TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2021-06-28, n. 202107678

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2021-06-28, n. 202107678
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202107678
Data del deposito : 28 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/06/2021

N. 07678/2021 REG.PROV.COLL.

N. 14082/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14082 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione,

-del decreto M_D GMIL REG2018 0555857 del 20 settembre 2018, con il quale il Direttore Generale della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa (d'ora in avanti PERSOMIL) ha inflitto al ricorrente la sanzione di stato della sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per mesi 12, ai sensi dell'articolo 1357 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive mm. e ii., con detrazione di anzianità ai sensi dell'articolo 858, comma secondo, lett. c) del medesimo decreto legislativo;

-del foglio 3267/4-62-43 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 24 ottobre 2017, del foglio 3267/4-62-53 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri del 27 novembre 2017, del foglio 3267/4-62-65 del 27 dicembre 2017, con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha proposto che “che l'Ufficiale Generale sia sottoposti ad inchiesta formale” in relazione ai fatti riportati nei fogli sopra citati, della disposizione del Direttore Generale pro tempore di PERSOMIL M_D GMIL REG2018 0180661 del 12 marzo 2018, con la quale il ricorrente è stato sottoposto ad inchiesta formale, della nota di contestazione di addebito, a forma dell'ufficiale inquirente, generale C.A., Sabino Cavaliere, prot. 240/4 del 26 aprile 2018, notificata in pari data;

-di ogni altro atto antecedente, presupposto connesso e consequenziale, ivi compresi il provvedimento M_D DMIL REG2018 0234332 del 10 aprile 2018, con il quale il Direttore generale pro tempore di PERSOMIL ha nominato l'ufficiale inquirente, nella persona del Generale di C.A. Sabino Cavaliere, di tutti gli atti della inchiesta formale e, in particolare, della nota prot. 240/8 del 15 maggio 2018, con la quale l'Ufficiale inquirente ha respinto l'eccezione di tardività sollevata dal difensore del ricorrente, ritenendo che l'inchiesta formale “si sia svolta nel pieno rispetto delle procedure e dei termini imposti dalla normativa”;
della nota/richiesta prot. 240/13 del 23 maggio 2018, dell'ufficiale inquirente e del consentaneo provvedimento prot. M_D GMIL REG2018 0329580 del 7 giugno 2018, con il quale il Direttore generale pro tempore di PERSOMIL ha differito al 30 giugno 2018 il termine per la conclusione della inchiesta formale, del provvedimento prot. 240/16 dell'8 giugno 2018, comunicante la chiusura della inchiesta formale;
della relazione finale e della relazione riepilogativa redatte dall'ufficiale inquirente;

-di tutti gli atti del procedimento disciplinare di stato e della inchiesta formale, ivi compresi il provvedimento di rigetto della istanza di ricusazione dell'ufficiale inquirente formulata dal ricorrente in data 18 giugno 2018, gli atti di istruzione compiuti ed il provvedimento il rigetto della istanza di ammissione delle prove costituende formulata dal ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2021 la dott.ssa R P e udito il difensore della parte ricorrente ai sensi dell’art. 25, comma 3, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 come modificato dall’art. 6, comma 1, del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, conv. in l. 28 maggio 2021, n. 76;

L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 25, comma 3, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 come modificato dall’art. 6, comma 1, del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, conv. in l. 28 maggio 2021, n. 76, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 22186 del l’11 novembre 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 15.11.2018 e depositato il 4.12.2018, il sig. -OMISSIS-, Generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri, collocato in congedo – categoria ausiliaria - a far data del 26 giugno 2006, ha impugnato il provvedimento del 20 settembre 2018 con il quale il Direttore Generale della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della Difesa infliggeva al ricorrente la sanzione di stato della sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per mesi 12, ai sensi dell’art. 1357 del d.lgs. n. 66/2010 (C.O.M.), con detrazione di anzianità ai sensi dell’art. 858, comma 2, lett. c), C.O.M. e tutti gli atti antecedenti, presupposti connessi e consequenziali.

