TAR Firenze, sez. I, sentenza 2024-01-05, n. 202400014
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Pubblicato il 05/01/2024
N. 00014/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00459/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 459 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M M, F D D, E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4;
per l'annullamento
- del provvedimento medico legale Prot. n. -OMISSIS- del Comando Sanità e Veterinaria - Commissione Medica Interforze di 2^ istanza Roma, con cui il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- è stato dichiarato non idoneo al servizio di istituto nell'Arma dei Carabinieri. Provvedimento notificato al ricorrente il 7.01.2023;
- del provvedimento medico legale della C.M.O. di Firenze verbale modello BL/S--OMISSIS- del -OMISSIS- con il quale il M.llo veniva reso non idoneo temporaneamente al SMI nell'Arma dei CC per giorni 30;
- del provvedimento medico legale della C.M.O. di Firenze verbale modello BL/S--OMISSIS- del -OMISSIS- con il quale il M.llo veniva reso non idoneo permanentemente al SMI nell'Arma dei CC e da porre in congedo assoluto. Si idoneo al transito ai ruoli civili;
- di tutti gli atti, connessi, presupposti, consequenziali anche non noti, comunque lesivi dell'interesse del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nel ricorso, riassunto nei termini di legge innanzi a questo Tribunale a seguito dell’ordinanza del T.A.R. per il Lazio n. -OMISSIS- che ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, si afferma che il ricorrente è Carabiniere e frequenta il III anno di Corso della Scuola Marescialli di Firenze, che in data 15 giugno 2022, durante il II anno di corso, in occasione di una marcia durata circa quattro ore e mezza, il ricorrente presentava un episodio di natura pre-sincopale con cefalea e vomito e che in data 16 giugno 2022 lo stesso veniva ricoverato presso il Dipartimento DAI cardio toraco vascolare dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze e veniva sottoposto a plurimi accertamenti strumentali oltre che a consulenze specialistiche che consentivano di inquadrare una condizione compatibile con pattern di Brugada tipo 2 e test Ajmalina positivo.
Nel gravame si precisa che, successivamente alle dimissioni dall’Ospedale - il giorno 1° luglio 2022 - il militare si sottoponeva a nuovo controllo specialistico presso l’Ambulatorio di Elettrofisiologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e che il referto dei dott.ri T G e P P che eseguivano visita aritmologica attestava “... episodio di sincope vasovagale in paziente con patter di Brugada di tipo 1 indotto farmacologicamente. Studio elettrofisiologico negativo per induzione di aritmie ventricolari. Assenza di cardiopatia strutturale. Basso profilo di rischio aritmico ... ”.
Nel ricorso, si evidenzia altresì che il ricorrente, da sempre dedito alle attività sportive, in data 5 luglio 2022, eseguiva, altresì, visita presso il Centro della medicina e dello sport di Taranto, che emetteva certificato di idoneità all’attività sportiva del CONI a firma del dott. A V in cui si affermava che “... l’atleta di cui sopra sulla base della visita medica e dei relativi accertamenti non presenta controindicazioni alla pratica agonistica dello sport sopra citato.. .”, che in data 7 luglio 2022 il ricorrente, sempre al fine di approfondire le conoscenze sulle proprie condizioni di salute ed in particolar modo su quanto emerso dai controlli specialistici precedentemente tenuti, eseguiva visita presso la UOC di Cardiologia e UTIC dell’Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale Miulli a cura del Dr. N V, il quale riscontrava che il paziente “... al momento dagli esami esibiti non evidenza di cardiopatia strutturale e basso profilo di rischio aritmico .. .”, che il 13 luglio 2022, si sottoponeva al test cicloergometrico il cui referto riportava“... ECG a riposo normale. Capacità funzionale corrispondente all’età. Variazione FC sotto sforzo corrispondente all’età. Variazione PA sotto sforzo: a riposo normale-variazione normale. Disturbi tipo angina pectoris: nessuno. Aritmia nessuna. Variazione tratto ST nessuno ...”, che il ricorrente richiedeva un’ulteriore consulenza di natura cardiologica in data 16 luglio 2022 al Dr. Zefferino Palamà, specialista aritmologo presso la Casa di Cura Villa Verde di Taranto e che nella suddetta relazione, il medico concludeva per “ episodio presincopale di natura vasovagale in paziente con pattern di Brugada di tipo 2. Pattern di Brugada di tipo 1 indotto da bloccanti dei canali del sodio. Studio elettrofisiologico (ad elevata aggressività) negativo per inducibilità di aritmie ventricolari. Assenza di cardiopatia strutturale agli esami effettuati. Basso profilo di rischio aritmico ...”.
