TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-03-07, n. 202300054
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Testo completo
Pubblicato il 07/03/2023
N. 00054/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00295/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 295 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A F, rappresentato e difeso dall'avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bolzano, Galleria Europa, n. 26;
contro
Comune di Appiano sulla Strada del Vino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato O M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bolzano, viale Stazione, n. 7;
nei confronti
L S, A S e G S (quest’ultimo deceduto nelle more del giudizio), rappresentati e difesi dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bolzano, via della Mendola, n. 24;
D R, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
Quanto al ricorso introduttivo:
1) della concessione edilizia n. 144 del 28 giugno 2016 a firma dell'Assessore all'urbanistica del Comune di Appiano;
2) dell’ivi richiamato parere della Commissione edilizia comunale del 2 novembre 2015;
3) dell’ivi richiamato parere del rappresentante dell'Unità sanitaria locale del 10 settembre 2015 e del 25 settembre 2015;
e di ogni altro atto precedente, presupposto, preparatorio, successivo, esecutivo, anche ove non conosciuto e richiamato;
Quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 2.9.2019:
4) del provvedimento di proroga della concessione edilizia a firma dell’Assessore all’urbanistica del Comune di Appiano del 28 maggio 2019;
Quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 26.5.2021:
5) del provvedimento di proroga della concessione edilizia a firma del Sindaco di Appiano del 30 dicembre 2020.
Visti il ricorso, gli atti recanti motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto il decreto presidenziale n. 188/2016;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Appiano sulla Strada del Vino e di L S, A S e G S;
Vista l’ordinanza cautelare n. 197/2016;
Viste le ordinanze collegiali nn. 170/2019, 215/2021 e 317/2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è proprietario della p.m. 1 della p.ed. 1022 in C.C. Appiano (doc. 3 dei controinteressati).
Gli odierni controinteressati sono comproprietari (a seguito della stipula e intavolazione del contratto del 7 novembre 2016 di cessione di 2/3 della proprietà alla signora D R) di 1/3 indiviso della p.ed. 1023 e p.f. 1177/24 in C.C. Appiano, località Ganda, in zona residenziale di completamento B1, confinante con la proprietà del ricorrente (doc.ti 1 e 2 dei controinteressati).
In data 14 settembre 2015 i controinteressati presentavano al Comune di Appiano sulla Strada del Vino (di seguito solo Comune di Appiano) un progetto per la demolizione e ricostruzione, con ampliamento e riqualificazione energetica, di un fabbricato residenziale con sei appartamenti e garage sotterranei sulla p.ed. 1023, P.T. 1506/II, e p.f. 1177/24 in C.C. Appiano. La relativa concessione edilizia n. 144/2016 veniva rilasciata in data 28 giugno 2016 (doc.ti da 4 a 10 del ricorrente).
A fondamento del ricorso introduttivo, volto all’annullamento della suddetta concessione edilizia e degli atti presupposti sono stati dedotti i seguenti motivi:
1. “Violazione e falsa applicazione del piano urbanistico comunale di Appiano e, in particolar modo, dell’articolo 11 delle norme tecniche di attuazione, in connessione con l’articolo 1 delle norme tecniche di attuazione. Violazione e falsa applicazione della Deliberazione della G.P. 5 agosto 2014, n. 964 (Direttive di applicazione del ‘bonus energia’ ai sensi dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche). Eccesso di potere per omessa istruttoria, travisamento di fatti ed omessa motivazione (il progetto supera la cubatura ammissibile sul lotto)”;
2. “Violazione e falsa applicazione del piano urbanistico comunale di Appiano e in particolar modo dell’articolo 11 delle norme tecniche di attuazione, in connessione con l’articolo 1 delle norme di attuazione. Eccesso di potere per omessa istruttoria, travisamento di fatti e omessa motivazione (il progetto supera la superficie coperta ammissibile sul lotto)”;
3. “Violazione e falsa applicazione del piano urbanistico comunale di Appiano e, in particolar modo, dell’articolo 11 delle norme tecniche di attuazione, in connessione con l’articolo 1 delle norme tecniche di attuazione. Eccesso di potere per omessa istruttoria, travisamento di fatti e omessa motivazione (il progetto supera il limite massimo di permeabilità del suolo sul lotto)”;
4. “Violazione e falsa applicazione del piano urbanistico comunale di Appiano e in particolar modo dell’articolo 11 delle norme tecniche di attuazione, in connessione con l’articolo 1 delle norme tecniche di attuazione. Eccesso di potere per omessa istruttoria, travisamento di fatti e omessa motivazione (il progetto supera l’altezza massima)”;
5. “Violazione e falsa applicazione del piano urbanistico comunale di Appiano e, in particolar modo, dell’articolo 11 delle norme tecniche di attuazione, in connessione con l’articolo 1 delle norme tecniche di attuazione. Violazione e falsa applicazione degli articoli 873, 905 e 907 codice civile. Eccesso di potere per omessa istruttoria, travisamento di fatti e omessa motivazione (il progetto viola le distanze dal confine e fra gli edifici)”;
Con decreto presidenziale n. 188/2016, pubblicato il 24 novembre 2016, l’impugnata concessione edilizia è stata sospesa in via cautelare monocratica.
