TAR Palermo, sez. I, ordinanza cautelare 2015-01-22, n. 201500141

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, ordinanza cautelare 2015-01-22, n. 201500141
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201500141
Data del deposito : 22 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00588/2014 REG.RIC.

N. 00141/2015 REG.PROV.CAU.

N. 00588/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 588 del 2014, proposto da:


-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. M G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F T sito in Palermo, viale Francesco Scaduto 2/D;


contro

Comune di Gibellina in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. C F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R E D sito in Palermo, Via Duce della Verdura N.58;

per l'ottemperanza

dell’ordinanza del T.a.r. Sicilia-Palermo, n. 233/2104 resa nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento:

del diritto del minore -OMISSIS- ad essere assistita da un assistente per l’autonomia e la comunicazione per n. 18 ore;
e

e per la conseguente condanna del Comune intimato a provvedere in ordine agli interventi integrativi in favore del minore ricorrente;

nonché per la condanna del Comune al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dalle parti ricorrenti provocato dalla mancata assegnazione dell’assistenza richiesta;

nonché per l’annullamento della nota del Comune di Gibellina prot. n. 788 del 31/12/2013;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gibellina;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114, comma 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Vista l’ordinanza 233 del 14 marzo 2014 di accoglimento della misura cautelare richiesta;

Vista l’istanza per l’integrale esecuzione della misura cautelare richiesta;

Vista l’ordinanza istruttoria n. 3207 del 5/12/2014, eseguita in data 10/12/2014 e 19/01/2014;

Considerato che dalla documentazione in atti risulta che il Comune di Gibellina non ha dato integrale esecuzione alla misura cautelare in premessa, con specifico riguardo all’assegnazione alla minore in epigrafe indicata di un Assistente Specializzato per la l’autonomia per un numero di ore settimanali inferiore a quello previsto nel verbale di GLIS (che riconosce alla predetta minore 18 ore settimanali);

Ritenuto che la domanda di esecuzione in premessa è da accogliere con assegnazione all’Amministrazione Comunale del termine di giorni 15 dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, nominando sin d’ora Commissario ad Acta il Prefetto di Trapani, con possibilità di delega ad altro Dirigente del medesimo Ufficio, che provvederà in via sostitutiva –in caso di persistente inadempimento del Comune di Gibellina – entro l’ulteriore termine di giorni trenta;

Ritenuto di poter compensare tra le parti le spese del presente incidente di esecuzione;

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