In data 19 luglio 2022, il ricorrente veniva sottoposto ad accertamento dell’Idoneità al Servizio d’Istituto presso la Commissione Medica di Verifica di Firenze, il cui giudizio diagnostico era “ episodio presincopale di natura vaso-vagale in pz con pattern di Brugada tipo 2, in attesa ulteriori accertamenti ”. Pertanto veniva giudicato “ Non idoneo temporaneamente allo SMI nell’Arma dei CC per gg. 30 (trenta) ”.
Seguiva, in data 6 ottobre 2022, aggiuntivo verbale di Commissione Medica di verifica di Firenze di 1^ Istanza in cui, dopo aver indicato tra gli esami obiettivi e accertamenti clinici e strumentali tutti quelli indicati dal ricorrente nel ricorso (Visita aritmologica dr. Pierangeli del 1° luglio 2022, visita Palamà, certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, Ecocardiogramma del 7 luglio 2022), si evidenziava “ Giudizio diagnostico Pattern Brugada tipo I indotto al test dell’ajmalina ” e veniva emesso nei confronti del ricorrente il giudizio diagnostico che segue: “ È non idoneo permanentemente al SMI nei CC e da porre in congedo assoluto. SI idoneo ad essere impiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ai sensi del Dlgs. 15-03-2010 num. 66, art. 930 e D.I.del 18.04.2022. Non sussiste alcuna controindicazione per il reimpiego proposto. L’infermità di cui al giudizio diagnostico risulta allo stato degli atti non dipendente da causa di servizio ”.
Su richiesta dell’interessato, il giorno 3 dicembre 2022 si esprimeva con la propria relazione cardiologica il Col. CC A P, Capo Reparto di Cardiologia - nonché componente CC CMO di Taranto - effettuata presso il Reparto di Cardiologia del Centro ospedaliero Militare “MO Giulio Venticinque” di Taranto, il quale, sulla base della documentazione in visione e della visita cardiologica eseguita concludeva per “ pregresso episodio presincopale di origine vaso vagale in pz con pattern di Brugada tipo II e pattern di Brugada tipo I indotto da bloccanti dei canali del sodio, in assenza di sintomatologia, familiarità e cardiopatia strutturale, con basso profilo di rischio aritmico ”.
Successivamente, in data 6 dicembre 2022, seguiva visita cardiologica del ricorrente con elettrocardiogramma presso il Policlinico Militare di Roma Celio - Dipartimento Medicina - UOC emodinamica/cardiochirurgia a cura della Cap. Sa (me) V di N ove veniva riscontrato “ Paziente con pregresso episodio pre-sincopale di verosimile origine vasovagale con Patter di brugada di tipo II spontaneo all’arrivo in PS e successivo ECG basale con ritardo di conduzione destra il giorno seguente ma presenza di Pattern di tipo II ed I al secondo spazio intercostale . Test con Ajmalina con comparsa di alterazioni tipo I di Brugada. Studio elettrofisiologico sotto Ajmalina con stimolazione ventricolare programmata con singolo, doppio e triplo extrastimolo in apice e sul tratto di efflusso del ventricolo destro senza ottenere l’induzione di aritmie ventricolari, segnalata solo induzione di breve episodio di fibrillazione atriale con cardioversione spontanea a ritmo sinusale. Era stata programmata una vista di controllo aritmologica di controllo presso l’Ospedale careggi in data 05.12.2022 che il paziente deve ancora effettuare ”.
In data 15 dicembre 2022, veniva emesso, a seguito di impugnazione del primo provvedimento di non idoneità permanente al s.m.i., il verbale della Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza Roma, che statuiva “... si prende visione del referto di visita cardiologica datato 6-12-2022 a firma del Capitano me. V Di N, che si sintetizza con diagnosi di paziente con positività per pattern di Brugada tipo I farmacologicamente indotto in attesa di controllo aritmologico . ..Giudizio diagnostico: Pattern di Brugada tipo I farmacologicamente indotto” . Il ricorrente per le infermità di cui al giudizio diagnostico è stato dunque giudicato da questa commissione: “ 1) permanentemente non idoneo al servizio di Istituto nell’Arma dei Carabinieri in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto a decorrere dalla data del presente verbale. 2) si reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’AD...controindicate attività e/o mansioni particolarmente stressanti per l’apparato cardiaco. 3) la non idoneità permanente assoluta è determinata da infermità che, sulla base degli atti, risultano non dipendenti da causa di servizio... ”.