Si sono costituiti in giudizio i controinteressati, i quali hanno eccepito l’irricevibilità del ricorso, per tardività, nonché l’inammissibilità dello stesso per difetto di interesse, con particolare riferimento al quinto motivo di ricorso;nel merito hanno chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, previo rigetto dell’istanza cautelare.
Anche il Comune di Appiano si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato, previa reiezione dell’istanza cautelare.
In vista dell’udienza in camera di consiglio del 13 dicembre 2016 il ricorrente ha depositato una memoria, nella quale ha preso posizione sulle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa dei controinteressati, insistendo per l’accoglimento della domanda cautelare e del ricorso, e chiedendo, in via istruttoria, che fosse disposta una consulenza tecnica d’ufficio, a conferma della bontà delle censure sollevate.
Con ordinanza n. 197/2016, pubblicata il 15 dicembre 2016, il Collegio ha rigettato l’istanza cautelare per mancanza del necessario fumus boni iuris .
Nel frattempo, la concessione edilizia n. 144/2016, con effetto dal 23 gennaio 2017, è stata intestata, oltre che ai controinteressati S, anche alla signora D R (doc. 1 depositato dai controinteressati il 14.4.2022).
Dopo alcuni rinvii chiesti dalle parti per trattative, con memoria depositata il 23 maggio 2019, il ricorrente ha affermato che i lavori di costruzione, effettuato lo scavo, sarebbero stati sospesi e il progetto abbandonato. Ha quindi chiesto al giudice adito di accertare e dichiarare la decadenza della concessione edilizia impugnata. In via istruttoria, il ricorrente ha chiesto l’ammissione di prova testimoniale sullo stato di abbandono del progetto e sullo stato del cantiere.
Anche la difesa dei controinteressati ha depositato una memoria in data 5 giugno 2019, in cui ha dichiarato l’intervenuto decesso del signor G S, come dimostrato dall’allegato certificato di morte del 6 febbraio 2019 (doc. 1 depositato dai controinteressati il 5.6.2019). La stessa difesa ha poi eccepito l’inammissibilità della nuova domanda di accertamento della decadenza della concessione edilizia, sia perché non notificata alle controparti, sia perché avente per oggetto una richiesta di esercizio di funzioni amministrative da parte del giudice adito, in sostituzione del Comune di Appiano. I controinteressati hanno contestato comunque la circostanza dell’intervenuta scadenza del termine per l’ultimazione dei lavori, rilevando in ogni caso di aver presentato al Comune di Appiano una domanda di proroga.
Con ordinanza n. 170/2019, pubblicata l’11 luglio 2019, il Collegio, preso atto del decesso del signor G S, ha dichiarato l’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., a far tempo dalla data in cui il difensore ne ha dichiarato il decesso.
