TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2014-12-22, n. 201401116

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2014-12-22, n. 201401116
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201401116
Data del deposito : 22 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00998/2013 REG.RIC.

N. 01116/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00998/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 998 del 2013, proposto da:
Bintarf s.u.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti P F e A C, presso il cui studio in Cagliari, via Sonnino n. 37;

contro

Comune di Arzachena, rappresentato e difeso dall'avv. F M, presso il cui studio in Cagliari, via Carbonia n. 10, è elettivamente domiciliato;
Regione Autonoma della Sardegna, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Land Holding Co s.r.l., non costituita in giudizio ;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 65 del 24/7/2013, con cui il Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Arzachena, ha ingiunto alla BINTARF e alla Land Holding Co. s.r.l. di provvedere entro il termine di 90 giorni al "ripristino dello stato dei luoghi con rimozione delle opere realizzate;

della comunicazione di accertamento prot. n. 1637, in data 30/6/2013, a firma del Comandante della Stazione Forestale di Olbia;

della relazione tecnica prot. n. 20672, in data 5/6/2013, a firma dell'istruttore Tecnico del Comune di Arzachena.


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzachena.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Nominato relatore per l'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2014 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato:

a) che con verbale 5/6/2013 n. 20672, l’Ufficio Tecnico del Comune di Arzachena ha attestato che su un terreno, paesaggisticamente tutelato, fronteggiante la spiaggia di “Cala Petra Ruia”, era stata realizzata, in adiacenza all’esistente strada sterrata, una nuova pista di circa 202 mt. per una larghezza massima di 2 mt., atta a consentire l’accesso ad un’area sulla quale la Bintarf avrebbe dovuto collocare un chiosco per servizi di spiaggia;

b) che, in considerazione del fatto che la realizzazione della pista era avvenuta in assenza di concessione edilizia e di autorizzazione paesaggistica, il Responsabile del Servizio Urbanistica del detto Comune, ha adottato l’ordinanza 24/7/2013 n. 65, con la quale ha ingiunto alla Bintarf e alla Land Holding Co s.r.l. di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi con rimozione delle opere realizzate;

c) che ritenendo l’ordinanza illegittima la Bintarf l’ha impugnata chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere;

d) che per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata;

e) che la censura con cui si deduce l’insussistenza del presupposto (l’avere la ricorrente realizzato una nuova pista lunga circa 202 mt. per una larghezza massima di 2 mt.) su cui si basa l’avversato provvedimento sanzionatorio risulta fondata, atteso che, come emerge dalle affermazioni della ricorrente, puntualmente comprovate dalle risultanze degli allegati fotografici depositati in giudizio, i lavori eseguiti si sostanziano unicamente nello sfrondamento di arbusti collocati ai lati di un sentiero preesistente;

f) che tali opere, risultando del tutto prive di rilevanza edilizia e paesaggistica (artt. 6 del D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e 149 del D. Lgs. 22/1/2004 n. 42), non necessitavano di concessione edilizia e autorizzazione paesistica, con la conseguenza che, in relazione ad esse, non sussistevano i presupposti per l’emanazione dell’ordine di rimessione in pristino;

g) che, pertanto, il ricorso va accolto;

h) che spese ed onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti del comune, mentre possono essere compensate nei riguardi dell’amministrazione regionale.

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