Con il ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento medico legale del Comando Sanità e Veterinaria - Commissione Medica Interforze di 2^ istanza Roma del 15 dicembre 2022, con cui il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- è stato dichiarato non idoneo al servizio di istituto nell'Arma dei Carabinieri, il provvedimento medico legale della C.M.O. di Firenze del 19 luglio 2022 con il quale il ricorrente veniva reso non idoneo temporaneamente al SMI nell'Arma dei CC per giorni 30 e il provvedimento medico legale della C.M.O. di Firenze del 6 ottobre 2022 con il quale il ricorrente veniva reso non idoneo permanentemente al SMI nell'Arma dei CC e da porre in congedo assoluto, ma si idoneo al transito ai ruoli civili.
Avverso gli atti impugnati il ricorrente ha dedotto l’illegittimità per: violazione di Legge ovvero violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e s.m. per motivazione carente, erronea, errata, violazione di legge per erronea, errata, inconferente interpretazione della Direttiva Tecnica di cui al d.m. Ministero della Difesa del 04.06.2016 recante “ Accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare ”, eccesso di potere per difetto di istruttoria e per travisamento del fatto, ingiustizia manifesta per insussistenza del presupposto, contrasto del giudizio di non idoneità con le certificazioni provenienti da strutture pubbliche e/o provate convenzionate.
Con ordinanza n. 177 del 25 maggio 2023, questo Tribunale ha ritenuto che le ragioni fatte valere dal ricorrente potessero essere efficacemente tutelate mediante immediata fissazione dell’udienza di discussione del merito del ricorso, prevista per il 22 novembre 2023.
All’udienza pubblica del 22 novembre 2023 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. – Al fine di esaminare le censure dedotte dal ricorrente è necessario procedere ad una breve sintesi dei fatti che hanno caratterizzato la vicenda oggetto della presente controversia.
Come evidenziato nel ricorso e come emerge nella parte in fatto, in data 16 giugno 2022 il ricorrente veniva ricoverato presso il Dipartimento DAI cardiotoracovascolare dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze e veniva sottoposto a plurimi accertamenti strumentali oltre che a consulenze specialistiche che consentivano di inquadrare una condizione compatibile con Pattern di Brugada tipo 2 e test Ajmalina positivo.
Più precisamente, in data 22 giugno 2022, il militare veniva dimesso con la seguente diagnosi: “... paziente con pattern di Brugada tipo 2 e test Ajmalina positivo. Lo studio elettrofisiologico, effettuato in presenza di pattern tipo 1, non ha indotto tachiaritmie ventricolari. La sincope in anamnesi è di origine vaso-vagale ”.
È lo stesso ricorrente ad evidenziare che, successivamente alle dimissioni dall’Ospedale - il giorno 1° luglio 2022 - il militare si sottoponeva a nuovo controllo specialistico presso l’Ambulatorio di Elettrofisiologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e che il referto dei dott.ri T G e P P che eseguivano visita aritmologica attestava “... episodio di sincope vasovagale in paziente con patter di Brugada di tipo 1 indotto farmacologicamente. Studio elettrofisiologico negativo per induzione di aritmie ventricolari. Assenza di cardiopatia strutturale. Basso profilo di rischio aritmico ... ”.
Anche il consulente di controparte, il dr. C, afferma che, nel caso in esame, si tratta di pattern di Brugada. Più precisamente, nella relazione del dr. C, si legge: “ Tale quadro clinico non rientra nei requisiti condivisi dalla comunità scientifica internazionale per porre diagnosi di sindrome di Brugada e, trattandosi di un solo pattern di Brugada, non riveste alcun ruolo in termini di mortalità o maggior rischio cardiaco, come dimostrato dai numerosi studi scientifici testé citati”.
In data 19 luglio 2022, il ricorrente veniva sottoposto ad accertamento dell’Idoneità al Servizio d’Istituto presso la Commissione Medica di Verifica di Firenze, il cui giudizio diagnostico era “ episodio presincopale di natura vaso-vagale in pz con pattern di Brugada tipo 2, in attesa ulteriori accertamenti ”. Pertanto veniva giudicato “ Non idoneo temporaneamente allo SMI nell’Arma dei CC per gg. 30 (trenta) ”.