Con atto notificato alle controparti il 31 luglio 2019 e depositato il 20 agosto 2019 il ricorrente ha riassunto il giudizio nei confronti del Comune di Appiano e dei signori L S e A S, riproponendo i motivi di gravame promossi con il ricorso introduttivo.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato il 2 settembre 2019 e depositato lo stesso giorno, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 28 maggio 2019, con il quale il Comune di Appiano ha disposto la proroga della concessione edilizia n. 144/2016 fino al 3 ottobre 2020, riproponendo gli stessi motivi fatti valere con il ricorso introduttivo, oltre ai seguenti nuovi autonomi motivi:
1. “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 69 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 17, legge urbanistica provinciale. Violazione e falsa applicazione del regolamento edilizio comunale di Appiano e ivi, in particolar modo, dell’articolo 8. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 (la domanda di proroga è presentata soltanto da una parte dei titolari originari della concessione edilizia e soltanto da una parte dei proprietari risultanti dal libro fondiario)”;
2. “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 72 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, legge urbanistica provinciale. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 (mancanza dei presupposti per la proroga)”.
Con memoria depositata il 5 novembre 2019 il Comune di Appiano ha preso posizione in ordine alle censure avversarie.
Dopo un ulteriore rinvio per trattative, con memoria depositata il 25 settembre 2020, la difesa dei controinteressati ha fatto presente di aver presentato al Comune di Appiano un’ulteriore istanza di proroga della concessione edilizia in data 8 settembre 2020. Il Comune di Appiano, con nota del 16 settembre 2020, ha comunicato ai controinteressati che, “ai sensi dell’art. 8 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3 i titoli edilizi abitativi in scadenza conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2020” (doc.ti 1 e 2 depositati dai controinteressati il 25.9.2020).
Nelle more del giudizio, con sentenza n. 329/2021, pubblicata il 31 marzo 2021, il Tribunale civile di Bolzano ha accertato e dichiarato che il contratto “ do ut facies ” stipulato il 7 novembre 2016 tra gli odierni controinteressati e la signora D R è risolto di diritto e che, di conseguenza, gli stessi sono comproprietari esclusivi delle p.ed. 1023 e p.f. 1177/24 in P.T. 1506/II C.C. Appiano per la quota indivisa di 2/6 ciascuno (doc. 2 depositato dai controinteressati il 14.4.2022).
Con ricorso per motivi aggiunti notificato alle controparti il 26 maggio 2021 e depositato lo stesso giorno, il ricorrente ha impugnato la nota del Comune di Appiano del 30 dicembre 2020, con la quale è stata concessa un’ulteriore proroga del termine per l’ultimazione dei lavori relativi alla concessione edilizia n. 144/2016 fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 75 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9 “in ragione della pendenza del ricorso innanzi al TRGA di Bolzano” (doc. 6 depositato dal ricorrente il 26.5.2021).
A fondamento del nuovo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha riproposto i motivi fatti valere con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti, oltre ai seguenti nuovi autonomi motivi:
1. “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 72 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, legge urbanistica provinciale. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 75 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, legge sul territorio e sul paesaggio. Violazione e falsa applicazione dell’art. 103, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, legge sul territorio e sul paesaggio. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17. Eccesso di potere per manifesta illogicità e travisamento di fatti (mancanza dei presupposti per la proroga)”;
2. “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 69 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 3, legge urbanistica provinciale. Violazione e falsa applicazione del regolamento edilizio comunale di Appiano ed ivi, in particolar modo, dell’articolo 8. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 (la domanda di proroga è presentata soltanto da una parte dei titolari originari della concessione edilizia e soltanto da una parte dei proprietari risultanti dal libro fondiario)”.
In vista dell’udienza pubblica fissata per il 7 luglio 2021, la difesa dei controinteressati, preso atto del nuovo ricorso per motivi aggiunti, ha chiesto un rinvio per garantire i termini a difesa.
Con memoria depositata il 23 giugno 2021 il Comune di Appiano ha eccepito l’irricevibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti, per tardività, essendo trascorsi sei mesi dalla data di adozione del provvedimento impugnato.
