TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-10-05, n. 202302948

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-10-05, n. 202302948
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202302948
Data del deposito : 5 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/10/2023

N. 02948/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01649/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1649 del 2021, proposto da Poste Italiane S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati D C, G I, F S e V F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Immordino sito in Palermo, viale Libertà n. 171;



contro

Regione Sicilia - Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza BB.CC. e AA. di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Banca Sicana - Credito Cooperativo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Beatrice Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello, 40;



per l'annullamento

- del provvedimento prot. n. 28590 del 15/06/2021, notificato in pari data, avente ad oggetto “Istanza di rinnovazione e valutazione, ai sensi dell'art. 128, comma 3, del D.lgs. 42/2004, del D.D.G. n. 2849 del 05.06.2018 con eliminazione del vincolo di inamovibilità del dipinto “Allegoria dell’Italia” di G M, presentata da Poste Italiane S.p.A. – provvedimento di diniego”;

- ove occorra e per quanto di ragione, del parere della Soprintendenza di Caltanissetta, rilasciato con nota prot. n. 5090 dell'11/06/2021;

- ove occorra, della nota provvedimento prot.n.4263 del 18.5.2021 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta – S. 11 di avviso di adozione di provvedimento negativo ex art. 10 bis della L. n.241/1990;

- nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza BB.CC. e AA. di Caltanissetta e della Banca Sicana - Credito Cooperativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con ricorso notificato il 10 settembre 2021 e depositato il successivo 27 settembre, Poste Italiane S.p.A. ha impugnato il provvedimento n. 28590 del 15 giugno 2021 dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, avente ad oggetto: “Istanza di rinnovazione e valutazione, ai sensi dell’art. 128, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, del D.D.G. n. 2849 del 05.06.2018 con eliminazione del vincolo di inamovibilità del dipinto “Allegoria dell’Italia” di G M, presentata da Poste Italiane S.p.A. provvedimento di diniego” .

In fatto la società ricorrente deduce di essere proprietaria dell’opera “Allegoria dell’Italia”, realizzata – asseritamente nel 1939 - dall’artista siciliano G M. In specie, il dipinto a olio è stato collocato per diversi anni nella c.d. Sala del Telegrafo, sita al primo piano del Palazzo delle Poste di Caltanissetta, in Via F. Crispi n. 25. Successivamente, probabilmente alla fine degli anni ‘80, il dipinto veniva collocato nella nuova sede delle Poste di Caltanissetta, sita in Via Leone XIII n. 12, a seguito di trasferimento dell’ufficio postale.

Il Palazzo delle Poste di Caltanissetta veniva quindi dichiarato d’interesse storico-artistico ed architettonico con Decreto dell’Assessorato Regionale BB.CC.AA. del 22 giugno 1999 mentre, nel 2004, lo stesso edificio veniva alienato alla Banca del Nisseno, odierna Banca Sicana Credito Cooperativo.

La ricorrente evidenzia come, a far data dal 2 dicembre 2005, alcuni locali dello stesso Palazzo erano concessi in locazione dalla Banca alla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Caltanissetta, che ivi stabiliva la sua sede.

Su richiesta della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta, Poste Italiane concedeva in prestito temporaneo la suddetta opera pittorica alla Banca del Nisseno per un’esposizione temporanea da realizzarsi nella sede della Banca (ex Palazzo delle Poste) dall’agosto 2013 a gennaio 2014, e con successive proroghe fino al 31 dicembre 2015.

Dopo la scadenza definitiva della convenzione, nonostante le richieste di Poste Italiane s.p.a., l’opera non veniva però restituita dalla Banca del Nisseno.

Nel frattempo, con D.D.G. n. 585 del 3 marzo 2015, su iniziativa della Soprintendenza di Caltanissetta, l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana dichiarava “il dipinto ‘Allegoria dell’Italia’ di G M, di proprietà delle Poste Italiane S.p.A., ubicato presso il Palazzo della Posta Centrale, sito a Caltanissetta in via Leone XIIII n. 12, attualmente in prestito per l’esposizione temporanea presso l’ex Palazzo delle Posta sito a Caltanissetta in via F. Crispi n. 25 […] di interesse storico-artistico ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.”.