1.1 La sanzione veniva irrogata in quanto, “ qualificandosi quale Ufficiale Generale, senza specificare costantemente la propria posizione di Ufficiale della categoria del congedo: promuoveva, partecipandovi personalmente e tentando di coinvolgere personale dell’Arma attraverso l’invio di mail a numerosi indirizzi istituzionali, manifestazioni politiche durante le quali istigava le Forze dell’ordine a procedere alla destituzione dei parlamentari attualmente in carica;
pubblicava il 4 dicembre 2017 su social network, un video girato innanzi al Comando provinciale Carabinieri di Firenze nel quale deplorava il comportamento del Ministro della Difesa affermando: “si dovrebbe vergognare”;
pubblicava anche sui social network l’intenzione di procedere all’arresto del Presidente della Repubblica e di trarre in arresto il Comandante Provinciale Carabinieri di Roma;
utilizzava reiteratamente la propria effigie in uniforme per presentarsi sul sito web del Movimento Liberazione Italia (MLI), del quale lo stesso risulta presidente, sui corrispondenti profili social e su altre piattaforme internet, associando al movimento il proprio grado di Ufficiale dei Carabinieri
”;
comportamenti che erano ritenuti idonei “ a ingenerare nell’opinione pubblica il convincimento, contrario al vero, che l’Arma dei Carabinieri sia impegnata nello scontro politico con evidente pregiudizio alla identità istituzionale, compromettendo il principio di estraneità delle Forze armate;
a ledere il prestigio dell’Istituzione, essendone compromessa l’immagine, connotata da assoluta apoliticità e indifferenza ai mutamenti del quadro politico, poiché essa si vede coinvolta, suo malgrado, nella competizione politica;
a diffondere l’idea che la stessa Arma possa seguire le iniziative dell’Ufficiale in congedo, incontrato con i principi di neutralità politica e di doveroso rispetto per le Istituzioni della Repubblica”.

1.2 Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha dunque chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti impugnati, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili, articolando i seguenti motivi:

I. Violazione, errata e falsa applicazione articoli 982, 887, 1376, 1377, 1378, 1392 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
violazione artt. 1040, comma 1, lett. d) e 1041, comma 1, lett. s) D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 – violazione, errata e falsa applicazione delle disposizioni di cui alla guida tecnica adottate da PERSOMIL per lo svolgimento delle procedure disciplinari - tardività dell’avvio del procedimento disciplinare
.

II. Violazione, errata e falsa applicazione art. 712, 713, 714, 717 e 732 D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90;
violazione, errata e falsa applicazione artt. 1472, 1474, 1483 e 1466 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
violazione art. 3, 21, 49, 50 e 98 Cost.;
violazione artt. 11 e 13 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
violazione artt. 10 e 11 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (C.E.D.U.);
violazione della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo approvata dall’Assemblea generale della Nazioni unite il 10 dicembre 1948, del Patto Internazionale sui diritti civili e politici sottoscritto a New York il 16 dicembre 1966;
eccesso di potere, omessa ed erronea valutazione di circostanze rilevanti
.

III. Violazione, errata e falsa applicazione artt. 1355 e 1357 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
violazione dei principi in materia di proporzionalità e gradualità delle sanzioni disciplinari, violazione art. 1375 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e art. 3 legge 241 del 1990, difetto di motivazione.

IV. Violazione dei principi del giusto procedimento e dei principi del contraddittorio nei procedimenti sanzionatori;
violazione art. 257 bis c.p.c. Violazione art. 51 c.p.c. e Cost. e, segnatamente, di principio di imparzialità 97 dei principi in materia di incompatibilità/astensione/ricusazione;
ancora violazione dei principi del giusto procedimento in ordine alla omessa acquisizione del parere dell’Avvocatura generale dello Stato, difetto di motivazione.

Il ricorrente premette di essere transitato nella categoria della riserva dal 2011 e, pertanto, di non essere avvinto da alcun obbligo di servizio. Sul piano procedimentale, censura la violazione delle disposizioni sottese allo svolgimento del procedimento disciplinare di stato e del principio del giusto procedimento, il difetto dei presupposti, l’ingiustizia manifesta, la violazione dei principi in materia di gradualità e proporzionalità delle sanzioni disciplinari;
contesta la tardività della contestazione degli addebiti, notificata il 26 aprile 2018, e la conseguente estinzione dell’azione disciplinare.

Infine, lamenta che la sanzione impingerebbe sul libero esercizio del diritto di manifestazione del pensiero e dei diritti di associazione riconosciuti dalla Carta Costituzionale, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’uomo, dalla Carta dei diritti fondamentale dell’Unione europea, dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dal patto sui diritti civili e politici sottoscritto a new York il 16 dicembre 1966.

2. Nel presente giudizio si è costituita l’intimata Amministrazione per resistere al ricorso e chiederne il rigetto.

3. In pari data, il ricorrente ha depositato agli atti copiosa documentazione.

4. In vista della camera di consiglio del 6.2.3019 fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, l’odierna intimata ha depositato agli atti una relazione, corredata da ponderosa documentazione, per svolgere le proprie difese e insistere per il rigetto del gravame.

5. Con ordinanza n. 958/2019 la Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente, ritenendo le doglianze svolte dalla parte ricorrente prima facie prive di sufficienti profili di fumus boni juris, e insussistente il periculum.