Con note d’udienza depositate il 29 giungo 2021 il ricorrente ha contestato l’eccezione di tardività, facendo presente che “i termini per impugnare decorrono dall’effettiva conoscenza dell’atto impugnato da parte del ricorrente e non dalla data in cui il medesimo è stato emesso”. In ogni caso, il ricorrente, con ulteriori note d’udienze depositate il 30 giugno 2021, ha affermato che spetta alla difesa comunale dimostrare la fondatezza dell’eccezione di tardività dell’impugnazione del provvedimento di proroga della concessione edilizia “conosciuto dalla scrivente difesa soltanto nel contesto di un altro procedimento giudiziale”. La difesa del ricorrente ha inoltre dichiarato di non opporsi alla richiesta di rinvio formulata dalla difesa dei controinteressati.
Con ordinanza n. 215/2021, pubblicata il 9 luglio 2021, il Collegio ha disposto il rinvio dell’udienza di discussione della causa al 10 novembre 2021, garantendo alle controparti i termini a difesa sull’ulteriore ricorso per motivi aggiunti, notificato il 26 maggio 2021.
Con memoria depositata il 5 ottobre 2021 il ricorrente ha fatto presente che “dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (10 novembre 2016) in data 10 novembre 2016 (data del GN tavolare) è subentrata quale proprietaria la signora D R, la quale, nonostante un’azione di risoluzione del contratto (vedasi documento 36) allo stato attuale risulta essere proprietaria”. La stessa difesa ha quindi chiesto al giudice adito di “valutare l’opportunità di effettuare l’integrazione del contraddittorio”.
Con memoria depositata il 5 ottobre 2021 la difesa dei controinteressati ha dichiarato di non opporsi alla richiesta del ricorrente di integrazione del contraddittorio.
All’udienza pubblica del 10 novembre 2021 le difese del ricorrente e dei controinteressati hanno insistito nelle proprie istanze e la difesa del Comune di Appiano non si è opposta a un eventuale rinvio per integrare il contraddittorio.
Con ordinanza n. 317/2021, pubblicata il 15 novembre 2021, il Collegio ha ordinato al ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti della controinteressata signora D R. Il ricorrente vi ha poi provveduto tempestivamente (doc. depositato dal ricorrente il 23 novembre 2021).
In vista dell’udienza pubblica del 25 maggio 2022 i procuratori del ricorrente e dei controinteressati hanno depositato memorie, anche di replica, a sostegno delle rispettive difese. In particolare, il procuratore dei controinteressati ha fatto presente che la concessione edilizia impugnata sarebbe scaduta a breve, ex lege, il 30 giugno 2022, in base all’art. 8 della legge provinciale 15 aprile 2020, n. 3, con conseguente improcedibilità del ricorso;ha chiesto quindi un ulteriore ultimo breve rinvio. Il procuratore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso e, ove necessario, delle richieste istruttorie, facendo presente che il ricorrente, nel caso in cui il giudice adito dovesse ritenere cessata la materia del contendere per decorso del termine massimo per il compimento degli interventi autorizzati con concessione edilizia, intende comunque avere una decisione sulle spese di causa.
All’udienza pubblica del 25 maggio 2022 il Presidente ha rinviato la discussione della causa all’udienza pubblica del 12 ottobre 2022.
In data 31 agosto 2022 il procuratore dei controinteressati ha depositato in giudizio la nota del Comune di Appiano del 28 luglio 2022 in cui veniva comunicato che, ai sensi dell’art. 8 della legge provinciale n. 3 del 2020 e s.m., tutti i titoli edilizi abitativi in scadenza a partire dal 31 gennaio 2020 conservavano la loro validità fino al 30 giungo 2022 e che, di conseguenza, il termine per l’ultimazione dei lavori per la concessione edilizia n. 144/2016 “è scaduto in data 30.6.2022” (cfr. doc. 1 depositato dai controinteressati il 31 agosto 2022).
Con memoria depositata il 7 settembre 2022 il procuratore del ricorrente ha preso atto del documento depositato dai controinteressati in ordine all’intervenuta decadenza della concessione edilizia, facendo presente che la decadenza, a suo dire, era già avvenuta in precedenza, come rilevato nei ricorsi per motivi aggiunti.
