TAR Lecce, sez. I, sentenza 2014-01-23, n. 201400218

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2014-01-23, n. 201400218
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201400218
Data del deposito : 23 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00690/2007 REG.RIC.

N. 00218/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00690/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 690 del 2007, proposto da:
D G A R, rappresentata e difesa dagli avv. A D G, A V, con domicilio eletto presso A D G in Lecce, viale della Libertà, 60;

contro

Comune di Castrignano del Capo, Sopr. Beni Architettonici Prov. Lecce Brindisi Taranto;

per l'annullamento

del provvedimento 15.3.2007 ord, 11 reg. 0628, con il quale il Comune di Castrignano del Capo, in persona del Dirigente Arch. L R, ha assunto il seguente provvedimento: “ordina alla sig.ra D G A R di demolire e ripristinare lo stato dei luoghi a sua cura e spese, entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica, tutte le opere abusive”;
di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, o comunque connesso;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 il dott. R M P e uditi per le parti i difensori Daniela Maria Libetta, in sostituzione di A D G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. È impugnata la nota in epigrafe, con cui il Comune di Castrignano del Capo ha rigettato l’istanza della ricorrente, volta all’accertamento di compatibilità paesaggistica delle opere da lei realizzate in difformità dall’originario p.d.c. n. 8/04, e ha conseguentemente ordinato a quest’ultima il ripristino dello stato dei luoghi.

A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto i seguenti profili di gravame: 1) violazione dell’art. 167 co. 4 lett. a) d. lgs. n. 42/04;
eccesso di potere per difetto dei presupposti;
2) violazione dell’art. 3 l. n. 241/90;
eccesso di potere per irragionevolezza.

Nella camera di consiglio del 13.6.2007 è stata accolta l’istanza di tutela cautelare.

All’udienza del 23.10.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2. Con i vari motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, deduce la ricorrente l’illegittimità dell’impugnato provvedimento, in quanto assunto in violazione delle previsioni di cui all’art. 167 co. 4 lett. a) d. lgs. n. 42/04, e comunque in difetto di motivazione.

Le censure sono fondate.

2.1. Dispone l’art. 167 co. 4 lett. a) d. lgs. n. 42/04 (c.d. Codice Urbani) che: "L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati (...)”.

2.2. Premesse le coordinate normative di riferimento, occorre ora indagarne la portata.

Sul punto, premette il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “Il vigente art. 167, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lg. n. 42 del 2004) preclude il rilascio di autorizzazioni in sanatoria, quando siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura (anche ‘interrati'), pur quando ai fini urbanistici-edilizi non andrebbero ravvisati volumi in senso tecnico. Infatti, il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, siano essi interrati o meno” (C.d.S, VI, 5.8.2013, n. 4079).

2.3. Ciò chiarito, e venendo ora al caso di specie, rileva il Collegio che la ricorrente, a fronte di abusi edilizi consistenti nella realizzazione sia di un locale sottoscala destinato ad ospitare una centrale idrica, e sia di un ripostiglio sul lato ovest del fabbricato, ha chiesto l’accertamento di compatibilità paesaggistica soltanto per la prima tipologia di abuso (locale sottoscala), atteso che per il secondo ella si è determinata nel senso della sua demolizione, ai sensi dell’art. 181 comma 1-quinquies cod. Urbani.

Pertanto, limitando l’oggetto del presente scrutinio al solo vano destinato a centrale idrica, trattasi, in particolare, di vano collocato sul lato esterno dell’abitazione, tra le due scalinate di accesso alla stessa.

Tale essendo la tipologia di abuso realizzata dalla ricorrente, e venendo ora all’esame dell’atto impugnato, vi si legge che il Comune ha negato l’accertamento di compatibilità paesaggistica sulla base del parere vincolante della locale Soprintendenza BB.AA.CC, secondo cui “… i lavori realizzati, in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica, hanno determinato ai sensi dell’art. 167 comma 4 lettera a) aumento di superficie utile e volumi rispetto a quelli legittimamente realizzati”.

Orbene, avuto riguardo all’orientamento giurisprudenziale precitato, reputa il Collegio che del tutto legittimamente l’amministrazione ha rigettato la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica proposta dalla ricorrente, avendo quest’ultima creato un volume nuovo e diverso rispetto a quello originariamente assentito, tale da costituire, per ciò solo, alterazione del paesaggio vietata ex art. 167 co. 4 lett. a) cod. Urbani.

2.4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è infondato.

Ne consegue il suo rigetto.

3. Nulla va dichiarato quanto alle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate.

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