TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2019-04-02, n. 201900088

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2019-04-02, n. 201900088
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201900088
Data del deposito : 2 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/04/2019

N. 00088/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00100/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 100 del 2018, proposto da
Maximilian S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, Corso Italia, n. 10;

contro

Comune di M, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati J P e V M, con domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale, in M, Portici, n. 192;

per l'accertamento e la declaratoria

dell'illegittimità del comportamento serbato dal Comune di M,

nonché per l'annullamento

1) della nota del Vicesindaco del Comune di M dd. 13.2.2018, prot. 12616, avente il seguente oggetto “incremento di cubatura ai sensi della delibera di G.P. n. 1609/2009 – IN SANATORIA p.ed. 1272 C.C. M – Via Portici 323”, concernente il rifiuto di provvedere sulla domanda presentata da Maximilian Srl in data 10.1.2018, notificata in data 22.2.2018,

2) del non conosciuto ed ivi richiamato parere della Commissione edilizia dd. 12.7.2017,

3) se e per quanto occorrer debba, dell'ordinanza del Comune di M n. 82/2018 dd. 26.2.2018 prot. 14945, avente ad oggetto “ordinanza di autorizzazione all'accesso alla p.ed. 1272 C.C. M - Via Portici 323, M ai fini di sopralluogo (art. 4 L.P 13/97)”,

4) se e per quanto occorrer debba, dell'ordinanza del Comune di M n. 103/2018 dd. 13.3.2018 prot. 19357, avente ad oggetto “ordinanza di autorizzazione all'accesso alla p.ed. 1272 C.C. M - Via Portici 323, M ai fini di sopralluogo (art. 4 L.P 13/97)”,

nonché di ogni ulteriore atto presupposto, infraprocedimentale, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di M;

Visto l’atto recante motivi aggiunti depositato il 3 ottobre 2018;

Vista l’ordinanza collegiale n. 306/2018;

Visto l’atto recante motivi aggiunti depositato il 4 gennaio 2019;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2019 la consigliere L P L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La società ricorrente Maximilian Srl espone di essere proprietaria dell’edificio costituito dalla p.ed. 1272, C.C. M, ubicato in via Portici, n. 323, in pieno centro storico, ricompreso quale unità di intervento 23 nel “Piano di recupero Settore A8”, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3935 del 4 novembre 2003 (doc. 3 del Comune).

Con domanda del 4 giugno 2013 la società ricorrente presentava al Comune di M una domanda di concessione edilizia, volta a sopraelevare di un piano l’edificio. In particolare, la ricorrente intendeva costruire sul lastrico solare un nuovo appartamento, utilizzando il c.d. bonus cubatura derivante dalla riqualificazione energetica dell’edificio (doc.ti 5, 5a, 5b e 5c del Comune).

Il Comune di M accoglieva la domanda, rilasciando la concessione edilizia con prescrizioni n. 343 del 17 dicembre 2013 (doc. 6 del Comune).

In data 20 maggio 2015 il tecnico incaricato del Comune di M eseguiva un sopralluogo di cantiere, nel corso del quale venivano riscontrate numerose irregolarità (doc. 7 del Comune).

Con nota del 29 maggio 2015 l’Amministrazione comunale comunicava alla ricorrente l’avvio del procedimento per l’adozione del provvedimento di demolizione e ripristino delle opere realizzate abusivamente (doc. 8 del Comune).

Successivamente la ricorrente presentava alcuni progetti in sanatoria e/o in variante, tra cui la domanda in sanatoria del 20 giugno 2017, che mirava, tra l’altro, a sanare la copertura del tetto dell’edificio, che risultava modificata rispetto a quanto autorizzato con la concessione edilizia del 2013 (doc. 9 - 9d del Comune).

Invero, il progetto concessionato prevedeva la realizzazione di un tetto a falde, in cui erano inseriti due abbaini con due piccole terrazze accessorie (doc. 5c). Con l’atto concessorio il Comune aveva prescritto, tra l’altro, di aumentare le falde laterali alle due terrazze, così che la copertura potesse assumere la veste di tetto, nonché di ridurre la larghezza dei due abbaini, affinché fosse possibile considerarli tali (doc. 6 del Comune).