Seguiva, in data 6 ottobre 2022, aggiuntivo verbale di Commissione Medica di verifica di Firenze di 1^ Istanza in cui, dopo aver indicato tra gli esami obiettivi e accertamenti clinici e strumentali tutti quelli indicati dal ricorrente nel ricorso (Visita aritmologica dr. Pierangeli del 1° luglio 2022, visita Palamà, certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, Ecocardiogramma del 7 luglio 2022), si evidenziava “ Giudizio diagnostico Pattern Brugada tipo I indotto al test dell’ajmalina ” e veniva emesso nei confronti del ricorrente il giudizio diagnostico che segue: “ È non idoneo permanentemente al SMI nei CC e da porre in congedo assoluto. SI idoneo ad essere impiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ai sensi del Dlgs. 15-03-2010 num. 66, art. 930 e D.I.del 18.04.2022. Non sussiste alcuna controindicazione per il reimpiego proposto. L’infermità di cui al giudizio diagnostico risulta allo stato degli atti non dipendente da causa di servizio ”.
Si evidenzia che, lo stesso dr. Zefferino Palamà, specialista aritmologo presso la Casa di Cura Villa Verde di Taranto, nella sua relazione, concludeva per “ episodio presincopale di natura vasovagale in paziente con pattern di Brugada di tipo 2. Pattern di Brugada di tipo 1 indotto da bloccanti dei canali del sodio. Studio elettrofisiologico (ad elevata aggressività) negativo per inducibilità di aritmie ventricolari. Assenza di cardiopatia strutturale agli esami effettuati. Basso profilo di rischio aritmico ... ”.
Su richiesta dell’interessato, il giorno 3 dicembre 2022 si esprimeva con la propria relazione cardiologica il Col. CC A P, Capo Reparto di Cardiologia - nonché componente CC CMO di Taranto - effettuata presso il Reparto di Cardiologia del Centro ospedaliero Militare “MO Giulio Venticinque” di Taranto, il quale, sulla base della documentazione in visione e della visita cardiologica eseguita concludeva per “ pregresso episodio presincopale di origine vaso vagale in pz con pattern di Brugada tipo II e pattern di Brugada tipo I indotto da bloccanti dei canali del sodio, in assenza di sintomatologia, familiarità e cardiopatia strutturale, con basso profilo di rischio aritmico ”.
Successivamente, in data 6 dicembre 2022, seguiva visita cardiologica del ricorrente con elettrocardiogramma presso il Policlinico Militare di Roma Celio - Dipartimento Medicina - UOC emodinamica/cardiochirurgia a cura della Cap. Sa (me) V di N ove veniva riscontrato “ Paziente con pregresso episodio pre-sincopale di verosimile origine vasovagale con Patter di brugada di tipo II spontaneo all’arrivo in PS e successivo ECG basale con ritardo di conduzione destra il giorno seguente ma presenza di Pattern di tipo II ed I al secondo spazio intercostale. Test con Ajmalina con comparsa di alterazioni tipo I di Brugada. Studio elettrofisiologico sotto Ajmalina con stimolazione ventricolare programmata con singolo, doppio e triplo extrastimolo in apice e sul tratto di efflusso del ventricolo destro senza ottenere l’induzione di aritmie ventricolari, segnalata solo induzione di breve episodio di fibrillazione atriale con cardioversione spontanea a ritmo sinusale. Era stata programmata una vista di controllo aritmologica di controllo presso l’Ospedale careggi in data 05.12.2022 che il paziente deve ancora effettuare ”.
In data 15 dicembre 2022, veniva emesso, a seguito di impugnazione del primo provvedimento di non idoneità permanente al s.m.i., il verbale della Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza Roma, che statuiva “... si prende visione del referto di visita cardiologica datato 6-12-2022 a firma del Capitano me. V Di N, che si sintetizza con diagnosi di paziente con positività per pattern di Brugada tipo I farmacologicamente indotto in attesa di controllo aritmologico ...Giudizio diagnostico: Pattern di Brugada tipo I farmacologicamente indotto ”. Il ricorrente per le infermità di cui al giudizio diagnostico è stato dunque giudicato da questa commissione: “ 1) permanentemente non idoneo al servizio di Istituto nell’Arma dei Carabinieri in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto a decorrere dalla data del presente verbale. 2) si reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’AD...controindicate attività e/o mansioni particolarmente stressanti per l’apparato cardiaco. 3) la non idoneità permanente assoluta è determinata da infermità che, sulla base degli atti, risultano non dipendenti da causa di servizio ...”.
