TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-10-05, n. 202106238

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-10-05, n. 202106238
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202106238
Data del deposito : 5 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/10/2021

N. 06238/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02744/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2744 del 2019, proposto da
E P, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni D'Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza a giudicato sul decreto n. 1605/11 v.g. , n. cron. 966/2012, rep. n. 1240/2012, della Corte d’Appello di Napoli, III sezione civile.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2021 la dott.ssa M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con il presente ricorso, ritualmente proposto, il nominato in epigrafe ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto decisorio della Corte di Appello di Napoli, concernente l’equa riparazione ex lege n. 89/2001, meglio in epigrafe individuato, con il quale il ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento in suo favore della somma di € 5.916,64, oltre interessi legali dalla pubblicazione del decreto al saldo.

In aggiunta alla domanda principale ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta, con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento, nonché la condanna dell’Amministrazione alle spese funzionali al giudizio di ottemperanza e relative al presente giudizio.

Il Ministero della Giustizia, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.

Alla camera di consiglio del 28 settembre 2021, preso atto delle note d’udienza depositate da parte ricorrente in data 27 settembre 2021, la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

2.- Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti che seguono.

Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda, essendo il decreto in questione divenuto definitivo stante la mancata proposizione di ricorso per Cassazione, come da certificato in atti emesso dalla competente cancelleria della Corte di Appello di Napoli (cfr. allegato 005 della produzione di parte ricorrente).

In tal senso, l’art. 112, comma 2, c.p.a. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1484). Ne discende pertanto l’idoneità del titolo all’esecuzione, attesa la persistente ed ingiustificata inerzia dell’amministrazione, che non ha comprovato l’avvenuto pagamento (Cass. SS.UU. n. 13533/2001).

Risultano, inoltre, espletati entrambi gli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza in relazione ai crediti di cui alla legge Pinto:

a) in data 20 settembre 2012 (cfr. allegato 003 della produzione di parte ricorrente) il decreto decisorio è stato notificato presso la sede reale del Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997 ed è trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica senza che il Ministero della Giustizia abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile;

b) in data 7 dicembre 2018 è stata presentata a mezzo PEC (cfr. allegato 004 della produzione di parte ricorrente) l’autodichiarazione di cui all’art. 5- sexies della legge n. 89/2001, come introdotto dalla legge n. 208/2015 (cosiddetta legge di stabilità 2016), ed è decorso infruttuosamente il termine di sei mesi dalla presentazione della stessa.

A tutt’oggi la risalente debitoria non risulta saldata.

La domanda attorea va quindi accolta e, per l’effetto, va dichiarato l'obbligo del Ministero della Giustizia di dare esecuzione al decreto in epigrafe e, pertanto, di provvedere al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.916, 64, oltre interessi come regolati in decreto e fino al soddisfo, ove la suddetta somma non sia stata comunque, nelle more, erogata o percepita, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora Commissario ad acta un dirigente amministrativo dell’amministrazione giudiziaria, con facoltà di subdelega, da individuarsi a cura del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, che, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente.

Si ricorda che ai sensi del comma 2 del suddetto art. 5- sexies della legge n. 89/2001 l’autodichiarazione “ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione.”.

Il compenso del commissario ad acta rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5- sexies (Modalità di pagamento) della legge n. 89/2001, così come inserito dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.

Per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. III, Sent., 28/10/2009, n. 1798;
T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094).

Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese, diritti e onorari successivi al decreto sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo e alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale;
non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010, n. 699;
T.A.R. Lazio - Latina, sez. I, 22 dicembre 2009, n. 1348;
Tar Campania – Napoli n. 9145/05;
T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03;
C.d.S., sez. IV, n. 2490/01;
C.d.S., sez. IV, n. 175/87).

Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma, una volta scelta questa seconda via, non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. III, 14.07.2009, n. 1268).

Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato sono, quindi, dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidati, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite ( cfr., ex multis , TAR Campania - Napoli, Sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4328 cit.).

Si precisa che - stante la natura informatica dei documenti prodotti, e segnatamente del titolo esecutivo rappresentato dalla copia esecutiva di sentenza del giudice ordinario - all’atto del pagamento dovrà essere apposta sull’originale cartaceo dello stesso adeguata quietanza ex art. 1199 c.c., con l’attestazione dell'adempimento dell'obbligazione, ovvero il titolo cartaceo originale dovrà essere consegnato nelle mani dell’ente debitore, eventualmente tramite il Commissario ad acta qualora lo stesso abbia ad insediarsi.

3.- Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico del Ministero della Giustizia, nell’importo liquidato nel dispositivo, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, tenuto conto della linearità e serialità della controversia.

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