La Commissione edilizia di M esaminava il progetto nella seduta del 12 luglio 2017 ed esprimeva parere negativo sulla base delle seguenti considerazioni:

- ai sensi dell’art. 12 delle norme di attuazione al piano di recupero A8 il manto di copertura della costruzione deve essere realizzato in coppi di laterizio con un’adeguata pendenza;
la modestissima pendenza proposta non può ritenersi adeguata per la collocazione di coppi (i tetti con coppi in laterizio presenti nella zona A8 presentano pendenze sensibilmente superiori):

- già in passato la Commissione edilizia aveva censurato progetti relativi allo stesso immobile che presentavano pendenze minime per la copertura della costruzione;

- nel progetto concessionato è stata autorizzata una pendenza modestissima solo per gli abbaini, perché l’art. 12 delle norme di attuazione al piano di recupero A8 esclude espressamente gli abbaini dal rispetto del requisito citato della pendenza adeguata;
nel progetto, il resto del tetto aveva una pendenza adeguata, aderendo così al dettato normativo;

- il progetto presentava incongruità tra diverse tavole (doc. 10 del Comune).

L’Amministrazione comunale comunicava quindi alla ricorrente che i sopra esposti motivi ostavano all’accoglimento della sua domanda di sanatoria (doc. 11 del Comune).

Con nota del 13 ottobre 2017 il Comune di M comunicava alla ricorrente il rigetto definitivo della domanda di sanatoria, sulla scorta degli stessi motivi, dopo aver preso atto che la ricorrente non aveva presentato osservazioni entro i termini di legge (doc. 12 del Comune).

In data 10 gennaio 2018 la società ricorrente presentava al Comune di M una nuova domanda di concessione edilizia in sanatoria (doc.ti 13, 13a e 13b del Comune).

Con l’impugnata nota del 13 febbraio 2018 il Vicesindaco di M comunicava alla ricorrente che “il progetto sopra nominato, essendo di fatto rimasto invariato rispetto a quello già valutato negativamente in sede di Commissione Edilizia dd. 12.7.2017, non presenta elementi che possano indurre all’apertura di un nuovo procedimento” (doc. 14 del Comune).

Successivamente, il Comune di M riprendeva il procedimento volto all’adozione del provvedimento di demolizione e ripristino, notificando alla ricorrente l’ordinanza di autorizzazione all’accesso ai luoghi n. 82 del 26 febbraio 2018 (doc. 15 del Comune).

Preso atto della richiesta del legale rappresentante della società ricorrente di rinviare ad altra data il sopralluogo, l’Amministrazione notificava alla ricorrente l’ordinanza di autorizzazione all’accesso ai luoghi n. 103 del 13 marzo 2018 (doc. 16 del Comune).

A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

1. “In via assorbente: violazione del principio dell’obbligo di avviare il procedimento a fronte di istanza del privato. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 L. 241/1990 e relativa normativa di recepimento. Rifiuto di esercitare i poteri amministrativi e di trattare la domanda del privato. Violazione dei principi di leale collaborazione, buona fede e buon andamento ex art. 97 Cost. da parte della P.A.”;

2. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 80, 82, 85, co. 1 e 2, 86

LP

13/1997. Violazione del principio dell’obbligo di provvedere da parte della P.A. Eccesso di potere per sviamento, manifesta irragionevolezza ed arbitrarietà, per travisamento dei presupposti di fatto e difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990;
eccesso di potere per motivazione insufficiente e generica”;

In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il dichiarato rifiuto ad esaminare la domanda edilizia venisse qualificato come un provvedimento di rigetto:

3. “Eccesso di potere per violazione degli artt. 70, comma 1-bis, 80, 82, 85, commi 1 e 2, 86, 115, comma 4, in relazione agli artt. 80, 82, 85, commi 1 e 2, e 86

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