TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2023-05-02, n. 202307384
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Testo completo
Pubblicato il 02/05/2023
N. 07384/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12942/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12942 del 2022, proposto da
OL RE, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Piraino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 104;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Maria Russo, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari,
- Del decreto dell'ambito territoriale di Salerno n. 10162 del 06.06.2022 con cui sono state pubblicate le Graduatorie ad esaurimento definitive della provincia di Salerno del personale docente ed educativo per il triennio 2022/2025;
- Delle graduatorie ad esaurimento definitive pubblicate in data 06.06.2022 del personale docente ed educativo per il triennio 2022/2025;
- Di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali
- Per quanto occorrer possa, l del D.M. n. 60 del 10 marzo 2022 del Ministero dell'Istruzione, avente ad oggetto l'“Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo” nella parte in cui, disciplinando le modalità di aggiornamento, in particolare agli artt. 1, 9 e 10, non consente il reinserimento e/o la permanenza in GAE a coloro i quali erano a qualsiasi titolo inseriti nelle GAE e sono stati depennati per non aver successivamente presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento e/o per non aver potuto formulare domanda online per cause eccezionali ad essi non imputabili, ed hanno interesse ad ottenere il reinserimento e/o la permanenza in GAE in occasione del presente aggiornamento per il triennio 2022/2025 ma sono stati impossibilitati a formalizzare la domanda tramite modalità telematica della funzione Polis Istanze online a causa di un inefficienza del sistema informatico imputabile al MIUR;
- dell'illegittimo silenzio serbato dal MIUR rispetto alla domanda di reinserimento e/o permanenza in GAE presentata dalla ricorrente tramite PEC e rimasta pertanto esclusa, ai sensi dell'art. 9, co. 4;
nonché, per l’accertamento
del diritto della docente RE OL ad essere reinserita nelle suddette graduatorie.
e, per la condanna
al risarcimento in forma specifica costituito dall'reinserimento in graduatoria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania e dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania - Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2023 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1 Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato davanti al T.A.R. Campania, sede di Salerno, le graduatorie ad esaurimento (GAE) provinciali relative al triennio 2022/2025 per non esservi stata inserita, unitamente al d.m. n. 60/2022 che, secondo la sua prospettazione, non consentirebbe il reinserimento nelle GAE di quei docenti in origine iscritti e successivamente depennati per non aver presentato apposita domanda in tal senso all’atto delle procedure di aggiornamento triennali indette dal Ministero resistente.
1.2 Il giudizio è stato successivamente riassunto davanti a questa Sezione, in forza dell’ordinanza del T.A.R. campano che ha rilevato il proprio difetto di competenza, investendo le censure di parte ricorrente anche un decreto ministeriale, dando così applicazione alla disposizione di cui all’art. 13, co. 3 del codice di rito amministrativo.
2. I fatti di causa sono stati così ricostruiti con l’atto introduttivo del giudizio:
- la ricorrente sostiene di essere stata inserita nelle GAE per la scuola dell’infanzia nel 2009, in forza del titolo abilitante speciale conseguito presso l’Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli ai sensi del d.m. n. 85/2005;
- la medesima, poi, non ha presentato la prescritta domanda di aggiornamento per il triennio 2014-17, così come chiesto dal d.m. n. 495/2016;
- avverso tale decreto ministeriale, la ricorrente ha presentato un ricorso collettivo per ottenere il riconoscimento della possibilità di essere comunque reiscritta nelle GAE in quanto in possesso del diploma magistrale conseguito prima dell’a.s. 2001/02;
- in tale giudizio è stata accolta l’istanza cautelare, che ha portato al reinserimento della ricorrente con riserva nelle GAE;
- con sentenza n. 565/2021, tuttavia, questo T.A.R. ha respinto il ricorso in questione, facendo venire meno gli effetti della tutela cautelare in precedenza accordata e determinando l’esclusione della parte ricorrente dalle GAE, che l’Amministrazione resistente ha disposto con apposito decreto;
- nell’ambito dell’odierno giudizio viene contestato l’operato dell’Amministrazione non per averla depennata dagli elenchi graduati in commento, trattandosi di mera attività materiale posta in essere in esecuzione della sentenza sopra citata, quanto piuttosto per non averne consentito il suo reinserimento in forza della precedente iscrizione nelle GAE (2009) e del titolo abilitante dalla stessa posseduto all’atto della successiva procedura di aggiornamento indetta con il d.m. n. 60/2022.
3. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio.
4.1 Con le ordinanze nn. 15789/2022 e 656/2023 questa Sezione ha rilevato d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità del gravame per insussistenza della giurisdizione amministrativa nel caso di specie, trattandosi di controversia intesa ad ottenere un accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere reinserita nelle GAE.
4.2 Con memorie del 20 dicembre 2022 e del 13 aprile 2023 parte ricorrente ha precisato i contenuti della propria domanda, insistendo per la giurisdizione amministrativa in materia e per l’accoglimento del gravame.
5. Alla