TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-10-05, n. 202106238
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Testo completo
Pubblicato il 05/10/2021
N. 06238/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02744/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2744 del 2019, proposto da
E P, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni D'Ambrosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza a giudicato sul decreto n. 1605/11 v.g. , n. cron. 966/2012, rep. n. 1240/2012, della Corte d’Appello di Napoli, III sezione civile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2021 la dott.ssa M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il presente ricorso, ritualmente proposto, il nominato in epigrafe ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto decisorio della Corte di Appello di Napoli, concernente l’equa riparazione ex lege n. 89/2001, meglio in epigrafe individuato, con il quale il ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento in suo favore della somma di € 5.916,64, oltre interessi legali dalla pubblicazione del decreto al saldo.
In aggiunta alla domanda principale ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta, con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento, nonché la condanna dell’Amministrazione alle spese funzionali al giudizio di ottemperanza e relative al presente giudizio.
Il Ministero della Giustizia, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Alla camera di consiglio del 28 settembre 2021, preso atto delle note d’udienza depositate da parte ricorrente in data 27 settembre 2021, la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
2.- Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti che seguono.
Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda, essendo il decreto in questione divenuto definitivo stante la mancata proposizione di ricorso per Cassazione, come da certificato in atti emesso dalla competente cancelleria della Corte di Appello di Napoli (cfr. allegato 005 della produzione di parte ricorrente).
In tal senso, l’art. 112, comma 2, c.p.a. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1484). Ne discende pertanto l’idoneità del titolo all’esecuzione, attesa la persistente ed ingiustificata inerzia dell’amministrazione, che non ha comprovato l’avvenuto