In data 9 febbraio 2023, il ricorrente si sottoponeva a visita cardiologica presso uno Specialista Cardiologo, dr. Pietro Delise, specialista in cardiologia, aritmologia e medicina dello sport.
Nel referto della visita cardiologica emergeva quanto segue “ Familiarità negativa. Non sincopi a riposo. Non segni di cardiopatia. Non evidenza allo stato attuale di pattern di Brugada tipo 1 neppure in II e 4 III spazio intercostale. Studio elettrofisiologico negativo per induzione di aritmie. Test alla flecainide riferito positivo (manca documentazione). In sostanza non vi sono elementi per la diagnosi di s. di Brugada. Anche nella ipotesi della positività del test all’ajmalina non esistono elementi di rischio in base allo score di Sieira-Brugada (0 punti, rischio virtuale) e allo score di SHANGAI (punti 3 rischio oltre 3,5 punti) ”.
In primis , il Collegio evidenzia che, dagli atti depositati in giudizio emerge che, nel caso in esame, non è in discussione il tipo di patologia di cui soffre il ricorrente.
Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, infatti, la Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza Roma, come confermato anche nella memoria dell’Avvocatura dello Stato del 18 maggio 2023, ha dato atto della presenza del pattern di Brugada di tipo 1 farmacoindotto, mentre non ha diagnosticato la Sindrome di Brugada. Ne deriva l’inesistenza del dedotto errore diagnostico, ovvero travisamento del fatto/del presupposto, commesso dalla Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza Roma nel suo giudizio.
Ne deriva che, sotto questo profilo, le parti giungono alla medesima conclusione: sia la Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza Roma, sia gli organi della sanità pubblica che hanno avuto in cura il ricorrente, hanno ritenuto che in quest’ultimo fosse presente il pattern di Brugada di tipo I farmacoindotto.
È lo stesso ricorrente, nel gravame, a riconoscere la sussistenza del pattern di Brugada: “ Vale la pena di rimarcare che a seguito di accertamenti plurimi eseguiti sul ricorrente (vedasi documentazione in atti), all’atto delle dimissioni e quali raccomandazioni finali non è mai prevista la valutazione di un impianto di defribillazione automatica, trattamento chirurgico indispensabile, invece, per chi sia affetto da Sindrome di Brugada e ciò per l’ovvio motivo che non trattasi di sindrome ma di Pattern, la cui differenza è valutabile anche dal diverso meccanismo elettrofisiologico ”.
Ciò posto, la questione controversa è limitata dunque alle conseguenze sul ricorrente, determinate dalla presenza del pattern di Brugada, in termini di idoneità al servizio militare.
La Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza Roma, infatti, con approccio cautelativo e volto a salvaguardare l’incolumità psico-fisica dei propri militari, ha ritenuto che anche la sola presenza del pattern di Brugada fosse già sufficiente a determinare l’inidoneità del militare, a causa della situazione di rischio in cui viene a trovarsi il soggetto in tale condizione, mentre il ricorrente sostiene che solo la sindrome certificata possa condurre ad una simile conclusione.
Più nello specifico, nel primo ed unico motivo di ricorso, il ricorrente, in primis , sostiene che il provvedimento di inidoneità permanente al SMI sia stato fondato su una motivazione non contemplata all’interno del d.m. 4 giugno 2014, lettera L, punto 3), tra le cause di non idoneità al servizio militare. In particolare, il ricorrente evidenzia che il pattern di Brugada non è contemplato tra i motivi di inidoneità fisica, diversamente dalla sindrome di Brugada, che, invece, costituisce causa escludente, sottolineando che, come argomentato dal dott. Delise prima e nella consulenza tecnica del dott. S, il pattern di Brugada non equivale a Sindrome di Brugada. Il ricorrente sostiene che chi ha il pattern di Brugada con rischio aritmico basso, se non gli è stata diagnosticata la Sindrome di Brugada, sia un soggetto sostanzialmente sano.
