TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-05-22, n. 202308636
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2023
N. 08636/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13457/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13457 del 2022, proposto da
Fondamenta s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti G S e S Z, domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r. Lazio in Roma, via Flaminia, 189;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
nei confronti
La Pirandelliana s.r.l.; Bis Tremila s.r.l.; Peep Arrow Entertainment s.r.l.; Centro Teatrale Artigiano; Teatro Segreto s.r.l.; Associazione Siciliateatro; T.T.R. il Teatro di Tato Russo s.c. a r.l.; soggetti ammessi al contributo a valere sul fondo FUS per l’ambito teatro - festival (art. 17 d.m. 27 luglio 2017, come modif. dal d.m. 25 ottobre 2021), settore “Festival – Prime istanze triennali”, ex art. 1 d.d. n. 641 del 14.7.2022;
per l'annullamento
- del d.d. n. 641 del 14.7.2022 del Ministero della cultura (Direzione generale dello spettacolo, Servizio I - Teatro, danza, attività circensi e spettacolo viaggiante), con cui è stata respinta la domanda della ricorrente di ammissione ai contributi per il “Progetto triennale TRIENNIO 2022-2024 Teatro IMPRESE DI PRODUZIONE TEATRALE (D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre 2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021 Art. 13 comma 1)”;
- del presupposto verbale n. 5/2022 del 26-27.5.2022 della Commissione consultiva per il teatro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 12 aprile 2023 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 13.10.2022 (dep. il 14.11) la società Fondamenta, nel premettere:
- di avere beneficiato nel 2018 – quale impresa operante sin dal 2007 nel campo della formazione e realizzazione di attività artistiche e attoriali (tanto da essersi aggiudicata la gestione del “Teatro di Villa Lazzaroni/Gigi Proietti”, situato nell’omonima Villa in via Appia Nuova, in Roma, con bando emanato dal Municipio VII di Roma Capitale) – di un contributo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (Fus, di cui al d.m. 27 luglio 2017) per il triennio 2018-2020 in relazione a un progetto triennale, poi realizzato, per la categoria “imprese di produzione teatrale – prime istanze” ex art. 13, co. 1, d.m. Fus, avendo ottenuto 10,3 punti nella relativa selezione;
- di aver presentato il 30.1.2022 domanda per il contributo Fus, ambito teatro - “imprese di produzione teatrale” (art. 13, co. 1, d.m. Fus), per il triennio 2022-2024 senza tuttavia ottenere l’ammissione al riparto per mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto (10 punti);
tanto premesso, ha impugnato gli esiti della procedura, deducendo: violazione e falsa applicazione da parte della commissione giudicatrice dell’art. 97 Cost. circa i principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5 e 13 d.m. 27 luglio 2017 nonché delle tabelle di cui all’all. B del suddetto d.m.; eccesso di potere per travisamento, manifesta illogicità, disparità di trattamento e omessa illegittima valutazione dei dati offerti e degli obiettivi perseguiti posti a corredo della domanda di contributo; contraddittorio comportamento nell’attribuzione dei punteggi.
L’amministrazione si è costituita in resistenza.
Disposta (con ordinanza del 30.11.2022) ed effettuata l’integrazione del contraddittorio, all’odierna udienza il giudizio è stato trattenuto in