Con atto depositato l’11 ottobre 2022 il procuratore del ricorrente ha chiesto un ulteriore rinvio della discussione della causa, motivata dal fatto di essere stato posto in isolamento in base alla normativa Covid e di avere bisogno di discutere la causa anche con riguardo alla decadenza e alla validità delle proroghe.
All’udienza pubblica del 12 ottobre 2022 il Presidente, vista l’istanza di parte ricorrente e la mancata opposizione delle controparti, ha rinviato la discussione della causa all’udienza del 22 febbraio 2023.
Nei termini di rito il procuratore del ricorrente ha fatto presente che, allo stato, il cantiere risultava abbandonato, nonostante questo Tribunale avesse rigettato l’istanza cautelare e ha chiesto al giudice adito di esaminare preliminarmente la fondatezza dei ricorsi per motivi aggiunti, al fine di valutare se la concessione edilizia impugnata con il ricorso introduttivo fosse decaduta prima del 31 gennaio 2020 e, quindi, sottratta all’applicabilità dell’art. 8 della legge provinciale n. 3 del 2020, che ha da ultimo modificato il termine finale di validità dei titoli edificatori al 31 dicembre 2023 (art. 8, comma 1, L.P. 16.8.2022, n. 10, entrata in vigore il 19.8.2022).
Il procuratore dei controinteressati ha fatto presente che l’asserito stallo del cantiere non può essere loro imputato, ma esclusivamente al grave inadempimento posto in essere dalla controinteressata signora D R, accertato dal Tribunale civile di Bolzano, il quale ha dichiarato la risoluzione del contratto “ do ut facies ” e restituito la proprietà piena del compendio ai signori S, che avrebbero conservato l’ animus aedificandi . La sentenza è stata però impugnata dalla signora D R, che contesta che il contratto si sia risolto, affermando di essere rimasta proprietaria del 4/6 dell’immobile e di avere da sola il diritto di eseguire l’intervento edilizio.
All’udienza pubblica del 22 febbraio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene opportuno, per ragioni di economia processuale, di cominciare dallo scrutinio del primo ricorso per motivi aggiunti, rivolto contro la prima proroga del termine di ultimazione dei lavori della concessione edilizia n. 144/2016, il cui eventuale accoglimento potrebbe incidere sulla persistenza dell’interesse sostanziale del ricorrente alla decisione sul ricorso introduttivo e sul secondo ricorso per motivi aggiunti.
Con il primo motivo autonomo di impugnazione il ricorrente si duole che il provvedimento di proroga del termine per l’ultimazione dei lavori della concessione edilizia n. 144/2016 del 28 giugno 2016 sia stato adottato dal Comune di Appiano il 28 maggio 2019 sulla base di una domanda presentata il 16 maggio 2019, firmata da solo due degli originari titolari della concessione edilizia, ovvero dai signori Luca e A S.
Inoltre, tra i firmatari della domanda, non risulterebbe la subentrata comproprietaria, signora D R, in quanto tale legittimata a presentare la domanda di proroga. Trattandosi di una comproprietà indivisa, un’eventuale richiesta di proroga avrebbe dovuto essere presentata congiuntamente da tutti i comproprietari.
Con il secondo motivo autonomo di impugnazione il ricorrente afferma che il termine per iniziare i lavori e quello per concluderli potrebbe essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
Nel caso di specie, la proroga del termine avrebbe potuto essere giustificata nel caso in cui questo Tribunale avesse accolto l’istanza cautelare e disposto la sospensione dell’efficacia della concessione edilizia n. 144/2016, non in caso di rigetto dell’istanza cautelare, come si è verificato nella fattispecie.
Il ritardo dei lavori, nel caso in esame, non è dovuto a fatti sopravvenuti estranei alla volontà del concessionario, ma ad equivoci all’interno della compagine proprietaria.
In ogni caso, le ragioni addotte nella domanda di proroga e nel provvedimento di proroga non soddisfano le esigenze minime della motivazione di un provvedimento che riveste carattere eccezionale, come emergerebbe dalla stessa formulazione della disposizione di legge.
Le censure - che si prestano a un esame congiunto - sono fondate nei limiti di seguito esposti.
