TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-10-17, n. 202418032

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-10-17, n. 202418032
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202418032
Data del deposito : 17 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2024

N. 18032/2024 REG.PROV.COLL.

N. 09827/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9827 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M M e F D D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- dell'atto dispositivo 564 del 20.07.2020 con il quale l'Aeronautica Militare, Comando intestato, ha disposto l'annullamento in autotutela dell'atto dispositivo del Comandante del Comando Operazioni Aeree n. 625 del 12.04.2018 contestualmente avviando le operazioni di recupero delle somme erroneamente corrisposte;

- del provvedimento dell'Aeronautica Comando Operazioni Aerospaziali del 04.08.2020 con il quale l'Amministrazione ha disposto l'annullamento in autotutela del suddetto atto dispositivo del medesimo Comando con il quale è stata accettata la richiesta del ricorrente di essere ammesso alla 4° ferma biennale (prot. MD AFE 0015873 2020);

- per quanto occorrer possa della Circolare dello Stato Maggiore Aeronautica MD ARM 001 0072910 del 12.07.2019 resa a interpretazione dell'art. 975 del Codice dell'Ordinamento Militare;

- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ancorché non cogniti, atti comunque lesivi dell'interesse del ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 settembre 2024 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato e depositato nei termini di rito il ricorrente, ufficiale dell’Aeronautica Militare ed in possesso del brevetto di pilota, avversava i due atti dispositivi, meglio in premessa specificati, con i quali il Comando delle operazioni aerospaziali della Forza aerea disponeva l’annullamento dei precedenti atti dispositivi con i quali, in accoglimento di apposite istanze avanzate dal ricorrente, egli era stato ammesso al terzo ed al quarto biennio di ferma volontaria previsti dall’art. 966, d.lgs. n. 66/2010 e gli erano stati corrisposti i relativi premi di rafferma contemplati dall’art. 1803, d.lgs. cit., contestualmente prevedendo l’avvio delle azioni di recupero degli emolumenti percepiti.

Esponeva il ricorrente di essersi arruolato nell’Aeronautica il 24.8.1993 e di aver intrapreso la ferma obbligatoria iniziale (avente durata di 14 anni) il 18.9.1995, destinata quindi ad avere scadenza il 17.9.2009.

Nel periodo compreso tra il 30.5.2005 ed il 29.5.2008 egli prestava l’incarico di pilota istruttore presso una base aerea negli Stati Uniti d’America.

Terminato il periodo di ferma obbligatoria egli, a decorrere dal 30.3.2012, chiedeva ed otteneva di essere ammesso ai periodi di ferma volontaria biennale previsti dall’art. 966 del codice dell’ordinamento militare, l’ammissione ai quali dà diritto, ai sensi dell’art. 1803 c.o.m., alla corresponsione di un premio in danaro senonché, a dire del ricorrente inopinatamente, con i provvedimenti avversati l’amministrazione resistente annullava gli atti di ammissione della parte agli ultimi due bienni di ferma (decorrenti rispettivamente dal 4.4.2016 e dal 5.4.2018) ed avviava le procedure di recupero delle somme ad egli corrisposte, il tutto sulla scorta di un’interpretazione sistematica degli artt. 966 e 975 c.o.m. alla stregua del quale il periodo di servizio prestato negli Stati Uniti d’America doveva considerarsi un “ incarico particolarmente qualificante ” comportante un vincolo “ a una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, aggiuntiva rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto ”.

In sostanza, con i provvedimenti impugnati l’amministrazione, ritenuto l’incarico assolto dal ricorrente rientrante nel novero di quelli definiti ‘particolarmente qualificanti’ con decreto del Ministro della difesa, riteneva la parte vincolata a prestare un ulteriore periodo di ferma obbligatoria aggiuntivo a quello di 14 anni decorrente al 17.9.2009 e pari al doppio della durata (triennale) dell’incarico espletato all’estero, con conseguente rideterminazione della data di cessazione della ferma obbligatoria al 17.9.2015.

Ciò comportava, ad avviso

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