Sul punto, il Collegio si limita ad osservare che nel d.m. 4 giugno 2014 “ Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare ”, nelle avvertenze, al punto 2, è precisato che “ Per il personale militare di carriera già in servizio l'elenco costituisce solo una guida di orientamento;per detto personale il giudizio di idoneità dovrà essere espresso in relazione all'età, al grado, alla categoria e agli incarichi, nonché alle particolari norme che ne regolano la posizione e lo stato giuridico ” e, al punto 8, che “ Per le patologie non specificate nell'elenco o nella presente direttiva si applicano le disposizioni riguardanti l'apparato o l'organo interessato, facendo ricorso al criterio dell'analogia o dell'equivalenza con le imperfezioni e le infermità ivi contemplate ”.
Ne consegue che, non solo le patologie espressamente indicate possono determinare l’inidoneità (per queste, peraltro, il giudizio è vincolato), ma anche per altre patologie non espressamente elencate le Commissioni mediche militari possono giungere a ritenere il soggetto non idoneo al servizio militare secondo una valutazione discrezionale.
Pertanto, dall’assenza della precisa indicazione del pattern di Brugada tra le cause di non idoneità al servizio militare non può farsi automaticamente discendere l’illegittimità delle valutazioni espresse dalle Commissioni mediche militari che, come si evidenzierà meglio in seguito, sono caratterizzate da ampia discrezionalità tecnica.
Più nello specifico, la Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma, sotto la voce “ Esame obiettivo e accertamenti clinici e strumentali” ha evidenziato: “si invia al P.M. “Celio” di Roma per accertamenti specialistici. Si prende visione del referto di visita cardiologica datato 6-12-2022 a firma del Capitano me. V Di N, che si sintetizza con diagnosi di paziente con positività per pattern di Brugada tipo I farmacologicamente indotto in attesa di controllo aritmologico ” e, nella motivazione: “ Il giudizio emesso dalla Commissione ha tenuto conto di tutta la storia clinica del ricorrente, nonché degli accertamenti prodotti, e delle risultanze specialistiche apprezzate in sede di visita diretta presso il P.M. Celio di Roma. Ciò posto emerge con chiarezza un quadro elettrofisiologico cardiaco che non permette la restituzione al servizio nell’Arma dei Carabinieri del ricorrente, stante anche la possibilità evolutiva della condizione patologica sofferta nel senso di un peggioramento ”.
A supporto della valutazione espressa dalla Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma circa la situazione di rischio che caratterizza il ricorrente, si richiama quanto emerge dalla relazione di degenza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze: “ Anamnesi Prossima…Il paziente accede in reparto per gli accertamenti del caso. In reparto all’ECG basale evidenza di ritardo di conduzione destra con V1 e V2 a livello del 4° spazio intercostale;alterazioni della ripolarizzazione tipo 2 di Brugada e tipo 1 con V1 e V2 posizionati a livello del 2° spazio intercostale. Eseguito test all’Ajmalina (1 mg/Kg di Ajmalina ev in 10 minuti) con successiva comparsa di alterazioni tipo 1 di Brugada con V1 V2 in 2 spz e 4 spazio intercostale. È stata inoltre eseguita RMN cardiaca che non ha mostrato reperti significativi. Allo studio elettrofisiologico somministrata nuovamente Ajmalina con comparsa di pattern di Brugada tipo 1… ”.
Nella relazione, come Anamnesi familiare, viene evidenziato altresì quanto segue: “ Zio paterno morto improvvisamente all’età di 35 aa (cause non note, non eseguita autopsia) ” e vengono anche prescritte al ricorrente tutta una serie di puntuali raccomandazioni, quali, ad esempio, evitare l’eccesiva assunzione di alcool, evitare pasti abbondanti, evitare assolutamente certe medicine, il “ trattare prontamente un eventuale stato febbrile con la somministrazione di antipiretici” , ecc…).
Non a caso, nel verbale della visita del 6 ottobre 2022, all’esito della quale il ricorrente veniva giudicato permanentemente inidoneo al s.m.i., la Commissione medica di verifica di Firenze, nei dati anamnestici, annotava: “ Alla dimissione sono allegate le prescrizioni e le norme di condotta relative alla presenza della sindrome di Brugada, relative alle limitazioni nell’assunzione di farmaci specifici e particolare attenzione in caso di eventuale stato febbrile ”.
Sempre nella relazione di degenza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze si consiglia al ricorrente di sottoporsi a consulenza genetica presso l’Ospedale pediatrico Meyer, nonché la valutazione dei consanguinei di primo grado. Dagli atti depositati in giudizio non risulta che il ricorrente si sia sottoposto a questi test.
