TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-05-22, n. 202308636

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-05-22, n. 202308636
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202308636
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/05/2023

N. 08636/2023 REG.PROV.COLL.

N. 13457/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13457 del 2022, proposto da
Fondamenta s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv.ti G S e S Z, domiciliata ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r. Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero della cultura, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;

nei confronti

La Pirandelliana s.r.l.;
Bis Tremila s.r.l.;
Peep Arrow Entertainment s.r.l.;
Centro Teatrale Artigiano;
Teatro Segreto s.r.l.;
Associazione Siciliateatro;
T.T.R. il Teatro di Tato Russo s.c. a r.l.;
soggetti ammessi al contributo a valere sul fondo FUS per l’ambito teatro - festival (art. 17 d.m. 27 luglio 2017, come modif. dal d.m. 25 ottobre 2021), settore “Festival – Prime istanze triennali”, ex art. 1 d.d. n. 641 del 14.7.2022;

per l'annullamento

- del d.d. n. 641 del 14.7.2022 del Ministero della cultura (Direzione generale dello spettacolo, Servizio I - Teatro, danza, attività circensi e spettacolo viaggiante), con cui è stata respinta la domanda della ricorrente di ammissione ai contributi per il “Progetto triennale

TRIENNIO

2022-2024 Teatro IMPRESE DI PRODUZIONE TEATRALE (D.M. 27 luglio 2017 n. 332 così come modificato dal D.M. 31 dicembre 2020 e dal D.M. 25 ottobre 2021 Art. 13 comma 1)”;

- del presupposto verbale n. 5/2022 del 26-27.5.2022 della Commissione consultiva per il teatro;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 12 aprile 2023 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 13.10.2022 (dep. il 14.11) la società Fondamenta, nel premettere:

- di avere beneficiato nel 2018 – quale impresa operante sin dal 2007 nel campo della formazione e realizzazione di attività artistiche e attoriali (tanto da essersi aggiudicata la gestione del “Teatro di Villa Lazzaroni/Gigi Proietti”, situato nell’omonima Villa in via Appia Nuova, in Roma, con bando emanato dal Municipio VII di Roma Capitale) – di un contributo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (Fus, di cui al d.m. 27 luglio 2017) per il triennio 2018-2020 in relazione a un progetto triennale, poi realizzato, per la categoria “imprese di produzione teatrale – prime istanze” ex art. 13, co. 1, d.m. Fus, avendo ottenuto 10,3 punti nella relativa selezione;

- di aver presentato il 30.1.2022 domanda per il contributo Fus, ambito teatro - “imprese di produzione teatrale” (art. 13, co. 1, d.m. Fus), per il triennio 2022-2024 senza tuttavia ottenere l’ammissione al riparto per mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto (10 punti);

tanto premesso, ha impugnato gli esiti della procedura, deducendo: violazione e falsa applicazione da parte della commissione giudicatrice dell’art. 97 Cost. circa i principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa;
violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 5 e 13 d.m. 27 luglio 2017 nonché delle tabelle di cui all’all. B del suddetto d.m.;
eccesso di potere per travisamento, manifesta illogicità, disparità di trattamento e omessa illegittima valutazione dei dati offerti e degli obiettivi perseguiti posti a corredo della domanda di contributo;
contraddittorio comportamento nell’attribuzione dei punteggi.

L’amministrazione si è costituita in resistenza.

Disposta (con ordinanza del 30.11.2022) ed effettuata l’integrazione del contraddittorio, all’odierna udienza il giudizio è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso è fondato.