Con D.A. n. 31/2015, l’ex Palazzo delle Poste di Caltanissetta è stato poi inserito tra i “Luoghi dell’Identità e della Memoria”, “per ragione dell’intero ciclo pittorico di G M ivi presente”.

Di seguito, l’Assessorato resistente decretava, in conformità alla richiesta della Soprintendenza di Caltanissetta e a parziale modifica del predetto D.D.G. del 2015, l’inamovibilità del dipinto dal luogo originario, e cioè la Sala del Telegrafo del Palazzo delle Poste di Caltanissetta, con D.D.G. n. 2849 del 5 giugno 2018.

La ricorrente precisa di avere recentemente avviato un progetto volto alla preservazione ed esposizione del proprio patrimonio storico ed artistico che prevede, tra l’altro, il recupero e la valorizzazione (con specifici percorsi volti alla promozione di un’ampia fruizione pubblica) delle opere d’arte nella disponibilità di terzi. In tale contesto, Poste Italiane ha ulteriormente sviluppato uno specifico progetto che prevede l’esposizione permanente e gratuita del dipinto Allegoria dell’Italia presso il Palazzo delle Poste di Agrigento (anch’esso dichiarato d’interesse culturale con D.D.S. n. 154/2020), dove peraltro si trovano una serie di preziosi mosaici dello stesso autore G M.

Da tali premesse, con istanza del 20 febbraio 2020, Poste Italiane presentava una richiesta di rinnovazione della valutazione e di revisione del provvedimento di inamovibilità, ex art. 128, D.lgs. 42/2004, che, al comma 3, prevede che “in presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero può rinnovare […] il procedimento di dichiarazione […] al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela”.

A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione regionale, Poste Italiane adiva questo TAR, con ricorso R.G. 2182/2020, richiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio mantenuto dall’Assessorato. Seguiva la sentenza n. 1041 del 31 marzo 2021 di accoglimento del ricorso, con ordine all’Amministrazione di provvedere sull’istanza di revisione entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della stessa sentenza.

Con nota n. 4263 del 18 maggio 2021, la Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Caltanissetta comunicava a Poste Italiane l’avvio del procedimento di adozione di provvedimento negativo relativo alla superiore istanza di revisione del D.D.G. del 2018 mentre, con nota del 27 maggio 2021, Poste Italiane presentava alla Soprintendenza motivate osservazioni ex art. 10-bis, L. 241/1990.

Nonostante ciò, con il provvedimento oggi impugnato, l’Assessorato regionale respingeva definitivamente l’istanza di Poste Italiane, da cui l’odierno gravame supportato da quattro censure che possono così essere sintetizzate:

I. Primariamente, la ricorrente lamenta che il quadro in questione è asservito all’esclusivo godimento di un soggetto privato, che non ne è neppure proprietario, mentre Poste Italiane ha invece programmato l’esposizione permanente (e gratuita) dell’opera presso il Palazzo delle Poste di Agrigento (dichiarato d’interesse culturale con D.D.S. n. 154/2020: doc. n. 12), dove si trova una serie di preziosi mosaici dello stesso autore G M.

Per tale ragione, a dire dell’istante, emergerebbero evidenti aspetti di interesse privato che escludono che il procedimento si sia svolto secondo i canoni di imparzialità e buon andamento della P.A. sanciti dall’art. 97 Cost.

Poste italiane evidenzia ancora che l’interesse particolaristico sarebbe anche testimoniato dalla circostanza che gli altri quadri di forma esagonale dello stesso G M presenti nel Palazzo delle Poste di Caltanissetta (ai quali la Soprintendenza vorrebbe ricongiungere l’opera in questione) non sono stati oggetto di analoghi provvedimenti da parte dell’Amministrazione (né di dichiarazione d’interesse storico-artistico né, tanto meno, di inamovibilità);

II. Con un secondo mezzo poi Poste Italiane s.p.a. lamenta che l’Amministrazione non avrebbe mai preso posizione, né nell’avviso di provvedimento negativo, né nel provvedimento finale impugnato, circa la norma in base alla quale sarebbe stato esercitato il potere di apporre ad un quadro il vincolo di inamovibilità. A tal fine, vengono richiamati gli artt. 21, 50 e 51 D.lgs. n. 42/2004 che, a dire della ricorrente, non sarebbero comunque applicabili al caso di

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