Sul punto, si osserva che secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, le valutazioni effettuate dalla Commissione Medica in sede di giudizio di idoneità al servizio militare costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnico-amministrativa, sindacabili solo per ingiustizia, irragionevolezza, illogicità, travisamento di fatto o difetto di istruttoria (Cons. Stato, sez. III, 6 agosto 2015, n. 3878).
Il Consiglio di Stato ha ulteriormente chiarito che “… Il giudizio della Commissione medica ospedaliere rientra, infatti, nella discrezionalità tecnica di tale organo, che perviene alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica. Di conseguenza, il sindacato che il giudizio della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte da tali organi tecnici deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, non essendo consentito in alcun caso al giudicante di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico nell'esercizio di un'attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale del giudice” (Cons. Stato, sez. IV, 18 giugno 2019, n. 4126).
Ebbene, il Collegio ritiene che non sussistano elementi tali per ritenere irragionevole, illogico o viziato da travisamento dei fatti o difetto di istruttoria il giudizio espresso dalla Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma, anche tenuto conto che è pacifica la riscontrata presenza nel ricorrente del pattern di Brugada di tipo 1, nonché della completezza dell’istruttoria, come ben emerge dalla visita specialistica presso il Policlinico Militare Celio e dall’ulteriore documentazione depositata in giudizio e puntualmente valutata dalla Commissione medica militare.
Nella memoria del 18 maggio 2023, l’Avvocatura dello Stato, ha evidenziato ulteriormente che la pesantezza e gravosità dello sforzo fisico e psicologico, il tipo di attività, i contesti anche bellici e le condizioni ambientali in cui un militare dell'Arma si trova ad operare, non sono situazioni affrontabili da un soggetto che presenta il pattern di Brugada in quanto potenzialmente letali (si pensi soltanto al rischio connesso all'aumento della temperatura corporea) ovvero idonee ad aggravare la patologia, circostanza quest'ultima presa specificamente in considerazione dalla Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza di Roma.
Alla luce di quanto sopra evidenziato e, soprattutto, degli specifici esiti degli accertamenti effettuati dalle commissioni sanitarie militari, si ritiene non sia rilevante l’attestata idoneità all’attività sportiva che non esclude infatti la presenza del pattern di Brugada, anche tenuto conto che l'attività sportiva agonistica non si ritiene paragonabile allo sforzo connesso allo svolgimento quotidiano del servizio militare attivo, nel corso del quale, in fase di attività di addestramento fisico, il ricorrente ha riportato una presincope tale da giustificare un ricovero ospedaliero. Anche le perizie di parte non sono idonee a dimostrare l’uso di metodi errati da parte delle commissioni sanitarie militari medesime nell’accertare la condizione sanitaria del ricorrente, o elementi di irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità.
Peraltro, per escludere il rischio, il dott. C nella sua relazione fa riferimento a “ uno studio relativo alla prevalenza ed alla prognosi dei soggetti giovani affetti da pattern di Brugada. Suddetto studio, condotto su 2479 soggetti di età compresa tra 18-30 anni (proprio l’età del -OMISSIS-, nota del CTP), per un periodo lunghissimo di follow-up pari a 21 anni, ha concluso per l’assoluta assenza di mortalità o aritmie ventricolari a rischio nell’intero periodo di osservazione . Ancora, conclude questo studio affermando che “nei pazienti asintomatici senza storia familiare (parenti di I II grado) di morte improvvisa cardiaca, il riscontro di pattern di Brugada di tipo 2 o 3 all’ECG (come nel nostro caso per il tipo 2, il riscontro di pattern di Brugada di tipo 2 o 3 all’ECG (come nel nostro caso per il tipo 2, nota del CTP) è da considerarsi come una variante normale piuttosto che un fattore predittivo di una potenziale aritmia maligna ”;tuttavia, al ricorrente è stato riscontrato un pattern di tipo 1, come lo stesso C ricorda nell'elaborato: “ Afferma lo studio del Prof. Brugada che, una volta evidenziato un ECG con pattern di tipo 1 Brugada (come poteva essere il caso de quo) in più di una derivazione precordiale ed esclusa la presenza di altri fattori scatenanti forme simil-Brugada (come effettivamente avvenuto nel caso in esame a seguito dei numerosi controlli espletati dal -OMISSIS-) è necessario ricercare la presenza di dati clinici per confermare la diagnosi di Sindrome di Brugada ”.