3. Nel decidere alcune controversie, analoghe a quella in esame, in cui era stato prospettato il difetto di istruttoria e motivazione inficiante gli esiti della selezione (stante la non percepibilità dell’ iter logico-argomentativo seguito dalla commissione giudicatrice nell’attribuzione dei punteggi) questa Sezione, muovendo dall’esame della peculiare disciplina d’interesse, ha affermato (cfr. sent. 2 marzo 2023, n. 3578;
v. anche la sent. n. 3579/23;
si rinvia a tali precedenti ai sensi dell’art. 88, co. 2, lett. d , c.p.a.):

- quanto agli elementi di natura “oggettiva” (ossia legati a “dati di natura quantitativa, che consentono di rilevare la presenza del ‘fenomeno’, del grado di rilevanza, della frequenza della sua manifestazione”, siccome enucleati dalla sent. n. 13931/20 sempre di questa Sezione), come non vi fosse ragione di ipotizzare regimi “speciali” rispetto ai canoni generali in materia di apprezzamenti tecnici della pubblica amministrazione, non ravvisandosi in particolare “alcun ostacolo alla previsione di subcriteri per l’attribuzione dei punteggi in modo da rendere percepibili, anche attraverso la relativa graduazione, le valutazioni dell’organo tecnico” (con la conclusione che “i voti numerici attribuiti al progetto […] per i ‘fenomeni’ di tipo quantitativo effettivamente non permettono di risalire alle ragioni dell’inerente giudizio, in assenza di subcriteri e parametri idonei [anche in punto di graduazione] a illustrare l’ iter logico-giuridico che ha portato la commissione ad adottare il contestato esito”);

- quanto, poi, agli aspetti c.d. “qualitativi” (il cui punteggio costituisce “la parte più rilevante del giudizio demandato all’amministrazione” al punto che l’esito della selezione, anche in termini di iniziale ammissione alla valutazione concorsuale, potrebbe dipendere soltanto da esso), come la lettura del sistema propugnata dalla difesa erariale – “con il complesso degli ‘assi’, degli ‘obiettivi strategici’, degli ‘obiettivi operativi’ e dei ‘fenomeni’” si delineerebbe “una sorta di albero strategico che dagli obiettivi arriva ai fenomeni e che rappresenta, nel suo insieme, il paradigma di riferimento e l’ iter logico seguito dalla Commissione per l’analisi qualitativa dei progetti presentati”;
così che la valutazione di qualità verrebbe espressa “mediante l’attribuzione dei punteggi secondo i parametri previsti per i diversi settori di cui al D.M. che prefigurano e predeterminano l’alveo nel quale deve svolgersi la valutazione di qualità da parte della Commissione” – venisse “in definitiva a risolversi in un sostanziale depotenziamento, se non svuotamento, dei canoni generali di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa (che nella specie trovano declinazione nelle previsioni sull’obbligo di motivazione e nel disposto dell’art. 12 l. n. 241/90, “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”: “[l]a concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”), al punto da far ipotizzare la sussistenza, in capo al soggetto pubblico titolare della relativa potestà, di una sfera di discrezionalità di fatto impermeabile a controlli di qualsiasi tipo (in specie a quello giurisdizionale)”;
esito, quest’ultimo, contrastante con i canoni di trasparenza e imparzialità, “non potendo rilevare in contrario che ai fini dell’apprezzamento della ‘qualità artistica’ sarebbe da escludere (addirittura ‘dal punto di vista ontologico’) la possibilità di articolare ‘ulteriori criteri di dettaglio mediante sub-criteri’ per il motivo che per i ‘giudizi concernenti il ‘valore’ artistico di un progetto o di un professionista’ verrebbero in rilievo ‘caratteristiche indivisibili’”;

- che a quest’ultimo proposito, stando proprio alla disciplina di riferimento “la ‘qualità artistica’ è suscettibile di essere comprovata anche attraverso criteri ‘oggettivi’ […]”, avendo la stessa amministrazione individuato e attribuito portata preminente “ai ridetti criteri ‘qualitativi’ (v. art. 9, co. 1, d.l. 8 agosto 2013, n. 91, conv. dalla l. 7 ottobre 2013, n. 112, che nel demandare all’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di stabilire con proprio decreto ‘i criteri per l’erogazione e le modalità per la liquidazione e l’anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo’, 1° per., ha previsto che i “criteri di assegnazione” tenessero conto ‘dell’importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale degli organismi’;
2° per.;
l’’importanza culturale’, dunque, oltre a riguardare la produzione ‘svolta’, è solo uno dei parametri, peraltro pariordinato rispetto agli altri, tra quelli da tenere in considerazione ai fini della definizione di tali criteri)”;

