TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-12-31, n. 202423888
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Testo completo
Pubblicato il 31/12/2024
N. 23888/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00525/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 525 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Borghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto ex art. 25, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., presso la segreteria dell’intestato Tribunale in Roma, via Flaminia, n. 189;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. -OMISSIS-, emanato in data 14 settembre 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierna ricorrente in data 18 maggio 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2024 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. -OMISSIS-, emanato in data 14 settembre 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierna ricorrente in data 18 maggio 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emerso sul suo conto una condannata con ordinanza del Tribunale monocratico di Como del marzo 2016 per il reato di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici tentato in concorso (artt. 56, 110, 479 c.p.), commesso in data 19 luglio 2011 in Como.
Di tali elementi ostativi al rilascio della cittadinanza è stata data comunicazione con ministeriale del 23 gennaio 2020, emanata ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990 e riscontrata dall’interessata con memoria in data 5 febbraio 2020, con la quale si evidenziava la positiva definizione del procedimento penale a seguito dell’ammissione all’istituto della messa alla prova (art 464 septies c.p.p.).
L’impugnativa è stata affidata al seguente motivo di diritto:
I. Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), anche in riferimento agli artt. 29 ss., 32, 38 Cost.; violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost.; illogicità ed irragionevolezza delle disposizioni impugnate; eccesso di potere .
Lamenta in sintesi la ricorrente, la mancata valutazione della propria ineccepibile condotta nel periodo di permanenza in Italia a fronte di unico e singolare fatto negativo, conclusosi con la positiva definizione del relativo procedimento penale a seguito dell’ammissione all’istituto della messa alla prova (art 464 septies c.p.p.).
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
Con note d’udienza depositate in data 15 febbraio 2021, la ricorrente ha ribadito quanto esposto nel ricorso introduttivo del giudizio.
All’udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2024 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Osserva sul punto il Collegio, alla luce della giurisprudenza in formatasi in materia di concessione della cittadinanza, di recente sintetizzata dalla Sezione (T.A.R. Lazio, sez. V bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” essere concessa.
Tale discrezionalità si esplica, in particolare, in un potere valutativo in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, in quanto al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consente, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si chiede di entrare a far parte), e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo; si tratta infatti di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, AG, n.