In merito alla suddetta relazione, l’Avvocatura dello Stato ha evidenziato altresì che, laddove il dr. C afferma di ritenere irrilevante il pattern di Brugada da un punto di vista di maggiore mortalità o maggior rischio cardiaco, egli non tiene conto del fattore di aggravio fisico e psichico connesso allo specifico impiego militare.
Sul punto, il Consiglio di Stato ha evidenziato che “ gli unici organi abilitati al giudizio medico legale circa l’idoneità al servizio militare sono quelli tecnici incardinati presso l’amministrazione militare le cui valutazioni non possono essere scalfite da quelle provenienti da altre strutture sanitarie (pubbliche o private che siano)” ((Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2010, n. 3675)
In questo senso, il ricorso del ricorrente, ancorché fondato “ anche sulla scorta di una consulenza svolta da un professionista di parte all’uopo incaricato, non assume la radicale ed intrinseca inattendibilità tecnica delle conclusioni raggiunte dall’Amministrazione, ma ne contesta la condivisibilità, veicolando, dunque, una critica di puro merito: in tal modo, tuttavia, si penetra nel nucleo vivo della valutazione tecnica operata dal Comitato, i cui esiti, per giurisprudenza consolidata, non possono essere contestati alla luce di difforme conclusioni raggiunte da sanitari compulsati autonomamente dalla parte, atteso che la legge ha inteso riservare i relativi accertamenti esclusivamente ai competenti organi dell’Amministrazione ” (Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2017, n. 4619).
Invero, è stato osservato che " L'idoneità psico-fisica richiesta per l'arruolamento non consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica (ragionevolmente esigibile proprio in relazione alle caratteristiche particolari di impiego operativo degli appartenenti alle Forze Armate) che ben può essere impedita anche da alterazioni od imperfezioni organiche di carattere non patologico;inoltre, il riscontro di siffatta prestanza fisica è demandato ad un apprezzamento tecnico discrezionale di spettanza esclusiva dell'amministrazione militare…Tali requisiti, ovviamente, devono permanere per tutta la durata dell'impiego: si è detto ancora di recente che (Consiglio di Stato, sez. IV, 09/11/2015, n. 5085) "nel procedimento di accertamento dell'idoneità sufficiente, rispetto ai profili sanitari occorrenti per il mantenimento del militare in servizio, il giudizio di inidoneità non equivale per forza al riconoscimento dell'esistenza di uno stato patologico globale e permanente, ma significa solo che le caratteristiche fisiche del militare non corrispondono più ai livelli richiesti per il buono e duraturo espletamento d'un servizio, spesso di particolare gravosità” (Cons. Stato, sez. IV, 23 giugno 2017, n. 3071).
Inoltre, il T.A.R. Milano si è espresso in questi termini: “ Il ricorrente sostiene poi che non sarebbe affetto da sindrome di Brugada conclamata, non presentando sintomi riconducibili a tale quadro patologico, ma da “pattern”, ovvero segni compatibili con la sospetta sindrome di Brugada. Anche questa affermazione è stata smentita dal verificatore che ha confermato l’attendibilità della diagnosi di sindrome di Brugada effettuata dall’amministrazione, ha affermato che “anche in assenza di sintomi si deve parlare di sindrome di Brugada e non di “pattern” o “fenomeno” e che la canalopatia da cui è affetto potrebbe comportare eventi aritmici imprevedibili, anche se al momento non presenta sintomi. " (T.A.R. Lombardia, sez. I, 10 febbraio 2016, n. 256).
Il motivo di ricorso complessivamente considerato pertanto non coglie nel segno.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto il Collegio non ritiene di poter accogliere la richiesta di ulteriori incombenti istruttori (verificazione o CTU) di tipo medico legale accertanti l’idoneità psico-fisica del ricorrente e la compatibilità dello stesso con il servizio militare incondizionato.
Infatti, come emerge da tutto quanto sopra evidenziato, la questione controversa non è la condizione sanitaria del ricorrente (che per tutti non è rappresentata dalla sindrome di Brugada, ma dalla presenza del pattern di Brugada), ma il giudizio altamente discrezionale sul se tale condizione pacificamente riscontrata nel ricorrente permetta o no di giudicarlo idoneo all’impiego militare nell’Arma dei Carabinieri.
Il ricorso pertanto è infondato e va respinto.
Considerata la natura della controversia sussistono valide ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.