- infine, che l’asserita “difficoltà (o impossibilità) di individuare sottocriteri non permette […] di addivenire all’esito auspicato dal Ministero, non potendo ammettersi l’esistenza di uno spazio di attività discrezionale sostanzialmente ‘immune’ dall’osservanza dei ridetti canoni generali, specie quando essa abbia a oggetto il riparto di risorse pubbliche tra una determinata platea di aspiranti” (questa Sezione ha peraltro ribadito la “necessità di predeterminare pesi e scale di valutazione per il funzionamento del sistema di attribuzione dei punteggi mediante ‘griglie di valutazione’, sia sotto il profilo dell’assolvimento dell’onere di motivazione dei giudizi espressi dalle Commissioni valutatrici, sia, più in generale, come garanzia sostanziale dell’imparzialità e buon andamento dell’attività valutativa espletata”).

Nei giudizi in rassegna è stata pertanto accertata, sulla base di tali assunti, l’illegittimità per difetto di motivazione dei punteggi relativi tanto ai criteri “qualitativi” quanto a quelli “oggettivi”.

4. Passando al caso di specie, non vi è motivo di discostarsi dall’indirizzo di cui si è appena dato conto.

Anche oggi la ricorrente si duole dell’attribuzione dei punteggi per gli elementi “quantitativi”, avendo a suo dire l’amministrazione sottostimato la sua posizione o sovrastimato quella altrui per gli indicatori in rilievo. Segnatamente, mediante un analitico esame dei progetti presentati da alcuni dei partecipanti ammessi al contributo, la società istante contesta i punteggi assegnati per gli “ interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole ” (progetti di Pirandelliana, Atir, Teatro della Caduta, Bis Tremila, Peep Arrow Entertainment, Centro teatrale artigiano, Teatro segreto, Associazione Siciliateatro, Teatro di Tato Russo), per la “ continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale, strategie di gestione in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 ” (rispetto a Pirandelliana e a Teatro della Caduta) e per la “ partecipazione a festival ” (nei confronti di Atir, Laros associazione culturale, Teatro segreto).

A fronte delle puntuali censure articolate dall’interessata – il cui progetto ha ottenuto 9 punti per la “qualità artistica”, di cui 2,30 per gli elementi in rilievo (0,50 per gli “interventi di educazione e promozione”;
0,80 per la “continuità pluriennale”;
e 1,00 per la “partecipazione a festival”;
cfr. scheda sub all. 2 amm. dep. 6.3.2023) – l’amministrazione, pur avendo dedotto che la commissione giudicatrice avrebbe agito tenendo conto anche di aspetti qualitativi (come, a es., la “rilevanza e pertinenza” degli “interventi” o dei “festival” o, ancora, il dato cronologico), non ha tuttavia offerto alcuno specifico elemento dal quale desumere le concrete modalità di attribuzione dei punteggi (v. relaz. dep. 6.3.2023), essendosi limitata a rivendicare la correttezza del proprio operato in ragione dell’ampia discrezionalità riconosciutale dalla disciplina di settore.

Essa è così incorsa nel denunciato difetto di istruttoria e di motivazione, non risultando nemmeno nel caso in esame percepibili le ragioni dell’assegnazione di una votazione finale rivelatasi per la società istante insufficiente ai fini del raggiungimento della “soglia minima di ammissibilità qualitativa” (10 punti ex art. 5, co. 1, d.m. Fus).

5. Gli atti impugnati devono essere di conseguenza annullati nelle parti relative alla valutazione del progetto della ricorrente riferita ai tre “fenomeni” in contestazione, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, con dovere di integrale rinnovazione da parte di una commissione in diversa composizione, che procederà a valutare nuovamente la domanda (sent. nn. 3578 e 3579 del 2023 citt.).

Le spese possono essere compensate in ragione della novità della questione.

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