Risulta agli atti che la concessione edilizia n. 144/2016 è stata rilasciata dall’Assessore competente per l’urbanistica del Comune di Appiano il 28 giugno 2016, su domanda presentata il 14 settembre 2015 dai signori L S G S e A S (cfr. doc. n. 3 del ricorrente).
La prima domanda di proroga del termine di ultimazione dei lavori è stata presentata al Comune di Appiano il 16 maggio 2019 e firmata il 13 maggio 2019 dai signori L S e A S (cfr. doc. n. 8 del Comune).
Ė pacifico che il signor G S è deceduto in data 6 febbraio 2019 e, quindi, pur essendo contitolare della concessione edilizia originaria e all’epoca comproprietario pro indiviso della p.ed. 1023 e della p.f. 1177/24 in C.C. Appiano, non poteva sottoscrivere la domanda di proroga datata 13 maggio 2019.
Il contratto “ do ut facies ” tra i controinteressati S e la signora D R risulta essere stato stipulato il 7 novembre 2016 (cfr. doc. 2 depositato dai controinteressati il 14.4.2022). La stessa controinteressata è divenuta proprietaria del diritto di proprietà per 4/6 delle sopra citate particelle in data 16 novembre 2016 (cfr. visura tavolare - doc 36 del ricorrente) ed è diventata cointestataria della concessione edilizia n. 144/2016 con effetto dal 23 gennaio 2017 (cfr. dichiarazione del Comune di Appiano - doc. 1 depositato dai controinteressati il 14.4.2022).
Dunque la signora D R, in quanto comproprietaria pro indiviso delle particelle interessate dai lavori e cointestataria della concessione edilizia n. 144/2016 a partire dal 23 gennaio 2017, avrebbe dovuto sottoscrivere la domanda di proroga, che è stata presentata in Comune i1 16 maggio 2019.
Dalla documentazione depositata in atti dal Comune di Appiano risulta invece che la domanda di proroga del 13 maggio 2019 è stata presentata in Comune il 16 maggio 2019 solo dai signori Luca e A S (eredi del defunto G S). Nella domanda si legge: “I sottoscritti L S, nato …e A S, nato… chiedono una proroga del termine per l’ultimazione dei lavori…” Solo in un momento successivo, non conosciuto, è stata aggiunta, a penna, la firma verosimile della signora D R (il suo nominativo non risulta però nella domanda originale dattiloscritta) (cfr. doc. n. 8 del Comune).
Orbene, il Comune di Appiano, prima di rilasciare la proroga avrebbe dovuto verificare la legittimazione alla presentazione della proroga da parte dei singoli comproprietari, cioè la sussistenza in capo ai richiedenti del titolo idoneo di godimento sulle particelle de quibus.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, non può infatti riconoscersi legittimazione al semplice proprietario pro quota ovvero al comproprietario di un immobile, per l’evidente ragione che, diversamente opinando, il contegno tenuto da quest’ultimo potrebbe pregiudicare i diritti e gli interessi qualificati dei soggetti con cui condivide la propria posizione giuridica sul bene oggetto di provvedimento. In caso di pluralità di proprietari del medesimo immobile, di conseguenza, la domanda di rilascio di titolo edilizio - così come di proroga o di sanatoria di interventi già realizzati - dovrà necessariamente provenire congiuntamente da tutti i soggetti vantanti un diritto di proprietà sull’immobile, potendosi ritenere d’altra parte legittimato alla presentazione della domanda il singolo comproprietario solo ed esclusivamente nel caso - diverso da quello in esame - in cui la situazione di fatto esistente sul bene consenta di supporre l’esistenza di una sorta di cd. pactum fiduciae intercorrente tra i vari comproprietari (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. II, 12 marzo 2020, n. 1766;Sez. IV, 7 settembre 2016, n. 3823 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 19 ottobre 2021, n. 6566).
Dunque il Comune, anche in caso di richiesta di proroga della concessione edilizia, ha comunque sempre l’onere di verificare la legittimazione dei richiedenti e accertare se essi siano i proprietari dell’immobile oggetto dell’intervento costruttivo o se abbiano un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l’attività edificatoria.