6. In seguito, in data 17.5.2021 il ricorrente ha depositato in giudizio copia della sentenza n. 1262/2021 del 3.5.2021 pronunciata ex art. 425 c.p.p. dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma, di assoluzione del-OMISSIS-perché “il fatto non sussiste”.

7. In vista della pubblica udienza del 16.6.2021 l’odierno esponente ha quindi depositato memoria, insistendo nelle proprie deduzioni e conclusioni, seguita da ulteriore documentazione.

8. Alla pubblica udienza del 16 giugno 2021 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

9. Il Collegio, ad una non più sommaria delibazione del gravame, ritiene il ricorso fondato per le seguenti ragioni.

9.1 Osserva il Collegio che il ricorrente, a seguito dei fatti per i quali gli veniva inflitta la sanzione disciplinare de qua, veniva sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all’art. 414 c.p. (istigazione a delinquere), in relazione all’art. 606 c.p. (arresto illegale).

Con sentenza n. 1262/2021 depositata il 13 maggio 2021, il G.I.P. presso il Tribunale di Roma ha assolto il-OMISSIS-dai fatti ascrittigli “perché il fatto non sussiste”, dovendo, “ senz'altro, escludersi che la condotta dell'imputato fosse idonea a provocare nei destinatari istituzionali della sua istigazione un concreto pericolo di consumazione di reati di arresto illegale” poiché non può ignorarsi ... come la qualità di rappresentante di movimenti politici rivestita dal-OMISSIS-rendesse del tutto evidente il carattere di mera propaganda delle sue esortazioni ad arrestare i membri del Governo e del Parlamento, esortazione che, benché non esenti da critiche altrettanto politiche, erano, con tutta evidenza, destinate ad enfatizzare il messaggi di protesta che si voleva muovere alle Istituzioni governative e parlamentari ”.

La sentenza penale ha dunque accertato che nel caso in esame difettava in radice la condotta criminosa ascritta all’imputato, trattandosi di esternazioni politiche aventi il carattere di mera propaganda che, “ avuto riguardo al particolare contesto in cui ebbero a svolgersi i fatti incriminati, alla qualità di esponente politico dell'imputato, al ruolo istituzionale dei destinatari delle sue istigazioni ” escludevano il carattere di reato della condotta.

9.2 Resta dunque acclarato, per quanto di interesse nel presente giudizio, che le condotte addebitate al ricorrente sono state poste in essere in quanto esponente politico e nell’esercizio dei suoi diritti politici.

9.3 Non di meno, a dire dell’Amministrazione, i comportamenti ascritti al ricorrente, sebbene posti in essere da un ufficiale da lungo tempo in congedo, sarebbero “ connotati da una oggettiva valenza estrinseca atta a renderli rappresentativi di tutta l'Istituzione di appartenenza ”, e idonei “ a ledere il prestigio dell'Istituzione essendone compromessa l'immagine ” e a “ ingenerare nell'opinione pubblica il convincimento, contrario al vero, che l'Arma dei Carabinieri sia impegnata nello scontro politico con evidente pregiudizio alla identità istituzionale, compromettendo il principio di estraneità delle Forze Armate ”.

9.4 Al riguardo, viene in rilievo l’art. 1483 C.O.M., che a tutela della estraneità delle Forze armate allo scontro politico, afferma che “ le forze armate devono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche ”.

Secondo l’orientamento espresso dalla giurisprudenza, cui la Sezione ritiene di aderire, la norma in questione “ non menziona in alcun modo il singolo militare, né perimetra in senso riduttivo la libertà, costituzionalmente presidiata di associazione a fini politici ” (Consiglio di Stato, 12 dicembre 2017, n. 5845, cit.) e tuttavia, “ proprio laddove impone all’istituzione “Forze Armate” di non prendere in alcun modo parte alle competizioni politiche ”, quanto a comportamenti dei singoli, conserva uno spazio applicativo rispetto a “ comportamenti materiali, a dichiarazioni pubbliche o, comunque, ad iniziative di carattere prima facie politico adottate dai rappresentati apicali di una Forza Armata in tale loro qualità ” poiché “ simili azioni, inevitabilmente idonee ad impegnare l’istituzione tutta ed a determinarne il sostanziale ingresso nell’agone politico, costituiscono proprio ciò che la disposizione intende impedire”.

9.5 Nel caso di specie, come riconosciuto dal giudice penale, in alcun modo può ritenersi che le esternazioni politiche del-OMISSIS-– in congedo da oltre dieci anni e non collocabile nella linea di comando dell’Arma dei carabinieri – potessero comunque attribuirsi o ricondursi all’Arma medesima, nel senso di intenderne un coinvolgimento nella vicenda.

10. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati, disponendosi tuttavia la compensazione delle spese, ricorrendo giusti motivi.

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