TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-01-17, n. 202300061
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Testo completo
Pubblicato il 17/01/2023
N. 00061/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00209/2015 REG.RIC.
N. 00273/2020 REG.RIC.
N. 01213/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 209 del 2015, proposto da
S - Società per la Cremazione di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R M, L F M, con domicilio eletto presso lo studio R M in Torino, via del Carmine, 2;
contro
Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G G, S T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via Arsenale, 21;
nei confronti
Afc Torino Spa, non costituito in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 273 del 2020, proposto da
Società per la Cremazione di Torino - S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R M, L F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio R M in Torino, via del Carmine, 2;
contro
Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G G, S T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1213 del 2021, proposto da
Società per la Cremazione di Torino - S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R M, L F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G G, S T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Patrigest Spa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 209 del 2015:
- della deliberazione del Consiglio Comunale del 22.12.2014 n. ord. 157 mecc. 2013 03916/002 avente ad oggetto " Affidamento del servizio di cremazione ", pubblicata sull'Albo Pretorio online del Comune di Torino dal 30.12.2014 al 13.01.2015;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
quanto al ricorso n. 273 del 2020:
della Deliberazione del Consiglio Comunale del 18 febbraio 2020 n. 2020 00590/064, avente ad oggetto: “ Affidamento in concessione del servizio pubblico locale di cremazione. Approvazione degli indirizzi per la selezione di un Advisor mediante procedura ad evidenza pubblica ”, pubblicata sull’Albo Pretorio on line del Comune di Torino a far tempo dal 24 febbraio 2020;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
quanto al ricorso n. 1213 del 2021:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione Dirigenziale 21 ottobre 2021 n. 4828, avente ad oggetto: “ Affidamento diretto ex art. 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge n. 120 del 11.09.2020, così come da ultimo modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito in legge n. 108 del 29.07.2021, in deroga all'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 del servizio di Advisory finanziario per la redazione di relazione di stima degli immobili concessi a S e dei relativi impianti asserviti al servizio e redazione del piano economico-finanziario ”;
- della nota prot. 2084/4.50.1,1 trasmessa dalla Città di Torino in data 21 ottobre 2021, avente ad oggetto “ Affidamento diretto ex art. 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge n. 120 del 11.09.2020, così come da ultimo modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito in legge n. 108 del 29.07.2021, in deroga all'art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016 del servizio di Advisory finanziario per la redazione di relazione di stima degli immobili concessi a S e dei relativi impianti asserviti al servizio e redazione del piano economico-finanziario. Accesso agli impianti e ai locali ”
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società per la Cremazione di Torino - S il 22/3/2022:
- della Determinazione Dirigenziale 21 ottobre 2021 n. 4828, avente ad oggetto: “ Affidamento diretto ex art. 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge n. 120 del 11.09.2020, così come da ultimo modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito in legge n. 108 del 29.07.2021, in deroga all'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 del servizio di Advisory finanziario per la redazione di relazione di stima degli immobili concessi a S e dei relativi impianti asserviti al servizio e redazione del piano economico-finanziario ”;
- della nota prot. 2084/4.50.1,1 trasmessa dalla Città di Torino in data 21 ottobre 2021, avente ad oggetto “ Affidamento diretto ex art. 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge n. 120 del 11.09.2020, così come da ultimo modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito in legge n. 108 del 29.07.2021, in deroga all'art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016 del servizio di Advisory finanziario per la redazione di relazione di stima degli immobili concessi a S e dei relativi impianti asserviti al servizio e redazione del piano economico-finanziario. Accesso agli impianti e ai locali ”
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
nonché
- della Determinazione Dirigenziale 30 dicembre 2021 n. 7094, avente ad oggetto: “ Affidamento diretto ex art. 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge n. 120 del 11.09.2020, così come da ultimo modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito in legge n. 108 del 29.07.2021, in deroga all'art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016 del servizio di Advisory finanziario per la redazione di relazione di stima degli immobili concessi a S e dei relativi impianti asserviti al servizio e redazione del piano economico-finanziario. CIG Z3E344FFAF. Prolungamento dei termini di affidamento ”;
- della nota prot. 40/4.50.1-3 trasmessa dalla Città di Torino a mezzo pec in data 12 gennaio 2021, avente ad oggetto “ Affidamento diretto ex art. 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge n. 120 del 11.09.2020, così come da ultimo modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021 convertito in legge n. 108 del 29.07.2021, in deroga all'art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016 del servizio di Advisory finanziario per la redazione di relazione di stima degli immobili concessi a S e dei relativi impianti asserviti al servizio e redazione del piano economico-finanziario. – Prolungamento dei termini di affidamento - Accesso agli impianti e ai locali ”.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torino e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il dott. A R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – La Società per la Cremazione di Torino (di seguito “S”), Ente Morale dal 1892, è un’Associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, aderente alla Federazione italiana per la cremazione ed esercita l’attività di cremazione in Comune di Torino dall’anno 1886.
Essa espone, in narrativa, di aver ricevuto dal Comune di Torino con deliberazione della Giunta Municipale del 14 ottobre 1886 la concessione della “ facoltà di erigere nei terreni compresi nel perimetro del Camposanto generale (ora Cimitero Monumentale) il Tempio crematorio ed i locali per la conservazione delle ceneri ”.
2. – Con successiva convenzione del 5 luglio 1978, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 6 dicembre 1977, il Comune ha concesso in uso gratuito e per una durata novantanovennale alla medesima S un’ulteriore area di 3.380 metri quadrati presso il Cimitero Monumentale, per la costruzione, a propria cura e spese, di un nuovo impianto crematorio e di collette per le ceneri.
L’attività di S sarebbe, dunque, esercitata da un tempo precedente alla entrata in vigore delle norme che hanno dapprima qualificato la cremazione come “servizio pubblico a domanda individuale” (art. 12, comma 4, D.L. 31 agosto 1987, n. 359, come sostituito dalla L. 29 ottobre 1987, n. 440) e, successivamente, previsto la gestione dei crematori da parte dei Comuni (art. 6, L. n. 130 del 2001).
3. – In seguito all’intervento legislativo del 1987, che ha riconosciuto la cremazione quale servizio pubblico a domanda individuale, la Città di Torino, con convenzione del 1989, rinnovata nel 1994 per la durata di venti anni, ha affidato a S il servizio di cremazione negli impianti realizzati dalla stessa società.
Successivamente, è stato stipulato tra il Comune di Torino e la S, proprietaria degli impianti e degli edifici crematori ivi realizzati, un apposito contratto per la gestione del servizio di cremazione, ai sensi dell’art. 113, comma 14, del D. Lgs. 267/2000, con decorrenza dal 1.04.2007 al 31.12.2009.
Dipoi, con deliberazione della Giunta Comunale del 21 dicembre 2010, nelle more della definizione della procedura per l’affidamento ai sensi del comma 2 dell’art. 23- bis del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni in L. 133/2008 e s.m.i., la ricorrente è stata autorizzata alla prosecuzione della gestione del servizio di cremazione per i deceduti, dei nati morti, dei prodotti del concepimento, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle parti anatomiche riconoscibili di cui all’art. 50 ex D.P.R. 285/1990 e art. 3 del D.P.R. 254/2003, alle condizioni del contratto di servizio vigente dal 2007.
4. – Visti i sopravvenuti mutamenti del quadro normativo nel periodo 2008-2012, all’indomani del varo della normativa-ponte in materia di servizi