazione intimata il 13 giugno 2016 e depositato il successivo 21 giugno 2016, il ricorrente ha impugnato: 1) l’ordinanza sindacale n. 361 del 31 dicembre 2015 adottata per l’emergenza posti-salma per inumazione indicato in epigrafe;
2) la comunicazione di l’utilizzo temporaneo di loculi nella sepoltura di cui è concessionario presso il cimitero S.M. dei Rotoli;
3) la successiva comunicazione di temporanea collocazione di due salme dal 3 maggio 2016 al 9 marzo 2019 con ulteriore possibilità per la P.A. di reiterarne l’efficacia;

- con decreto presidenziale n.-OMISSIS- il processo è stato dichiarato interrotto per la cancellazione dall’albo degli avvocati del difensore del Comune di Palermo;

- parte ricorrente ha ritualmente e tempestivamente riassunto il processo;

- in data 2 novembre 2022, successivamente all’invio del decreto di fissazione dell’udienza ex art. 71, comma 5, c.p.a., il Comune di Palermo si è costituito in giudizio con un nuovo difensore;

- all’udienza del 9 novembre 2022 – presente il difensore di parte ricorrente e previo avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse – la causa è stata posta in decisione;

Considerato che:

- il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse tenuto conto che l’efficacia dell’ordinanza sindacale impugnata è venuta meno il 30 settembre 2016 e il conseguente utilizzo temporaneo dei loculi è cessato il 9 marzo 2019 (così come espressamente indicato nella comunicazione gravata che indica tale data per l’inumazione delle salme temporaneamente allocato presso i loculi della parte ricorrente/concessionaria);

- il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse non avendo la parte ricorrente dichiarato di avere un interesse risarcitorio (Cons. Stato, Ad. Plen., 13 luglio 2022, n. 8) o indicato circostanze di fatto legittimanti la persistenza dell’interesse alla decisione;

Considerato che le spese di lite possono compensarsi poiché, da un lato, sussistano seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso stante l’omessa notifica dello stesso ai controinteressati, segnatamente agli eredi dei defunti temporaneamente collocati nel sepolcro di titolarità del ricorrente (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 31 agosto 2018, n. 1871), e, dall’altro, il Comune resistente si è costituito con memoria di mera forma (di talché se ne è potuto tenere conto nonostante la tardiva produzione).

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