Anche volendo considerarsi sanata la domanda di proroga con la firma aggiunta di pugno da parte della signora Debora S, non può essere in ogni caso superata la seconda censura sollevata dal ricorrente, riferita alla mancanza di fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.
Ai sensi dell’art. 72, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, in vigore ratione temporis , “ il termine per l'inizio dei lavori e quello per l'ultimazione possono essere prorogati, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione ”.
Nel caso in esame l’impugnato primo provvedimento di proroga del 28 maggio 2019 è così motivato: “Poiché la concessione edilizia di cui all’istanza di proroga è attualmente impugnata innanzi al TRGA di Bolzano con ricorso iscritto sub n. 295/16 RG con udienza di discussione fissata per il 26.6.2019 ed evidenziato che la sentenza viene di prassi pubblicata non prima di qualche mese dall’udienza suddetta, si concede una proroga di 1 anno. I lavori dovranno quindi essere terminati entro il 3.10.2020” (cfr. doc. n. 9 del Comune).
Secondo il Comune di Appiano la pendenza del ricorso n. 295/2016 davanti a questo giudice costituirebbe dunque un fatto idoneo “ a ritardare i lavori durante la loro esecuzione ”.
In realtà, con ordinanza n. 197/2016, pubblicata il 15 dicembre 2016, questo Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare presentata dal ricorrente in via incidentale e volta a ottenere la sospensione dell’efficacia della concessione edilizia n. 144/2016, per mancanza di sufficienti elementi di fondatezza del ricorso introduttivo;di talché, a partire dal 15 dicembre 2016, non poteva essere frapposto alcun ostacolo all’esecuzione dei lavori di costruzione di cui alla concessione edilizia n. 144/2016 addebitabile all’intervenuta impugnazione della concessione edilizia n. 144/2016 da parte di terzi.
Sussiste quindi il lamentato vizio di difetto di motivazione: il Comune di Appiano non poteva legittimamente giustificare la proroga concessa nel 2019 sulla base della pendenza del presente ricorso. Eventuali ritardi nell’esecuzione dell’opera non potevano essere imputati alla pendenza del ricorso sub n. 295/2016 davanti a questo Tribunale, il quale, si ribadisce, non ha sospeso l’efficacia della concessione edilizia, consentendo quindi la continuazione dei lavori. Evidentemente i lavori sono stati interrotti per cause diverse, che nulla hanno a che fare con la pendenza del presente giudizio, erroneamente posta a giustificazione dell’impugnata proroga del 28 maggio 2019.
Per le ragioni esposte il primo ricorso per motivi aggiunti è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di proroga disposto dal Comune di Appiano il 28 maggio 2019.
Osserva il Collegio che la proroga annullata è intervenuta prima del 31 gennaio 2020 e, quindi, non può trovare applicazione l’art. 8 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3 (da ultimo modificato dall’art. 8, comma 1, della L.P. 16.8.2022, n. 10), che ha disposto la conservazione della validità dei titoli edilizi abitativi “ in scadenza a partire dal 31 gennaio 2020 ” fino al 31 dicembre 2023.
L’accoglimento del primo ricorso per motivi aggiunti e il conseguente annullamento della proroga della concessione edilizia n. 144/2016 determina la caducazione automatica della stessa concessione edilizia e della ulteriore proroga impugnata con il secondo ricorso per motivi aggiunti, basata sull’art. 8 della citata legge provinciale n. 3 del 2020, nonché l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, sia del ricorso introduttivo, sia del secondo ricorso per motivi aggiunti.
In conclusione - assorbite tutte le ulteriori deduzioni ed eccezioni non espressamente esaminate, che il Collegio ha ritenuto inidonee a fondare una conclusione di tipo diverso da quella assunta - il primo ricorso per motivi aggiunti è fondato e va accolto, con conseguente annullamento della proroga ivi impugnata, e il ricorso introduttivo e il secondo ricorso per motivi aggiunti sono improcedibili, per sopravvenuto difetto di interesse.
Sussistono giusti motivi, tenuto conto della peculiarità della vicenda trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.