TAR Firenze, sez. II, sentenza 2021-05-27, n. 202100805
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Testo completo
Pubblicato il 27/05/2021
N. 00805/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00367/2018 REG.RIC.
N. 00369/2018 REG.RIC.
N. 00371/2018 REG.RIC.
N. 00278/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 367 del 2018, proposto da
Autostrade per l'Italia s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E S e D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’avv. Marco Mariani in Firenze, via La Marmora 53;
contro
ANAS s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Firenze domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;
sul ricorso numero di registro generale 369 del 2018, proposto da
Autostrade per l'Italia s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati E S e D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’avv. Marco Mariani in Firenze, via La Marmora 53;
contro
ANAS s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Firenze domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;
sul ricorso numero di registro generale 371 del 2018, proposto da
Autostrade per l'Italia s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati E S e D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’avv. Marco Mariani in Firenze, via La Marmora 53;
contro
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Firenze domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;
sul ricorso numero di registro generale 278 del 2019, proposto da
Autostrade per l'Italia s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati E S e D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’avv. Marco Mariani in Firenze, via La Marmora 53;
contro
ANAS s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Firenze domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
con il ricorso n. 367 del 2018 :
- del provvedimento ANAS prot. CDG-0001848-P dell’8 gennaio 2009, con il quale è stata approvata la Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva n. 1 del 20 luglio 2007 relativa al progetto di “Ampliamento alla terza corsia Barberino del Mugello – Incisa Valdarno, tratto: Firenze Nord – Firenze Sud, Tratta B – lotti 4-5-6”;
- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali;
con il ricorso n. 369 del 2018 :
- in parte qua del provvedimento ANAS CDG –0096949-P del 9 luglio 2012, con il quale è stata approvata la seconda Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva relativa ai lavori di “Ampliamento alla terza corsia Barberino del Mugello – Incisa Valdarno, tratto: Firenze Nord – Firenze Sud, Tratta B – lotti 4-5-6” lungo l’Autostrada A/1 Milano –Napoli;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati;
con il ricorso n. 371 del 2018 :
- in parte qua , del provvedimento SVCA-MIT-0008052 in data '8 settembre 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale – Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, con il quale è stata approvata la 3^ Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva relativa ai lavori di “A1 – Ampliamento alla terza corsia Barberino di Mugello-Incisa/Valdarno, Tratto Firenze Nord Firenze Sud – Tratta B lotto 4 – 5 – 6”;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quelli impugnati;
con il ricorso n. 278 del 2019 :
- del provvedimento M_INF-SVCA prot. 0013367-19/07/2017, comunicato in data 31 luglio 2017, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, con il quale è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva n. 4 relativa ai lavori “A1 Autostrada Milano – Napoli Tratto Firenze nord – Firenze sud Tratta “B” (lotti 4-5-6) Adeguamento del tratto appenninico tra Barberino del Mugello e Incisa Valdarno – Perizia di variante tecnica n. 4 con riduzione d'intervento supplettiva per le somme a disposizione – Cod. SIVCA: 002-001-A001-03-A012-04”;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso o coordinato rispetto a quello impugnato, anche non conosciuto.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ANAS s.p.a. e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2021 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Autostrade per l’Italia s.p.a., in virtù di convenzione del 4 agosto 1997 stipulata con l’allora denominato Ente Nazionale per le strade e oggi ANAS s.p.a., poi sostituita dalla convenzione unica del 18 ottobre 2007 (nel seguito: “Convenzione”), è titolare di concessione per la costruzione e la gestione (tra l’altro) dell’autostrada A1 Milano-Napoli. In base all’articolo 2 della Convenzione le sono affidati, oltre ai compiti necessari a mantenere l’esercizio dell’autostrada, anche la progettazione e l’esecuzione degli interventi di adeguamento ivi indicati. Il programma di interventi prevede il potenziamento dell’autostrada nel tratto Bologna - Firenze - Incisa Valdarno.
All’ANAS, quale ente concedente, è demandato il compito di esaminare e approvare i progetti.
Autostrade per l’Italia la ha sottoposto il progetto per l’ampliamento della terza corsia tra i caselli di Barberino del Mugello e Incisa Valdarno, e il progetto è stato approvato con provvedimento 13 settembre 2004, prot. n. 6937.L’intervento è stato affidato da Autostrade per l’Italia all’impresa Baldassini-Tognozzi-Pontello Costruzioni Generali s.p.a. relativamente ai lavori della tratta B (lotti 4, 5 e 6).
Nel corso dell’esecuzione è stata elaborata una perizia di variante progettuale che è stata trasmessa alla concedente, e dopo una richiesta di chiarimenti è stata approvata con provvedimento 8 gennaio 2009 il quale, tuttavia, ha apportato considerevoli modifiche. In particolare è stato escluso l’incremento degli oneri per la sicurezza con riguardo all’esecuzione dello “spritz-beton” (spruzzo, mediante una lancia ad aria compressa, di una miscela cementizia additivata con prodotti acceleranti di presa); sono stati stralciati i costi relativi alla voce “Monitoraggio in galleria”; non sono stati riconosciuti gli aggiornamenti degli importi relativi al funzionamento del Comitato Tecnico di Garanzia; sono stati stralciati gli importi relativi alla conclusione dell’accordo bonario con l’impresa appaltatrice e gli oneri connessi all’atto aggiuntivo per il riconoscimento di un corrispettivo ulteriore legato alla rideterminazione dei termini intermedi di esecuzione dell’appalto e infine, per quanto attiene ai maggiori tempi necessari per il completamento dei lavori, a fronte dei complessivi 591 giorni indicati in perizia la Concedente ne ha riconosciuti solo 250.
Il provvedimento è allora stato impugnato da Autostrade per l’Italia avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio-sede di Roma, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Si è costituita con memoria di stile l’Avvocatura dello Stato per ANAS s.p.a. e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza 2 marzo 2018, n. 2336, il Tribunale Amministrativo adito ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore di questo Tribunale Amministrativo, avanti il quale il ricorso è stato riassunto con ricorso notificato e depositato il 16 marzo 2018, rubricato sub R.g. n. 367/2018.
Con ordinanza 3 febbraio 2020, n. 140, è stato sollevato regolamento di competenza.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5012/2020, ha statuito la competenza territoriale di questo Tribunale Amministrativo ed il ricorso è stato quindi riassunto con atto notificato il 14 settembre 2020 e depositato il 16 settembre 2020.
All’udienza del 12 maggio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Successivamente sono emerse nuove problematiche nell’esecuzione dell’appalto, che hanno condotto alla presentazione di una seconda perizia di variante approvata da ANAS con nota prot. CDG –0096949-P del 9 luglio 2012, con riduzione dell’importo ritenuto ammissibile. Il provvedimento è allora stato impugnato avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio-sede di Roma lamentando violazione di legge ed