TAR Brescia, sez. II, decreto cautelare 2024-09-07, n. 202400304

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, decreto cautelare 2024-09-07, n. 202400304
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400304
Data del deposito : 7 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/09/2024

N. 00686/2024 REG.RIC.

N. 00304/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00686/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 686 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. M E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERESARA, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA –

AMBITO

19 – UST DI MANTOVA, non costituitisi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del provvedimento della dirigente dell’Istituto -OMISSIS- di data -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la richiesta trattenimento nella scuola dell’infanzia per il secondo anno consecutivo;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 56 cpa;

Considerato quanto segue.

1. Il minore nel cui interesse è proposto il ricorso ha frequentato nell’anno scolastico 2023-2024 la scuola dell’infanzia in deroga all’obbligo di iscrizione al primo anno della scuola primaria di primo grado.

2. La deroga è stata concessa per motivi di salute ai sensi dell’art. 114 comma 5 del Dlgs. 16 aprile 1994 n. 297. I dati sanitari aggiornati sono esposti nella relazione della neuropsichiatra infantile della ASST di Mantova di data 6 agosto 2024.

3. I ricorrenti, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale, hanno chiesto all’Istituto -OMISSIS- in data 19 agosto 2024 il trattenimento del minore nella scuola dell’infanzia oltre il termine ordinario per il secondo anno consecutivo.

4. Contro il diniego formulato dalla dirigente scolastica in data -OMISSIS- (il provvedimento non risulta depositato, ma è descritto nel ricorso) i ricorrenti sostengono che la deroga all’obbligo scolastico sarebbe necessaria nell’interesse del minore.

5. A sostegno di tale affermazione allegano: (i) il citato parere della neuropsichiatra infantile di data 6 agosto 2024, che consiglia il trattenimento nella scuola dell’infanzia per potenziare le abilità attentive visuospaziali e di adattamento;
(ii) il verbale del GLO di data 5 giugno 2024, che ritiene utile il trattenimento ai fini del recupero delle strumentalità motorie, linguistiche e sociali, compromesse nell’anno scolastico appena concluso a causa delle assenze dovute a interventi medico-chirurgici;
(iii) le dichiarazioni dei docenti della scuola dell’infanzia di data 2 maggio 2024, nonché il parere della terapista della riabilitazione globale di data 25 giugno 2024, che sottolineano l’importanza del trattenimento per consentire l’acquisizione delle competenze necessarie al passaggio alla scuola primaria.

6. A un primo esame, gli elementi finora disponibili sembrano deporre nel senso dell’utilità del trattenimento per un ulteriore anno nella scuola dell’infanzia.

7. Questo risultato non incontra preclusioni normative assolute, in quanto la deroga all’obbligo scolastico è basata sull’esame della specifica situazione di ogni singolo minore. L’acquisizione dei prerequisiti necessari per la scuola primaria è d’altra parte una garanzia di effettività del diritto al studio. Non sarebbe infatti né utile né ragionevole imporre l’obbligo scolastico senza aver prima consentito al minore di raggiungere gradualmente un livello di abilità che gli consenta di adattarsi al nuovo ambiente scolastico.

8. In conclusione, sussistono i presupposti per sospendere provvisoriamente il diniego di trattenimento, con l’effetto di permettere la prosecuzione della frequenza presso la scuola dell’infanzia.


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